Art. 24 Gestione di portafogli di investimento 1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole: a) il contratto e' redatto in forma scritta; b) il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere; c) l'impresa di investimento, la societa' di gestione del risparmio o la banca non possono, salvo specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito; d) il cliente puo' recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della societa' di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile; e) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla societa' di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB; f) l'esecuzione dell'incarico ricevuto puo' essere delegata, anche con riferimento all'intero portafoglio, a soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento previa autorizzazione scritta del cliente. 2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.