Art. 24 
                          Lavoro stagionale 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22) 
 
  1.  Il  datore  di  lavoro  italiano   o   straniero   regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto  dei
loro associati, che intendano instaurare in  Italia  un  rapporto  di
lavoro subordinato a carattere stagionale con  uno  straniero  devono
presentare all'ufficio periferico del Ministero del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  competente  per  territorio  apposita  richiesta
nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o  straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non  abbiano
una conoscenza diretta dello  straniero,  la  richiesta  puo'  essere
effettuata nei confronti di una o piu' persone iscritte  nelle  liste
di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione. 
  2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  rilascia  l'autorizzazione  nel  rispetto  del  diritto   di
precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data  di
ricezione della richiesta del datore di lavoro. 
  3. L'autorizzazione al lavoro stagionale puo'  avere  la  validita'
minima di venti giorni e massima di sei mesi,  o  di  nove  mesi  nei
settori che richiedono tale estensione,  corrispondente  alla  durata
del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento  a  gruppi  di
lavori di piu' breve periodo da svolgere  presso  diversi  datori  di
lavoro. 
  4. Il lavoratore stagionale, ove  abbia  rispettato  le  condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia  rientrato  nello  Stato  di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza  per
il rientro in Italia  nell'anno  successivo  per  ragioni  di  lavoro
stagionale, rispetto ai  cittadini  del  suo  stesso  paese  che  non
abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi  di  lavoro.
Puo'  inoltre  convertire  il  permesso  di  soggiorno   per   lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro  subordinato  a  tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni. 
  5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con  le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con
gli enti locali, apposite convenzioni dirette  a  favorire  l'accesso
dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro  stagionale  individuati.
Le  convenzioni  possono  individuare  il  trattamento  economico   e
normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i  lavoratori
italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della
manodopera, nonche'  eventuali  incentivi  diretti  o  indiretti  per
favorire  l'attivazione  dei  flussi  e  dei  deflussi  e  le  misure
complementari relative all'accoglienza. 
  6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,  per  lavori
di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del  permesso  di
soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia  scaduto,
revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 29, comma 10.