Art. 24. 
  1. L'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  31  marzo
1975, n. 136, e' sostituito dal seguente: 
  "Il bilancio delle societa' con azioni quotate in  borsa  deve  re-
stare depositato in copia nella sede della societa', insieme  con  le
relazioni degli amministratori e  del  collegio  sindacale,  con  gli
allegati di cui al terzo comma dell'art. 2429 del codice civile e con
la relazione della societa' di revisione, durante i  quindici  giorni
che precedono l'assemblea e finche' sia  approvato.  I  soci  possono
prenderne visione. 
  Il collegio sindacale, tenuto conto della relazione della  societa'
di revisione, puo' formulare, riferendone direttamente in  assemblea,
eventuali osservazioni e proposte  in  aggiunta  a  quelle  contenute
nella relazione di cui all'art. 2429 del codice civile. 
  La relazione della societa' di revisione e' depositata in  allegato
al bilancio a norma dell'art. 2435 del codice civile. 
  Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale
delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.".