Art. 24 (a).
                       Pertinenze delle strade
  1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada  destinate  in
modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
  2.  Le  pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da
quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio  e
pertinenze di servizio.
  3.  Sono  pertinenze  di  esercizio  quelle che costituiscono parte
integrante  della  strada  o  ineriscono  permanentemente  alla  sede
stradale.
  4.  Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi
manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree  di
parcheggio,  le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade
o comunque destinati dall'ente  proprietario  della  strada  in  modo
permanente  ed  esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.
Le pertinenze di servizio  sono  determinate,  secondo  le  modalita'
fissate  nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo
che non intralcino la circolazione o limitino la visibilita'.
  5. Le pertinenze  costituite  da  aree  di  servizio,  da  aree  di
parcheggio   e   da   fabbricati  destinate  al  ristoro  possono  ((
appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero ))
essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo
le condizioni stabilite dal regolamento.
  6. Chiunque installa o mette in esercizio  impianti  od  opere  non
avendo   ottenuto   il   rilascio   dello   specifico   provvedimento
dell'autorita' pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di  legge
e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in
tale  provvedimento,  e'  soggetto  alla  sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
  7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui
sopra e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  8.   La   violazione   di  cui  al  comma  6  importa  la  sanzione
amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere
realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione  ed  a
sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La
violazione  di  cui  al  comma  7  importa la sanzione amministrativa
accessoria   della   sospensione   dell'attivita'   esercitata   fino
all'attuazione  delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non  esime  dal
pagamento della somma indicata nel comma 7.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 14 del D.Lgs. n. 360/1993.