Art. 24. (Applicazione delle norme) 1. Le delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui all'articolo 19, comma 2, e all'articolo 23, comma 3, verranno emanate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le disposizioni della presente sezione acquistano efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dalla medesima data.