Art. 24.
                       Contributi dello Stato
  1.  I  criteri  di  ripartizione  della quota del Fondo unico dello
spettacolo destinato agli enti lirici sono determinati dall'autorita'
di  Governo  competente  in materia di spettacolo, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, sentita la Conferenza Stato-regioni. I criteri
hanno  efficacia  per  i  tre anni successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
 2. I criteri vengono determinati sulla base dei seguenti principi:
    a)  ininfluenza  della  trasformazione in fondazione, per i primi
tre  anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo
quanto previsto dalla successiva lettera e);
    b) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
    c)  caratteristiche  dei progetti e dei programmi di attivita' di
ciascuno degli enti o delle fondazioni con proiezione triennale;
    d)    valutazione    degli   organici   artistici,   tecnici   ed
amministrativi  necessari  al  conseguimento dei fini istituzionali e
dei  relativi  costi  come  derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale.  Gli organici funzionali sono previamente definiti tenendo
conto  della  peculiarita'  dei singoli enti, anche in relazione alla
eventuale  presenza  di  corpi  di  ballo e laboratori di costruzione
scenotecnica e costituiscono elemento del piano economico finanziario
triennale di cui all'art. 6, lettera c);
    e)  considerazione della entita' della partecipazione dei privati
al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.
  3.  Gli  elementi  indicati  alla  lettera c) del comma 2, dovranno
essere  valutati secondo criteri oggettivi, collegati a meccanismi di
standardizzazione  di  costi  e  di  determinazione  di indicatori di
rilevazione.
  4.  Gli  elementi  indicati alla lettera e) del comma 2 sono tenuti
presenti  in  sede  di ripartizione delle quote del Fondo unico dello
spettacolo,  anche  ai  fini  di  quanto  disposto  dall'art.  25 del
presente decreto.
  5.  La  somma  corrisposta  dallo  Stato  a ciascuna fondazione, in
conseguenza  della  ripartizione della quota predetta, e' determinata
in  percentuale  sulla  quota  del  Fondo  unico dello spettacolo, in
misura non modificabile per almeno tre anni.