Art. 24. (Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro) 1. E' fatto divieto alle imprese di cui agli articoli 16, 18, 20 e 21 di assumere lavoratori che fruiscono del pensionamento anticipato ai sensi delle norme vigenti in materia, ovvero gia' posti in prepensionamento ai sensi delle stesse norme. 2. I lavoratori delle imprese operanti in porto, nonche' i dipendenti delle associazioni di cui all'articolo 17, sono iscritti in appositi registri tenuti dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. Le unita' sanitarie locali competenti per territorio curano l'osservanza delle predette disposizioni. 3. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 152, ratificata ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 862, nonche' di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della sanita', un regolamento contenente le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro applicabili alle operazioni portuali ed alle operazioni di riparazione, trasformazione e manutenzione navale svolte negli ambiti portuali. 4. Ai lavoratori gia' cancellati dai registri per inidoneita' al lavoro portuale ai sensi dell'articolo 156, primo comma, n. 2), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 5. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1992, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, e' differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori mille unita'. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993, e' prorogato fino al 30 giugno 1994. 6. Ai lavoratori, soci o dipendenti delle imprese operanti in porto ai sensi degli articoli 16, 18, 20 e 21, alla scadenza del beneficio di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.58.
Note all'art. 24: - La legge n. 833/1978, reca: "Istituzione del servizio sanitario nazionale". - Il D.P.R. n. 547/1955, reca: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". - La legge n. 862/1984, reca: "Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nn. 148, 150, 151, e 152 adottate nel corso della 63a, della 64a e della 65a sessione della Conferenza generale". - La legge n. 400/1988, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 17, comma 2, cosi' recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Il D.-L. n. 370/1992, reca: "Differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro". L'art. 1, comma, 1, cosi' recita: "Art. 1. (Interventi urgenti in materia di lavoro portuale). - 1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessita' dei traffici marittimi, il commissario liquidatore, di cui all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede alla regolazione dei rapporti finanziari conseguenti all'applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 4, dello stesso decreto-legge, il cui termine di scadenza e' differito al 31 dicembre 1992, nel limite di 1.500 unita'". - Il D.-L. n. 6/1990, reca: "Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali". L'art. 3, comma 6, cosi' recita: "6. A decorrere dalla data di completo utilizzo dei fondi di cui al comma 5, i lavoratori delle compagnie portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, vengono assoggettati alla normativa generale della cassa integrazione prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164. I termini, i criteri, le modalita' per l'applicazione di detto beneficio, che dovranno tener conto della specificita' del settore, saranno determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro il 31 dicembre 1991, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro".