Art. 24. 
                      Modifiche all'articolo 45 
                  della legge 8 giugno 1990, n. 142 
  1. All'articolo 45, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142,  le
parole: "nei  quali  si  vota  con  il  sistema  proporzionale"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "con  popolazione  superiore  a  15.000
abitanti"; e le parole: "nei quali si vota col sistema maggioritario"
sono sostituite  dalle  seguenti:  "con  popolazione  sino  a  15.000
abitanti". 
  2. All'articolo 45, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142,  le
parole: "nei  quali  si  vota  con  il  sistema  proporzionale"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "con  popolazione  superiore  a  15.000
abitanti";  e  le  parole:  "nei  quali  si  vota  con   il   sistema
maggioritario" sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione  sino
a 15.000 abitanti". 
 
          Nota all'art. 24:
             -  Il  testo  dell'art.  45  della sopra citata legge n.
          142/1990, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             Art.  45 (Deliberazioni soggette al controllo preventivo
          di  legittimita').  -  1.  Sono   soggette   al   controllo
          preventivo  di  legittimita'  le deliberazioni che la legge
          riserva ai consigli comunali e provinciali  nonche'  quelle
          che   i   consigli   e  le  giunte  intendono,  di  propria
          iniziativa, sottoporre al comitato.
             2. Le deliberazioni di  competenza  delle  giunte  nelle
          materie  sottoelencate  sono  sottoposte  al  controllo nei
          limiti delle illegittimita' denunciate, quando un terzo dei
          consiglieri provinciali o  un  terzo  dei  consiglieri  nei
          comuni  con  popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero
          un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a
          15.000 abitanti ne facciano richiesta  scritta  e  motivata
          con  l'indicazione  delle  norme violate entro dieci giorni
          dall'affissione all'albo pretorio:
               a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti
          i contratti:
               b)  contributi,  indennita',  compensi,  rimborsi   ed
          esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
               c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico
          del personale.
             3.  Contestualmente  all'affissione all'albo le delibere
          di cui al comma 2 sono comunicate ai capogruppo consiliari.
             4. Entro gli stessi termini di cui al  comma  2  possono
          altresi'  essere  sottoposte  al controllo le deliberazioni
          della giunta quando un terzo dei consiglieri provinciali  o
          un   terzo  dei  consiglieri  nei  comuni  con  popolazione
          superiore  a  15.000  abitanti   ovvero   un   quinto   dei
          consiglieri  nei  comuni  con  popolazione  sino  a  15.000
          abitanti, con richiesta scritta e  motivata,  le  ritengano
          viziate  di  incompetenza  o  assunte in contrasto con atti
          fondamentali del consiglio.
             5.   Non   sono  soggette  al  controllo  preventivo  di
          legittimita' le deliberazioni meramente esecutive di  altre
          deliberazioni".