Art. 24. Contributi dello Stato 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinato agli enti lirici sono determinati dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-regioni. I criteri hanno efficacia per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I criteri vengono determinati sulla base dei seguenti principi: a) ininfluenza della trasformazione in fondazione, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla successiva lettera e); b) misura dei trasferimenti ricevuti in passato; c) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attivita' di ciascuno degli enti o delle fondazioni con proiezione triennale; d) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali sono previamente definiti tenendo conto della peculiarita' dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e laboratori di costruzione scenotecnica e costituiscono elemento del piano economico finanziario triennale di cui all'art. 6, lettera c); e) considerazione della entita' della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione. 3. Gli elementi indicati alla lettera c) del comma 2, dovranno essere valutati secondo criteri oggettivi, collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione di indicatori di rilevazione. 4. Gli elementi indicati alla lettera e) del comma 2 sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico dello spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25 del presente decreto. 5. La somma corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota predetta, e' determinata in percentuale sulla quota del Fondo unico dello spettacolo, in misura non modificabile per almeno tre anni.