Art. 24 
               Gestione di portafogli di investimento 
 
  1. Al  servizio  di  gestione  di  portafogli  di  investimento  si
applicano le seguenti regole: 
    a) il contratto e' redatto in forma scritta; 
    b) il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in ordine alle
operazioni da compiere; 
    c)  l'impresa  di  investimento,  la  societa'  di  gestione  del
risparmio o la banca non possono, salvo specifica istruzione scritta,
contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo  impegnino  oltre
il patrimonio gestito; 
    d) il cliente puo' recedere in ogni momento dal contratto,  fermo
restando il diritto di recesso dell'impresa  di  investimento,  della
societa'  di  gestione  del  risparmio  o  della   banca   ai   sensi
dell'articolo 1727 del codice civile; 
    e) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente
agli  strumenti  finanziari  in  gestione   puo'   essere   conferita
all'impresa di investimento, alla banca o alla societa'  di  gestione
del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e  per  singola
assemblea nel rispetto dei limiti e con le  modalita'  stabiliti  con
regolamento  dal  Ministro  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB; 
    f) l'esecuzione  dell'incarico  ricevuto  puo'  essere  delegata,
anche con riferimento all'intero portafoglio, a soggetti  autorizzati
alla  prestazione  del  servizio  di  gestione   di   portafogli   di
investimento previa autorizzazione scritta del cliente. 
  2. Sono nulli i  patti  contrari  alle  disposizioni  del  presente
articolo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.