Art. 24.


               Attuazione della decisione 2003/193/CE
             in materia di recupero di aiuti illegittimi


  1.  Al  fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE
della  Commissione,  del  5  giugno  2002,  il  recupero  degli aiuti
equivalenti  alle  imposte  non  corrisposte e dei relativi interessi
conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto
dagli  articoli  3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
66,  comma  14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, in favore
delle  societa'  per  azioni a partecipazione pubblica maggioritaria,
esercenti  servizi  pubblici locali, costituite ai sensi (( del testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali, di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ))  e'  effettuato
dall'Agenzia  delle  Entrate  ai  sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni,
con  la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i principi e le ordinarie
procedure  di  accertamento e riscossione previste per le imposte sui
redditi.   Per   il   recupero   dell'aiuto   non   assume  rilevanza
l'intervenuta  definizione in base agli istituti di cui alla legge 27
dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte
e  dei  relativi  interessi  di  cui  al  comma 1, calcolati ai sensi
dell'articolo  3,  terzo  comma,  della  decisione  2003/193/CE della
Commissione,  del  5  giugno  2002, in relazione a ciascun periodo di
imposta  nel  quale  l'aiuto  e' stato fruito, deve essere effettuato
tenuto   conto   di  quanto  gia'  liquidato  dall'Agenzia  ai  sensi
dell'articolo  1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
  3.  L'Agenzia  delle entrate provvede alla notifica degli avvisi di
accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto, (( contenenti )) l'invito al
pagamento  delle  intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso
di  mancato  versamento  entro  trenta giorni dalla data di notifica,
anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalita' delle
somme  non  versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. Non si
fa  luogo,  in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni
di  natura  tributaria  e di ogni altra specie comunque connesse alle
procedure   disciplinate   dalle   presenti  disposizioni.  Non  sono
applicabili  gli  istituti  della  dilazione  dei  pagamenti  e della
sospensione in sede amministrativa e giudiziale.
  4.  Gli  interessi di cui al comma 2, sono determinati in base alle
disposizioni  di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della
Commissione,  del  21  aprile  2004,  secondo  i  criteri  di calcolo
approvati   dalla   Commissione  europea  in  relazione  al  recupero
dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge
25  gennaio  2006,  n.  29.  Il tasso di interesse da applicare e' il
tasso  in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il
versamento  di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al
primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
  5.  Trovano  applicazione  le disposizioni degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge  8 aprile 2008, n. 59, (( convertito, con modificazioni
)), dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.
 
          Riferimenti normativi:
             La  decisione 2003/193/CE della Commissione del 5 giugno
          2002   recante   «Decisione   della   Commissione  relativa
          all'aiuto  di  Stato  relativo  alle  esenzioni  fiscali  e
          prestiti   agevolati  concessi  dall'Italia  in  favore  di
          imprese  di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico
          C  27/99 (ex NN 69/98)» e' pubblicata nella G.U.U.E. del 24
          marzo 2003, n. L 77.
             - Si riporta il testo vigente del comma 70 dell'articolo
          3  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante «Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica»:
             «70.  Le  disposizioni  dell'articolo  66, comma 14, del
          decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993, n. 427, si
          applicano   a   decorrere  dalla  data  di  acquisto  della
          personalita'  giuridica  o  di  trasformazione  in  aziende
          speciali  consortili  fino  al  31  dicembre del terzo anno
          successivo   a  quello  in  corso  alle  predette  date  e,
          comunque, non oltre il 31 dicembre 1999».
             - Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'articolo
          66  del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427,
          recante  «Armonizzazione  delle  disposizioni in materia di
          imposte  sugli  oli  minerali,  sull'alcole,  sulle bevande
          alcoliche,  sui  tabacchi  lavorati e in materia di IVA con
          quelle  recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti
          a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
          disposizioni tributarie»:
             «14.  Nei  confronti  delle  societa' per azioni e delle
          aziende  speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23
          della  legge  8 giugno 1990, n. 142 , nonche' nei confronti
          dei  nuovi  consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e
          60  della  medesima legge si applicano, fino al termine del
          terzo    anno    dell'esercizio    successivo    a   quello
          rispettivamente    di   acquisizione   della   personalita'
          giuridica   o  della  trasformazione  in  aziende  speciali
          consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente
          territoriale di appartenenza.».
             Il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267 reca
          «Testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1 del
          decreto-legge  15  febbraio  2007,  n.  10, convertito, con
          modificazioni,  con  la legge 6 aprile 2007, n. 46, recante
          «Disposizioni   volte   a   dare   attuazione  ad  obblighi
          comunitari ed internazionali»:
             «Art.  1  (Esecuzione  della  sentenza  della  Corte  di
          giustizia  delle  Comunita' europee, resa in data 1° giugno
          2006  nella  causa  C-207/05.  Attuazione  della  decisione
          2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. Procedura
          d'infrazione  ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456)
          -1.  Il  recupero  degli aiuti equivalenti alle imposte non
          corrisposte  e  dei  relativi  interessi calcolati ai sensi
          dell'art. 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della
          Commissione,  del  5  giugno  2002,  in relazione a ciascun
          periodo  di  imposta  nel quale l'aiuto e' stato fruito, e'
          effettuato dall'Agenzia delle entrate.
             2.   L'Agenzia   delle   entrate,   sulla   base   delle
          comunicazioni   trasmesse   dagli   enti   locali  e  delle
          dichiarazioni   dei   redditi   presentate  dalle  societa'
          beneficiarie  ai  sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del
          provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate 1°
          giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del
          14   giugno   2005,   emesso  in  attuazione  del  comma  6
          dell'articolo  27  della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella
          formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate
          dall'articolo  1  della  legge  23  dicembre  2005, n. 266,
          liquida  le  imposte  con  i relativi interessi; in caso di
          mancata  presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle
          entrate  liquida  le somme dovute sulla base degli elementi
          direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al
          recupero  degli  aiuti  nella  misura  della loro effettiva
          fruizione,  notificando, entro novanta giorni dalla data di
          entrata   in   vigore   del   presente   decreto,  apposita
          comunicazione,   in   relazione   a   ciascuna   annualita'
          interessata     dal    regime    agevolativo,    contenente
          l'ingiunzione   di   pagamento   delle  somme  dovute,  con
          l'intimazione  che,  in  caso  di  mancato versamento entro
          trenta  giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  602,  ad  iscrizione a ruolo a titolo definitivo
          delle  somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi
          dovuti.  Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di
          sanzioni  per  violazioni  di  natura  tributaria e di ogni
          altra  specie comunque connesse alle procedure disciplinate
          dalle  presenti  disposizioni.  Non  sono  applicabili  gli
          istituti  della dilazione dei pagamenti e della sospensione
          in   sede   amministrativa.   La  comunicazione  contenente
          l'ingiunzione  al  pagamento delle somme dovute a titolo di
          restituzione   dell'aiuto   costituisce   atto  impugnabile
          davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo
          19  del  decreto  legislativo  31  dicembre 1992, n. 546, e
          successive modificazioni.».
             La  legge  27  dicembre 2002, n. 289, reca «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2003)».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3 della citata
          decisione 2003/193/CE della Commissione del 5 giugno 2002:
             «Art.   3   -  L'Italia  prende  tutti  i  provvedimenti
          necessari  per  recuperare  presso  i  beneficiari  l'aiuto
          concesso  in  virtu' dei regimi di cui all'articolo 2, gia'
          posti illegittimamente a loro disposizione.
             Il  recupero  viene  eseguito senza indugio e secondo le
          procedure   del   diritto  nazionale,  sempre  che'  queste
          consentano   l'esecuzione   immediata  ed  effettiva  della
          decisione.
             L'aiuto   da  recuperare  e'  produttivo  di  interessi,
          decorrenti  dalla  data  in  cui  l'aiuto  e' stato posto a
          disposizione  dei  beneficiari  fino alla data di effettivo
          recupero,  calcolati  sulla  base  del tasso di riferimento
          utilizzato  per  il  calcolo  dell'equivalente  sovvenzione
          nell'ambito degli aiuti a finalita' regionale.».
             Il  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  602  reca  «Disposizioni sulla riscossione delle
          imposte sul reddito».
             -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 24 della legge
          25   gennaio   2006,   n.  29,  recante  «Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2005»:
             «Art. 24. (Attuazione della decisione 2005/315/CE del 20
          ottobre  2004 della Commissione, notificata con il numero C
          (2004) 3893) - 1. In attuazione della decisione 2005/315/CE
          del 20 ottobre 2004 della Commissione, il regime di aiuti a
          favore  delle imprese che hanno realizzato investimenti nei
          comuni  colpiti  da  eventi  calamitosi  nel  2002,  di cui
          all'art.  5-sexies  del  decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
          282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
          2003,   n.  27,  e'  interrotto  a  decorrere  dal  periodo
          d'imposta  per  il  quale,  alla  data di entrata in vigore
          della  presente legge, non e' ancora scaduto il termine per
          la  presentazione della relativa dichiarazione dei redditi,
          nella  misura  in  cui  gli  aiuti  fruiti  eccedano quelli
          spettanti  calcolati  con  esclusivo  riferimento al volume
          degli  investimenti  eseguiti per effettivi danni subiti di
          cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.
             2.  Entro  novanta  giorni  dalla data di emanazione del
          provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate che
          determina  le  modalita'  applicative della disposizione di
          cui  al  presente  comma,  i soggetti che hanno beneficiato
          degli  aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica
          all'Agenzia   delle  entrate  una  attestazione,  ai  sensi
          dell'articolo  47  del  testo  unico  di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
          gli  elementi  necessari  per  l'individuazione  dell'aiuto
          illegittimamente   fruito  sulla  base  delle  disposizioni
          contenute    nel   citato   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:
              a) il totale degli investimenti sulla base dei quali e'
          stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;
              b)    l'ammontare    degli   investimenti   agevolabili
          effettuati   a  fronte  degli  effettivi  danni  subiti  in
          conseguenza  degli  eventi  di cui al comma 1, calcolati al
          netto   di   eventuali   importi   ricevuti   a  titolo  di
          risarcimento    assicurativo    o   in   forza   di   altri
          provvedimenti;
              c)  l'importo  corrispondente all'eventuale imposta sul
          reddito    non   dovuta   per   effetto   dell'agevolazione
          illegittimamente fruita.
             3.  Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui
          al  comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al
          comma  1  effettuano,  a  seguito  di  autoliquidazione, il
          versamento  degli  importi  corrispondenti alle imposte non
          corrisposte  per  effetto  del  regime agevolativo medesimo
          relativamente  ai  periodi di imposta nei quali tale regime
          e'  stato  fruito,  nonche' degli interessi calcolati sulla
          base  delle  disposizioni  di cui al capo V del regolamento
          (CE)  n.  794/2004  del  21  aprile 2004 della Commissione,
          maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate
          sono  state  messe a disposizione dei beneficiari fino alla
          data  del  loro recupero effettivo. L'attestazione prevista
          al comma 2 e' presentata anche nel caso di autoliquidazione
          negativa.
             4.  L'Agenzia  delle  entrate provvede alle attivita' di
          liquidazione  e  controllo  del  corretto adempimento degli
          obblighi  derivanti  dal  presente  articolo;  in  caso  di
          mancato  o  insufficiente versamento, ai sensi del comma 3,
          si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione,
          accertamento,   riscossione   e  contenzioso,  le  sanzioni
          previste  ai fini delle imposte sui redditi, nonche' l'art.
          41-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
             5.  Nel caso in cui l'attestazione di cui al comma 2 non
          risulti  presentata,  l'Agenzia  delle  entrate provvede al
          recupero  dell'importo  dell'agevolazione  dichiarata e dei
          relativi interessi.
             6.   Sono   fatti  salvi  gli  effetti  derivanti  dalle
          agevolazioni  fruite  in relazione agli investimenti il cui
          importo non superi il valore netto dei danni effettivamente
          subiti  da  ciascuno  dei  beneficiari a causa degli eventi
          calamitosi  di  cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge
          24  dicembre  2002,  n. 282, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  21  febbraio  2003, n. 27, tenuto conto degli
          importi  ricevuti  a  titolo di assicurazione o in forza di
          altri provvedimenti.».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente degli artt. 1 e 2 del
          decreto-legge   8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 6 giugno 2008, n. 101, recante
          «Disposizioni   urgenti   per   l'attuazione   di  obblighi
          comunitari  e  l'esecuzione  di  sentenze  della  Corte  di
          giustizia delle Comunita' europee»:
             «Art. 1 (Disposizioni in materia di recupero di aiuti di
          Stato  innanzi  agli  organi  di giustizia civile) - 1. Nei
          giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al
          recupero  di  aiuti di Stato in esecuzione di una decisione
          di  recupero  adottata  dalla  Commissione europea ai sensi
          dell'art.   14   del   regolamento  (CE)  n.  659/1999  del
          Consiglio,  del  22  marzo  1999,  di  seguito  denominata:
          «decisione  di  recupero»,  il  giudice  puo'  concedere la
          sospensione  dell'efficacia  del  titolo  amministrativo  o
          giudiziale  di pagamento, conseguente a detta decisione, se
          ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
              a)  gravi  motivi  di illegittimita' della decisione di
          recupero,  ovvero  evidente errore nella individuazione del
          soggetto  tenuto  alla  restituzione  dell'aiuto di Stato o
          evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei
          limiti di tale errore;
              b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
             2.  Qualora  la sospensione si fondi su motivi attinenti
          alla  illegittimita' della decisione di recupero il giudice
          provvede  alla  sospensione  del  giudizio  e all'immediato
          rinvio   pregiudiziale   della   questione  alla  Corte  di
          giustizia   delle   Comunita'  europee,  con  richiesta  di
          trattazione  d'urgenza  ai  sensi dell'articolo 104-ter del
          regolamento  di  procedura  della Corte di giustizia del 19
          giugno  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle
          Comunita'  europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive
          modificazioni,  se  ad  essa non sia stata gia' deferita la
          questione  di  validita'  dell'atto comunitario contestato.
          Non  puo',  in  ogni  caso,  essere  accolta  l'istanza  di
          sospensione  dell'atto  impugnato per motivi attinenti alla
          legittimita'  della  decisione  di recupero quando la parte
          istante,   pur  avendone  facolta'  perche'  individuata  o
          chiaramente  individuabile, non abbia proposto impugnazione
          avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230
          del   Trattato   istitutivo   della  Comunita'  europea,  e
          successive  modificazioni,  ovvero  quando, avendo proposto
          l'impugnazione,  non  abbia  richiesto la sospensione della
          decisione  di  recupero  ai  sensi  dell'articolo  242  del
          Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione
          non sia stata concessa.
             3.  Fuori  dei  casi  in cui e' stato disposto il rinvio
          pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il provvedimento
          che  accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la
          data  dell'udienza  di  trattazione  nel  termine di trenta
          giorni.  La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni.
          Allo  scadere  del  termine di novanta giorni dalla data di
          emanazione    del    provvedimento   di   sospensione,   il
          provvedimento  perde  efficacia  salvo  che  il giudice, su
          istanza  di  parte,  riesamini  lo  stesso e ne disponga la
          conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui
          ai  commi  1  e  2,  fissando  un  termine di efficacia non
          superiore a sessanta giorni.
             4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi
          di  cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le
          disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre
          1981, n. 689, ad eccezione dei commi terzo, quarto e decimo
          del medesimo articolo 23.
             5.  Ai  giudizi  pendenti alla data di entrata in vigore
          del  presente decreto non si applica il comma 4. Se e' gia'
          stato  concesso il provvedimento di sospensione la causa e'
          decisa  nei  termini  di  cui  al comma 3, previa eventuale
          anticipazione  dell'udienza di trattazione gia' fissata. Il
          giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di
          sospensione  gia'  concesso  e ne dispone la revoca qualora
          non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.
             6.   Il   presidente  di  sezione,  in  ogni  grado  del
          procedimento,  vigila  sul  rispetto  dei termini di cui al
          comma    3   e   riferisce   con   relazione   trimestrale,
          rispettivamente,  al presidente del tribunale o della corte
          d'appello   per   le   determinazioni  di  competenza.  Nei
          tribunali  non  divisi  in sezioni le funzioni di vigilanza
          sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale.
             «Art. 2 (Disposizioni in materia di recupero di aiuti di
          Stato  innanzi  agli  organi  di giustizia tributaria) - 1.
          Dopo  l'articolo  47  del  decreto  legislativo 31 dicembre
          1992, n. 546, e' inserito il seguente:
             «Art.  47-bis  (Sospensione di atti volti al recupero di
          aiuti  di Stato e definizione delle relative controversie).
          -  1.  Qualora  sia chiesta in via cautelare la sospensione
          dell'esecuzione  di  un  atto volto al recupero di aiuti di
          Stato   dichiarati   incompatibili  in  esecuzione  di  una
          decisione  adottata  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
          dell'art.   14   del   regolamento  (CE)  n.  659/1999  del
          Consiglio,  del  22  marzo  1999,  di  seguito  denominata:
          «decisione   di   recupero»,   la   Commissione  tributaria
          provinciale  puo'  concedere  la sospensione dell'efficacia
          del  titolo  di  pagamento conseguente a detta decisione se
          ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
              a)  gravi  motivi  di illegittimita' della decisione di
          recupero,  ovvero  evidente errore nella individuazione del
          soggetto  tenuto  alla  restituzione  dell'aiuto di Stato o
          evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei
          limiti di tale errore;
              b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
             2.  Qualora  la sospensione si fondi su motivi attinenti
          alla   illegittimita'   della   decisione  di  recupero  la
          Commissione  tributaria  provinciale  provvede con separata
          ordinanza  alla  sospensione  del  giudizio e all'immediato
          rinvio   pregiudiziale   della   questione  alla  Corte  di
          giustizia   delle   Comunita'  europee,  con  richiesta  di
          trattazione   d'urgenza  ai  sensi  dell'art.  104-ter  del
          regolamento  di  procedura  della Corte di giustizia del 19
          giugno  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle
          Comunita'  europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive
          modificazioni,  se  ad  essa non sia stata gia' deferita la
          questione  di  validita'  dell'atto comunitario contestato.
          Non  puo',  in  ogni  caso,  essere  accolta  l'istanza  di
          sospensione  dell'atto  impugnato per motivi attinenti alla
          legittimita'  della  decisione  di recupero quando la parte
          istante,   pur  avendone  facolta'  perche'  individuata  o
          chiaramente  individuabile, non abbia proposto impugnazione
          avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230
          del   Trattato   istitutivo   della  Comunita'  europea,  e
          successive  modificazioni,  ovvero  quando, avendo proposto
          l'impugnazione,  non  abbia  richiesto la sospensione della
          decisione  di  recupero  ai  sensi  dell'articolo  242  del
          Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione
          non sia stata concessa.
             3.  Fermi  restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2,
          si  applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7
          e  8  dell'art.  47;  ai fini dell'applicazione del comma 8
          rileva anche il mutamento del diritto comunitario.
             4.  Le controversie relative agli atti di cui al comma 1
          sono  definite,  nel merito, nel termine di sessanta giorni
          dalla  pronuncia  dell'ordinanza  di  sospensione di cui al
          medesimo  comma  1.  Alla  scadenza del termine di sessanta
          giorni  dall'emanazione  dell'ordinanza  di sospensione, il
          provvedimento   perde  comunque  efficacia,  salvo  che  la
          Commissione   tributaria   provinciale  entro  il  medesimo
          termine  riesamini,  su  istanza  di  parte, l'ordinanza di
          sospensione  e  ne  disponga  la  conferma, anche parziale,
          sulla  base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando
          comunque  un  termine  di  efficacia,  non prorogabile, non
          superiore  a  sessanta giorni. Non si applica la disciplina
          sulla  sospensione  feriale dei termini. Nel caso di rinvio
          pregiudiziale il termine di cui al primo periodo e' sospeso
          dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende
          a  decorrere  dalla data della trasmissione della decisione
          della Corte di giustizia delle Comunita' europee.
             5.  Le controversie relative agli atti di cui al comma 1
          sono  discusse  in  pubblica  udienza  e,  subito  dopo  la
          discussione,  il  Collegio giudicante delibera la decisione
          in  camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive
          il  dispositivo  e  ne  da'  lettura  in udienza, a pena di
          nullita'.
             6.  La  sentenza  e'  depositata  nella segreteria della
          Commissione  tributaria  provinciale  entro quindici giorni
          dalla  lettura  del dispositivo. Il segretario fa risultare
          l'avvenuto  deposito  apponendo  sulla  sentenza la propria
          firma  e  la  data  e  ne  da' immediata comunicazione alle
          parti.
             7.  In  caso  di impugnazione della sentenza pronunciata
          sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti
          i  termini del giudizio di appello davanti alla Commissione
          tributaria  regionale, ad eccezione di quello stabilito per
          la  proposizione  del ricorso, sono ridotti alla meta'. Nel
          processo  di  appello le controversie relative agli atti di
          cui  al comma 1 hanno priorita' assoluta nella trattazione.
          Si  applicano  le  disposizioni  di cui ai commi 4, terzo e
          quarto periodo, 5 e 6.».
             2.  Nei  procedimenti  pendenti  alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la
          sospensione,  le  relative  controversie  sono definite nel
          merito,  entro  sessanta  giorni  dalla  medesima  data  di
          entrata  in  vigore del presente decreto; fermo restando il
          predetto termine, la commissione tributaria provinciale, su
          istanza  di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione
          gia' concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano
          i  presupposti  di  cui ai commi 1 e 2 dell'art. 47-bis del
          decreto   legislativo   31  dicembre  1992,  n.  546,  come
          introdotto  dal  presente  articolo.  Il  termine  previsto
          dall'art. 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la
          comunicazione dell'avviso di trattazione e' ridotto a dieci
          giorni  liberi.  Alle  medesime  controversie  pendenti  in
          appello  si applica il comma 7 del predetto articolo 47-bis
          come introdotto dal comma 1 del presente articolo.
             3.   Il   presidente  di  sezione,  in  ogni  grado  del
          procedimento,  vigila  sul  rispetto  dei termini di cui al
          comma  2  e  ai  commi  4 e 7, primo periodo, dell'articolo
          47-bis  del  decreto  legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
          introdotto  dal  comma  1 del presente articolo e riferisce
          con  relazione  trimestrale, rispettivamente, al presidente
          della    commissione   tributaria   provinciale   e   della
          commissione  tributaria  regionale per le determinazioni di
          competenza.
             4.  L'ultimo  periodo  del  comma  2 dell'articolo 1 del
          decreto-legge  15  febbraio  2007,  n.  10, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  aprile  2007,  n.  46,  e'
          soppresso.».