Art. 24. Prodotti intermedi 1. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad accisa con l'aliquota di lire 77.835 per ettolitro di prodotto finito. 2. Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati dagli articoli 21, 22 e 23, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 22 per cento in volume. 3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, e' considerata "prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonche' qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 23, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.