Art. 24. 
  1. Il cittadino italiano, in  caso  di  acquisto  o  riacquisto  di
cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne,  entro  tre
mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento  della
maggiore eta', se successivo,  comunicazione  mediante  dichiarazione
all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza,  ovvero,  se
residente all'estero, all'autorita' consolare competente. 
  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette  alla  medesima
disciplina delle dichiarazioni di cui all'articolo 23. 
  3. Chiunque non adempia agli  obblighi  indicati  nel  comma  1  e'
assoggettato  alla  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da   lire
duecentomila a lire  duemilioni.  Competente  all'applicazione  della
sanzione amministrativa e' il prefetto.