Art. 24. (a) (b)
                     (( Trattamento economico ))
((  1.  La  retribuzione  del personale con qualifica di dirigente e'
determinata  dai  contratti  collettivi  per  le  aree  dirigenziali,
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni  attribuite  e alle connesse responsabilita'. La graduazione
delle funzioni e responsabilita' ai fini del  trattamento  accessorio
e'  definita, ai sensi dell' articolo 3, con decreto ministeriale per
le amministrazioni dello Stato e  con  provvedimenti  dei  rispettivi
organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando
comunque  l'osservanza  dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
finanziarie fissate dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
 2. Per i dirigenti incaricati  di  uffici  dirigenziali  di  livello
generale  ai  sensi  dei  commi 3 e 4 dell'articolo 19, con contratto
individuale  e'  stabilito  il  trattamento  economico  fondamentale,
assumendo   come   parametri  di  base  i  valori  economici  massimi
contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono
determinati  gli  istituti  del  trattamento  economico   accessorio,
collegato  al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di
funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita'  amministrativa  e
di gestione, ed i relativi importi.
 3.  Il  trattamento  economico  determinato ai sensi dei commi 1 e 2
remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti  ai  dirigenti  in
base  a  quanto  previsto  dal  presente  decreto,  nonche' qualsiasi
incarico ad essi conferito in ragione del  loro  ufficio  o  comunque
conferito  dall'amministrazione  di appartenenza, presso cui prestano
servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai  terzi
sono  corrisposti  direttamente all'amministrazione di appartenenza e
confluiscono  nelle  risorse  destinate  al   trattamento   economico
accessorio della dirigenza.
 4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal
comma  4 dell'articolo 2, la retribuzione e' determinata ai sensi dei
commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 (c).
 5.  Il  bilancio  triennale  e  le   relative   leggi   finanziarie,
nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai miglioramenti economici
delle categorie di personale di cui all'articolo  2,  commi  4  e  5,
indicano   le  somme  da  destinare,  in  caso  di  perequazione,  al
riequilibrio  del  trattamento  economico  del   restante   personale
dirigente  civile e militare non contrattualizzato con il trattamento
previsto dai contratti  collettivi  nazionali  per  i  dirigenti  del
comparto   ministeri,   tenendo   conto  dei  rispettivi  trattamenti
economici complessivi e degli  incrementi  comunque  determinatisi  a
partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo
1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. (d)
 6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 (d) della legge
2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 2,
comma  5,  sono assegnati alle universita' e da queste utilizzati per
l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e  ricercatori
universitari,     con    particolare    riferimento    al    sostegno
dell'innovazione  didattica,  delle  attivita'  di   orientamento   e
tutorato,   della   diversificazione   dell'offerta   formativa.   Le
universita'  possono  destinare  allo  stesso  scopo  propri   fondi,
utilizzando  anche  le  somme  attualmente stanziate per il pagamento
delle supplenze e degli affidamenti. L'incentivazione, a  valere  sui
fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n.  334 del 1997, e'
erogata come assegno aggiuntivo pensionabile. ))
  (a)  Articolo  sostituito  dall'art.  16 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 24 sostituito:
  "Art.  24  (Trattamento  economico).  -  1.  La  retribuzione   del
personale  con  qualifica  di  dirigente e' determinata dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo  che  il  trattamento
economico  accessorio  sia  correlato alle funzioni attribuite e alle
connesse   responsabilita'.   La   graduazione   delle   funzioni   e
responsabilita'  ai  fini  del trattamento accessorio e' definita con
decreto  ministeriale  per  le  amministrazioni  dello  Stato  e  con
provvedimenti   dei   rispettivi  organi  di  governo  per  le  altre
amministrazioni ed enti, ferma  restando  comunque  l'osservanza  dei
criteri  e  dei  limiti  delle compatibilita' finanziarie fissate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro.
  2. Per i dirigenti generali, nonche' per il personale con qualifica
dirigenziale  indicato  all'art.  2,  comma  4,  la  retribuzione  e'
determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della  legge  6  marzo
1992, n. 216".
  (b)  Si  veda l'art. 45, comma 19, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.
  (c) La legge 6 marzo 1992, n. 216, reca: "Conversione in legge, con
modificazioni, del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  recante
autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico
dei   sottufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  in  relazione  alla
sentenza della Corte costituzionale n. 277 del  3-12  giugno  1991  e
all'esecuzione  di  giudicati,  nonche'  perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti categorie  delle
altre  Forze  di  polizia.  Delega  al  Governo  per  disciplinare  i
contenuti del rapporto di  impiego  delle  Forze  di  polizia  e  del
personale  delle  Forze armate nonche' per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici.". Si riporta il testo
del relativo art. 2, commi 5 e 7:
  "5.  Fino  a  quando  non  saranno  approvate  le  norme   per   il
riordinamento  generale  della  dirigenza,  il  trattamento economico
retributivo, fondamentale  ed  accessorio,  dei  dirigenti  civili  e
militari  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento
autonomo, e' aggiornato annualmente con decreto del Presidente  della
Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione  pubblica  e  del  tesoro,  nel
rispetto  delle  norme generali vigenti, in ragione della media degli
incrementi  retributivi  realizzati,  secondo  le  procedure e con le
modalita' previste dalle norme  vigenti,  dalle  altre  categorie  di
pubblici dipendenti nell'anno precedente".
  "7.  Gli oneri finanziari recanti dall'applicazione delle procedure
previste dal decreto legislativo  di  cui  al  comma  1  non  possono
superare  gli  appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge
finanziaria  nell'ambito  delle  compatibilita'  economiche  generali
definite  dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio
pluriennale".
  (d)  La  legge  2  ottobre  1997,  n.  334,   reca:   "Disposizioni
transitorie  in  materia  di  trattamento  economico  di  particolari
categorie di personale pubblico, nonche' in materia di erogazione dei
buoni pasto.". Si trascrive il testo dei relativi articoli 1, commi 1
e 2, e 2:
  "Art.  1  (Trattamento  economico  di  particolari   categorie   di
personale  pubblico).  -  1.  In attesa dell'estensione del regime di
diritto privato al rapporto di lavoro dei  dirigenti  generali  dello
Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per
la  dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali,
ai dirigenti generali e qualifiche equiparate  delle  Amministrazioni
statali,  ferme  restando  la  vigente  articolazione  in  livelli di
funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e
1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale
ed  accessorio,  a  titolo  di  anticipazione  sul   futuro   assetto
retributivo  da  definire  in  sede  contrattuale,  un'indennita'  di
posizione  correlata  esclusivamente   alle   funzioni   dirigenziali
attribuite e pensionabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a),
del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 503, determinata nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
   a) lire 24  milioni  per  le  funzioni  di  capo  delle  direzioni
generali  o  di  altri uffici centrali e periferici di livello pari o
superiore;
   b) lire 18 milioni per ogni altra funzione.
  In presenza di particolari condizioni di complessita'  o  rilevanza
delle  posizioni, ciascun Ministro puo' riconoscere una maggiorazione
della indennita' di cui alla lettera a) fino al 30 per cento del  suo
importo,  nel  limite delle risorse assegnate dal Ministro del tesoro
in proporzione alle unita' di personale  in  servizio  al  1  gennaio
1996.
  2.  L'indennita'  di  cui  al  comma 1, nelle stesse misure e con i
medesimi criteri, spetta al personale delle  carriere  prefettizia  e
diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonche' ai
dirigenti  generali  della  Polizia  di  Stato  e  gradi e qualifiche
corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e  di
corpo  d'armata  e  gradi  corrispondenti  delle  Forze armate, senza
effetti ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria  e
dell'attribuzione   di   qualsiasi   altro  beneficio  economico  per
promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione
dal servizio, nonche' ai dirigenti generali  equiparati  per  effetto
dell'art.  2  della  legge  8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di
compensi  o  indennita'  aventi  analoga  natura,  fatto  salvo    il
trattamento  di  miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli
enti di appartenenza".
  "Art.   2   (Trattamento  economico  del  personale  dirigente  non
contabilizzato).  - 1. Il bilancio triennale 1998-2000, e le relative
leggi  finanziarie,  nell'ambito  delle  risorse  da   destinare   ai
miglioramenti  economici delle categorie di personale di cui all'art.
2, commi 4 e 5, del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,
indicano   le  somme  da  destinare,  in  caso  di  perequazione,  al
riequilibrio  del  trattamento  economico  del   restante   personale
dirigente  civile  e  militare  non  contrattualizzato,  nonche'  dei
professori e ricercatori universitari, con  il  trattamento  previsto
dai  contratti  collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei
Ministeri,  tenendo  conto  dei  rispettivi   trattamenti   economici
complessivi  e degli incrementi di trattamento comunque determinatisi
a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri  indicati  nell'art.
1, comma 2".