Art. 24. 1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e' sostituito dal seguente: "Il bilancio delle societa' con azioni quotate in borsa deve re- stare depositato in copia nella sede della societa', insieme con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, con gli allegati di cui al terzo comma dell'art. 2429 del codice civile e con la relazione della societa' di revisione, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il collegio sindacale, tenuto conto della relazione della societa' di revisione, puo' formulare, riferendone direttamente in assemblea, eventuali osservazioni e proposte in aggiunta a quelle contenute nella relazione di cui all'art. 2429 del codice civile. La relazione della societa' di revisione e' depositata in allegato al bilancio a norma dell'art. 2435 del codice civile. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.".