Art. 24 ter 
 
 
 Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 385 del 1993 
 
  1. All'articolo 136 del decreto legislativo 1o settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «  E'
facolta' del consiglio  di  amministrazione  delegare  l'approvazione
delle operazioni di cui ai  periodi  precedenti  nel  rispetto  delle
modalita' ivi previste »; 
  b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta   l'articolo   136   del   citato   decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 136. Obbligazioni degli esponenti bancari. 
              1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione  e
          controllo presso una banca non puo' contrarre  obbligazioni
          di qualsiasi  natura  o  compiere  atti  di  compravendita,
          direttamente  od   indirettamente,   con   la   banca   che
          amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione
          dell'organo di amministrazione presa all'unanimita'  e  col
          voto  favorevole  di  tutti  i  componenti  dell'organo  di
          controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal  codice
          civile in materia di interessi degli  amministratori  e  di
          operazioni con parti correlate. E' facolta'  del  consiglio
          di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni
          di cui ai periodi precedenti nel rispetto  delle  modalita'
          ivi previste. 
              2. 2-bis. (abrogati) 
              3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1,  2  e
          2-bis e' punita con la reclusione da uno a tre anni  e  con
          la multa da 206 a 2.066 euro.».