Art. 24. Disposizioni finali e transitorie 1. In sede di prima applicazione, le norme statutarie di cui all'articolo 10, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Gli organi delle camere di commercio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza e comunque fino all'approvazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, delle norme statutarie di cui all'articolo 10, comma 2. 3. In sede di prima applicazione dell'articolo 14, il numero minimo dei componenti della giunta e' elevato a sei. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO ----------