ART. 24. 
     Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale 
 
1. In relazione  alla  peculiarita'  di  ciascuna  area  interessata,
ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito  statuto,  una
differenziata  forma  organizzativa,  indicando  i  criteri  per   la
composizione del consiglio direttivo, la designazione del  presidente
e del direttore,  i  poteri  del  consiglio,  del  presidente  e  del
direttore, la composizione e i poteri del collegio dei  revisori  dei
conti  e  degli  organi  di  consulenza  tecnica  e  scientifica,  le
modalita' di convocazione e di funzionamento degli organi  statutari,
la costituzione della comunita' del parco. 
2. Nel collegio dei revisori dei  conti  deve  essere  assicurata  la
presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro. 
3. Gli  enti  di  gestione  dei  parchi  naturali  regionali  possono
avvalersi sia di personale proprio che di personale  comandato  dalla
regione o da altri enti pubblici.