Art. 24
                  (Attribuzione di titoli minerari)
   1.  Nelle  zone  delimitate  dalla  tabella  A  ed annessa cartina
allegate  alla legge n.136 del 1953, l'ENI ha diritto di ottenere dal
Ministero  l'attribuzione  di  permessi di ricerca, di concessioni di
coltivazione  e  di stoccaggio a salvaguardia dei diritti maturati in
regime  di esclusiva, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di
cui al presente Capo.
   2. I titoli minerari sono attribuiti con decorrenza dal 1o gennaio
1997  all'ENI,  che  li  esercita  direttamente o a mezzo di societa'
controllate o collegate.
   3.  I  provvedimenti  di  attribuzione  dei  titoli  minerari sono
pubblicati nel BUIG e trasmessi alle Amministrazioni interessate.