Art. 24. 
     (Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro) 
  1. E' fatto divieto alle imprese di cui agli articoli 16, 18, 20  e
21 di assumere lavoratori che fruiscono del pensionamento  anticipato
ai sensi delle  norme  vigenti  in  materia,  ovvero  gia'  posti  in
prepensionamento ai sensi delle stesse norme. 
  2.  I  lavoratori  delle  imprese  operanti  in  porto,  nonche'  i
dipendenti delle associazioni di cui all'articolo 17,  sono  iscritti
in appositi registri tenuti dall'autorita' portuale  o,  laddove  non
istituita,  dall'autorita'  marittima.  Ad  essi  si   applicano   le
disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile  1955,  n.  547,  e
successive modificazioni, ed alla legge 23 dicembre 1978, n.  833,  e
successive modificazioni. Le unita' sanitarie locali  competenti  per
territorio curano l'osservanza delle predette disposizioni. 
  3. Al fine di assicurare  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
dalla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
n. 152, ratificata ai sensi della legge 19  novembre  1984,  n.  862,
nonche' di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia,  il
Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro  dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro
e  della  previdenza  sociale  ed  il  Ministro  della  sanita',   un
regolamento contenente le disposizioni in materia di sicurezza  e  di
igiene del  lavoro  applicabili  alle  operazioni  portuali  ed  alle
operazioni  di  riparazione,  trasformazione  e  manutenzione  navale
svolte negli ambiti portuali. 
  4. Ai lavoratori gia' cancellati dai registri  per  inidoneita'  al
lavoro portuale ai sensi dell'articolo 156, primo comma, n.  2),  del
regolamento   per   l'esecuzione   del   codice   della   navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica il trattamento di cui
all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  5. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7
novembre 1992, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
novembre 1992, n. 428, e' differito al 31 dicembre 1993,  nel  limite
di ulteriori mille unita'. Detto beneficio,  qualora  non  utilizzato
pienamente negli anni 1992 e 1993, e' prorogato  fino  al  30  giugno
1994. 
  6. Ai lavoratori, soci o dipendenti delle imprese operanti in porto
ai sensi degli articoli 16, 18, 20 e 21, alla scadenza del  beneficio
di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge  22  gennaio  1990,
n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.58. 
 
          Note all'art. 24:
             - La legge n. 833/1978, reca: "Istituzione del  servizio
          sanitario nazionale".
             - Il D.P.R. n. 547/1955, reca: "Norme per la prevenzione
          degli infortuni sul lavoro".
             -  La  legge  n. 862/1984, reca: "Ratifica ed esecuzione
          delle Convenzioni  dell'Organizzazione  internazionale  del
          lavoro  (OIL) nn.   148, 150, 151, e 152 adottate nel corso
          della 63a, della 64a e della 65a sessione della  Conferenza
          generale".
             - La legge n. 400/1988, reca: "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri".
             L'art.  17,  comma  2, cosi' recita: "2. Con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  previa   deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
          emanati  i regolamenti per la disciplina delle materie, non
          coperte  da  riserva  assoluta  di  legge  prevista   dalla
          Costituzione,  per  le  quali  le  leggi  della Repubblica,
          autorizzando l'esercizio della potesta'  regolamentare  del
          Governo,  determinano  le  norme generali regolatrici della
          materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
          effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
             - Il D.-L. n. 370/1992, reca: "Differimento  di  termini
          urgenti  previsti da disposizioni legislative in materia di
          lavoro". L'art. 1, comma, 1, cosi' recita:
             "Art.  1.  (Interventi  urgenti  in  materia  di  lavoro
          portuale).  -  1.    Al  fine  di completare il processo di
          adeguamento  delle  dotazioni  organiche  dei  porti   alle
          effettive necessita' dei traffici marittimi, il commissario
          liquidatore, di cui all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio
          1990,  n.  6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          marzo 1990, n. 58, provvede alla regolazione  dei  rapporti
          finanziari  conseguenti  all'applicazione  del beneficio di
          cui all'art. 3, comma 4, dello stesso decreto-legge, il cui
          termine di scadenza e' differito al 31 dicembre  1992,  nel
          limite di 1.500 unita'".
             -  Il  D.-L.  n.  6/1990,  reca: "Soppressione del Fondo
          gestione  istituti  contrattuali  lavoratori   portuali   e
          interventi  in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle
          compagnie e gruppi portuali".   L'art. 3,  comma  6,  cosi'
          recita:
             "6.  A  decorrere  dalla  data  di completo utilizzo dei
          fondi di cui al  comma  5,  i  lavoratori  delle  compagnie
          portuali,   ivi   compresi   quelli  delle  compagnie  ramo
          industriale  e  carenanti  del  porto  di  Genova,  vengono
          assoggettati    alla   normativa   generale   della   cassa
          integrazione prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164. I
          termini, i criteri,  le  modalita'  per  l'applicazione  di
          detto   beneficio,   che   dovranno   tener   conto   della
          specificita' del settore, saranno determinati  con  decreto
          del  Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro il
          31 dicembre 1991, di concerto con i Ministri del  lavoro  e
          della    previdenza   sociale,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica e del tesoro".