Art. 24. Disposizioni in materia di riscossione Modifiche in tema di formazione e contenuto dei ruoli 1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente la formazione e il contenuto dei ruoli, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel terzo comma dopo le parole: "le generalita'," sono inserite le seguenti: "il codice fiscale,"; b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Non possono essere formati e resi esecutivi ruoli privi dell'indicazione del codice fiscale del contribuente. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono tenuti a fare riferimento al codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo allorche' gli enti impositori richiedano informazioni sullo stato delle procedure poste in essere a carico dello stesso. Le disposizioni del presente comma si applicano ai ruoli emessi a partire dal mese di settembre 1998". Interessi 2. All'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione," sono soppresse; b) dopo le parole: "del 9 per cento annuo" sono aggiunte le seguenti: "da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo". Esecutorieta' dei ruoli 3. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 23 (Esecutorieta' dei ruoli). - 1. Il visto di esecutorieta' dei ruoli e' apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorieta' e' apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorieta'". Cartella di pagamento 4. All'articolo 25, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ", la data di consegna di esso all'esattore" sono soppresse. Svolgimento dell'incanto 5. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulle modalita' dello svolgimento dell'incanto in materia di riscossione delle imposte e sulla partecipazione allo stesso del segretario comunale o di un suo delegato, e' sostituito dal seguente: "Art. 72 (Svolgimento dell'incanto). - 1. L'incanto e' tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione". Cambiamento di gestione 6. E' abrogato l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Residui di gestione 7. All'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole: "decaduto o revocato" sono sostituite dalle seguenti: "comunque cessato dalla titolarita' del servizio". Residui di gestione in caso di cambiamento di gestione 8. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente: "Art. 42-bis (Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del rapporto di concessione). - 1. In caso di cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario sono fruite per il tramite del subentrante concessionario o commissario governativo. Le modalita' di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". Applicazione 9. Le disposizioni dei commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai cambiamenti di gestione conseguenti a recesso verificatisi successivamente al conferimento delle concessioni per il periodo 1995-2004. Riscossione di altre entrate 10. All'articolo 69, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 6, comma 6- bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole "dei comuni, delle province anche autonome" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni". Concessionari del servizio riscossione tributi 11. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e' aggiunto il seguente comma: " 3-bis. Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilita' di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi e' condizionata al rilascio, con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L'autorizzazione non e' necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano gia' stipulato con il concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2". Espropriazione di immobili 12. All'articolo 9-bis, comma 21, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "entro il dodicesimo mese" sono sostituite dalle seguenti: "entro il ventiquattresimo mese". Proroga del termine di liquidazione 13. Il termine di liquidazione di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' prorogato al 30 giugno 1998. Ai fini della liquidazione gli enti impositori verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo: a) l'effettiva iscrizione a ruolo delle quote di cui e' stato chiesto il rimborso o il discarico; b) l'eventuale inclusione dello stesso contribuente, per il medesimo carico, in piu' domande; c) l'avvenuto versamento, a titolo di anticipazione, delle somme da rimborsare; d) la mancanza di provvedimenti di sgravio per indebito o la non pendenza, alla data del 31 dicembre 1991, di provvedimenti di sospensione della riscossione delle quote inserite nelle domande. Esonero dal canone per le radio in abitazioni private 14. A decorrere dal 1 gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purche' collocati esclusivamente presso abitazioni private. Rideterminazione dei canoni di abbonamento televisivo 15. I canoni dovuti dagli abbonati al servizio pubblico radiotelevisivo sono rideterminati, a partire dall'anno 1998, con decreto del Ministro delle comunicazioni, secondo le modalita' stabilite nel contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, tenendo conto del tasso programmato di inflazione, della produttivita' aziendale, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica e degli oneri imposti. Esonero dal canone radio per enti di soccorso alpino 16. A decorrere dal 1 gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto. Dimezzamento del canone per enti di protezione civile e soccorso 17. Con provvedimento del Ministro delle comunicazioni sono stabiliti i canoni e gli eventuali oneri accessori relativi all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche assentite ad istituzioni pubbliche e ad organizzazioni di volontariato per un utilizzo destinato in via prevalente a finalita' di protezione civile e di soccorso, in misura non superiore al 50 per cento della misura in atto corrisposta. Tale disposizione si applica anche alle concessioni assentite antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai canoni il cui pagamento sia in scadenza successivamente alla medesima data. Esenzione per radio con canone non superiore a 20 mila lire 18. Non si fa luogo alla riscossione di canoni, tasse di concessioni governative, sanzioni e interessi relativi alla detenzione di apparecchi radiofonici, di importo non superiore complessivamente a lire ventimila. Proroga della Convenzione Finanze-RAI 19. La convenzione tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana spa in materia di riscossione del canone e dei connessi tributi erariali, approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, per il periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1996, e' prorogata sino al 31 dicembre 2000. Compenso per il 1998 20. Per l'anno 1998 il compenso di cui all'articolo 18 della convenzione di cui al comma 19 del presente articolo ammontera' a lire sette miliardi in aggiunta ai rimborsi delle spese anticipate di cui all'articolo 14 della predetta convenzione. Compensi successivi 21. Per gli anni 1999 e 2000 i compensi ed i rimborsi saranno quantificati a seguito di specifica, successiva intesa tra le parti. Esecuzione dei rimborsi 22. All'articolo 38- bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento" e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia stessa". Obbligo di utilizzare il conto fiscale 23. All'articolo 78, comma 27, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, relativo all'obbligo di utilizzazione del conto fiscale, le parole: "di reddito di impresa o di lavoro autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "di partita IVA". Limite di importo per i rimborsi 24. I rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale sono effettuati con l'osservanza del limite di importo previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Accettazione delle scommesse da parte di concessionari 25. All'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con tale regolamento, il Ministro delle finanze puo' stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle commissioni parlamentari competenti per materia". Quote di scommesse per il CONI e relativa finalizzazione 26. Il comma 231 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' sostituito dal seguente: " 231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attivita' sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone piu' carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve altresi' destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attivita' dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attivita' agonistiche federali". Limiti per scommesse organizzate 27. L'accettazione di scommesse organizzate e' consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con regolamento. Sanzione per le scommesse sui cavalli 28. All'articolo 3, comma 78, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "e fiscali" sono sostituite dalle seguenti: ", fiscali e sanzionatori"; allo stesso comma, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravita' delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonche' di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate". Scommesse sui levrieri 29. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, e' consentita, presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ed al di fuori di essi in strutture idonee, con apposito regolamento del Ministro delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Utili del lotto destinati ai Beni culturali. Giocate telefoniche 30. Gli utili erariali del gioco del lotto riservati in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali sono assegnati all'inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella misura del 50 per cento dell'assegnazione definitiva dell'anno precedente determinata con il decreto interministeriale di cui al comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per il 1998 l'assegnazione iniziale e' pari a lire 150 miliardi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere previste modalita' di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'articolo 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze sono stabilite le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche nonche' di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate. Lo svolgimento di tutti i giochi autorizzati dal Ministro delle finanze puo' essere disciplinato con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, allo scopo di adeguarne il funzionamento e di favorirne la diffusione. Proroga dei termini fiscali per le vittime del terrorismo, dell'estorsione e dell'usura 31. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decretolegge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive, o la concessione del mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante norme a sostegno delle vittime dell'usura, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. L'inesistenza dei presupposti per la concessione dei benefici previsti dalle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali. Effetti fiscali della revoca di incentivi alle imprese 32. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni. Credito privilegiato per il diritto alla ripetizione 33. Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate ne' al consenso delle parti ne' a forme di pubblicita'. Riscossione di tributi da parte delle Camere di commercio 34. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato, della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalita' ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, sempreche' il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le camere medesime siano esonerate da ogni responsabilita' verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta. Adempimenti dell'Ufficio del registro delle imprese 35. L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e' condizione, dal 1 gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese. Trento e Bolzano 36. Le disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano anche ai procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Regolazione contabile 37. Per la regolazione contabile dei minori versamenti connessi al recupero dell'acconto corrisposto dai concessionari ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dal 1998, e' assegnata ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari all'acconto versato nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Tassa sui rifiuti solidi urbani 38. Quando la verifica delle superfici soggette alla applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie accertata senza altri oneri o soprattasse. Pagamento di tributi non in contante 39. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate puo' essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. Modalita' dei pagamenti 40. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze. Art. 24
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973. n. 602, aggiornato con le modifiche indicate dalla presente legge: "Art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli). - Il ruolo e' formato dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e per ciascuna imposta ed e' sottoscritto dal capo dell'ufficio medesimo o da chi lo sostituisce. Per l'imposta locale sui redditi il ruolo e' formato in ogni caso dall'ufficio nella cui circoscrizione il reddito e' prodotto. Il ruolo contiene i nomi dei contribuenti per ordine alfabetico e indica, per ciascuno di essi, le generalita', il codice fiscale, il domicilio fiscale, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata, l'ammontare della relativa imposta, l'ammontare dei versamenti diretti, l'ammontare dell'imposta dovuta nonche' quello degli interessi, delle soprattasse, e delle pene pecuniarie, Non possono essere formati e resi esecutivi ruoli privi dell'indicazione del codice fiscale del contribuente. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono tenuti a fare riferimento al codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo allorche' gli enti impositori richiedano informazioni sullo stato delle procedure poste in essere a carico dello stesso. Le disposizioni del presente comma si applicano ai ruoli emessi a partire dal mese di settembre 1998. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita', il ruolo deve contenere la denominazione o la ragione sociale. La formazione dei ruoli e' effettuata con sistemi meccanografici; con decreto del Ministro per le finanze sono disposti gli adattamenti al mezzo meccanografico delle prescrizioni contenute nei predetti commi. Qualora l'amministrazione finanziaria si avvalga della facolta' di cui all'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con decreto del Ministro per le finanze possono essere affidati al consorzio obbligatorio tra gli esattori imposte dirette in carica anche compiti di carattere esecutivo inerenti all'attivita' di preparazione e compilazione dei ruoli, compreso quello della rilevazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, salve le definitive determinazioni dei competenti uffici delle imposte dirette, con determinazione del compenso ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della predetta legge". - Si riporta il testo del quarto comma dell'art. 19 del D.P.R: n. 692 del 1973, aggiornato con le modifiche introdotte dalla presente legge: "Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle dichiarazioni annuali, regolarmente presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , il Ministro delle finanze puo' eccezionalinente disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel terzo comma e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo in luogo delle soprattasse e delle pene pecuniarie, nonche' la rateazione del debito tributario fino ad un massimo di 12 rate". - Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito". - Si riporta il testo dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal presente articolo: "Art. 25. (Cartella di pagamento). - L'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli e' stato consegnato deve notificare al contribuente la cartella di pagamento. La cartella deve indicare il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare della relativa imposta, l'importo dei versamenti diretti effettuati, le somme dovute al contribuente a titolo d'imposta nonche' gli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, la ripartizione in rate, le specie del ruolo, e ogni altro elemento in conformita' ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ". - L'art. 41 del D.P.R: 28 gennaio 1988, n. 43 recava: "Art. 41. (Cambiamento di gestione). - 1. Quando interviene cambiamento di gestione, non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, il precedente concessionario deve completare la riscossione delle entrate iscritte nei ruoli di qualsiasi specie interamente scaduti prima del cambiamento di gestione avvalendosi, ai sensi dell'art. 63 del decreto D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, della procedura coattiva di cui agli articoli 45 e segnenti del citato decreto. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche per le rate scadute comprese in ruoli non interamente scaduti, fermo restando che per la riscossione delle rate non ancora scadute alla data di cambiamento di gestione verranno formati separati ruoli in carico al nuovo concessionario. 3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, quando interviene cambiamento di gestione, le entrate sono iscritte in ruoli separati comprendenti rispettivamente le rate che scadono prima del cambiamento di gestione e quelle che scadono successivamente". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 42 del D.P.R. n. 43 del 1988, aggiornato con le modifiche introdotte dalla presente legge: "Art. 42. (Residui di gestione). - 1. I residui di gestione sono costituiti dalle entrate riscuotibili mediante ruoli scaduti ma non riscossi durante la gestione del concessionario comunque cessato dalla titolarita' del servizio, ovvero durante la vacanza della concessione o la gestione del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione". - Si riporta il testo dell'art. 69 del D.P.D. n. 43 del 1988, aggiornato con le modifiche introdotte dalla presente legge: "Art. 69. (Riscossione di altre entrate). - 1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento. 2. Provvede altresi', su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonche' dei contributi di spettanza delle regioni, delle provincie anche autonome, dei comuni, dei consorzi di enti locali, delle unita' sanitarie locali, delle comunita' montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle societa' di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fissera' in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata remunerazione. 3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al competente concessionario e' fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrate, di enti, organismi e societa', comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione del D. L. 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilita' di rinnovo degli stessi". - Si riporta il testo dell'art. 9-bis, comma 21, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, aggiornato con le modifiche introdotte dalla presente legge: "21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano anche alle procedure di espropriazione dei beni immobili per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' in corso di espletamento la perizia dell'ufficio tecnico erariale, fermo restando l'obbligo del concessionario di dimostrare di aver proceduto alla relativa espropriazione entro il ventiquattresimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". - Si riporta il comma 7 dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413: "7. Per effetto della trasmissione delle domande di rimborso e di discarico previste dal comma 2, gli uffici dell'amministrazione finanziaria cessano di espletare gli adempimenti di loro competenza in materia di rimborso e discarico di quote inesigibili e l'intendente di finanza liquida, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 novembre 1992, agli esattori delle imposte dirette le somme a questi ultimi dovute a titolo di rimborso per inesigibilita' al netto degli sgravi provvisori gia' concessi ai sensi dell'art. 93 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, e dell'art. 119 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, che assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Il provvedimento di liquidazione dell'intendente di finanza costituisce titolo per la compensazione con i versamenti di cui agli articoli 72 e 73 del predetto decreto n. 43 del 1988, da effettuarsi da parte dei concessionari: i concessionari nei successivi dieci giorni provvedono a riversare le somme agli esattori aventi titolo". - Si riporta il testo del primo comma dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 aggiornato con le modifiche introdotte dalla presente legge: "I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione deI rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art.38 o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia stessa. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno, successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna quando superi quindici giorni". - Si riporta il comma 27 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, aggiornato con le modifiche introdotte dalla presente legge: "27. E' istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1994 il conto fiscale, la cui utilizzazione dovra' essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114". - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni": "Art. 25 (Decorrenza e garanzie). - 1. Il regime dei versamenti unitari entra in flmzione per tutti i contribuenti a partire dall'anno 1998. Sono ammessi alla compensazione: a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA; b) dall'anno 1999 le societa di persone ed equiparate ai fini fiscali; c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, e', fino all'anno 2000 fisato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. 3. Con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere, a), b) e c) , tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio. 4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La prestazione della garanzia prevista dall'art. 22 del predetto regolamento riguarda la solvibilita' del contribuente per tutta la durata per la quale e' prestata e fino a concorrezza dell'importo garantito. La garanzia e' prestata in favore dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia e' stata prestata. La garanzia deve avere la durata di un quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello in cui il rimborso e' stato eseguito". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aggiornato con le modifiche introdotte dalla presente legge: "230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229. - Con tale regolamento, il Ministro delle finanze puo' stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia". - Si riporta l'epigrafe della legge 22 dicembre 1951, n. 1379: "Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiornato con le modifiche introdotte dalla presente legge: "78. Con regolamento da emare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988; n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in 'vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi. Il regolamento e' ispirato ai seguenti principi: a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicita', provvede direttamente l'amministrazione ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi; b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie; c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni; d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; dbis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'esservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravita' delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonche' di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate". - Si riporta l'epigrafe della legge 23 marzo 1940, n. 217: "Riforma della tassa di concessione governativa sulle licenze che autorizzano all'esecizio delle scommesse". - Si riporta il comma 83 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e' riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari". - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante: "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto". "Art. 4. - 1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite. 2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata. 3. Il premio massimo cui puo' dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non puo' eccedere la somma di lire mille milioni. 4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi 1 e 2 si provvede a cura del Ministero delle finanze, sentita l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto concorso da indire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del regolamento di applicazione ed esecuzione della presente legge. 5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto e' determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'oneri in base ai seguenti criteri: a) per il primo scaglione, fino a mille miliardi di lire, l'aliquota da applicare non puo' essere superiore al 10 per cento; b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti pari a mille miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquota precedente". - Si riporta il testo dell'art. 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "2. Con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Si riporta l'epigrafe della legge 20 ottobre 1990, n. 302: "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata". - Si riporta l'epigrafe del d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172: "Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive". - Si riporta l'epigrafe del d.l. 27 settembre 1993, n. 382, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468: "Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive". - Si riporta l'epigrafe della legge 7 marzo 1996, n. 108: "Disposizioni in materia di usura". - Si riporta il comma 2 dell'art. 67 del D.P.R. n. 43 del 1988: "2. La riscossione coattiva e' effettuata secondo le seguenti modalita': a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma; del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile; b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonche' gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione; c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorieta' dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinche' lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli". - Si riporta il testo dell'art. 2751-bis del c.c.: "Art. 2751-bis - Hanno privilegio generale sui mobili i creteri riguardanti: 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma di prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia (1748) dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765; 5) i crediti dell'impresa artigiana e delle societa' od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti; 5 -bis ) i crediti delle societa' cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti". - Si riporta il testo dell'ar. 34 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51: "Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, societa' di persone, societa' cooperative, consorzi: L. 20.000; societa' con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; societa' con capitale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con aumento di L. 10000 per ogni 10 miliardi di capitale in piu', o frazione di 10 miliardi. Nel caso che la ditta abbia piu' esercizi commerciali, industriali o di altre attivita' economiche in province diverse da quella della sede principale, e' inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima. Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si fara' luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni". - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580: "Art. 18. (Finanziamento delle camere di commercio). - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione; b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5; c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; e) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; g) altre entrate e altri contributi. 2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina e aggiorna, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, dovuto ad ogni singola camera di commercio e a carico di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8. 4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato in base al seguente metodo: a) individuazione del fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni; b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere; c) copertura del fabbisogno determinato secondo quanto stabilito dalle lettere a) e b) mediante diritti annuali fissi per le ditte individuali, le societa' di persone, le societa' cooperative e i consorzi, e diritti annuali differenziati in relazione al capitale sociale per le altre societa'. 5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio. 6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento". - Si riporta il testo dell'art. 9 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140: Art. 9. (Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione). - 1. I concessionari della riscossione entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa del presente articolo. 3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. 4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999".