Art. 24 Utilizzazione delle pallets 1. Il datore di lavoro provvede affinche' le pallets, comprese quelle "a perdere", siano: a) di buona e di adeguata resistenza allo scopo per cui sono impiegate; b) mantenute in buono stato di conservazione; c) impiegate in modo appropriato. 2. Il datore di lavoro provvede, altresi', affinche': a) nell'alzata il carico sia ben bilanciato e le braghe, stringendosi, non danneggino il carico e le stesse pallets; b) per l'accatastamento, con non piu' di quattro pallets cariche, sia costituita una solida base sul pavimento, o sul ponte, o sopra le precedenti pallets; c) i forcali dei carrelli per la movimentazione penetrino nelle pallets per una profondita' pari al 75% della sua larghezza parallelamente ad essa; d) le pallets a perdere non siano reimpiegate; qualora esse siano reimpiegabili, le stesse siano maneggiate accuratamente e sistemate con ordine.