Art. 24 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, 
                 ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ((al comma 1, le parole: «d'intesa con»,)) sono sostituite dalla
seguente: «sentita» e le parole: «e' stabilito il canone dovuto» sono
sostituite dalle seguenti: «((e' approvata)) la proposta del  gestore
per l'individuazione del canone dovuto»; 
  b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:  «11.  Con  uno  o  piu'
decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  sono
definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e  le
procedure per l'assegnazione della capacita' di cui  all'articolo  27
del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria ((e dei corrispettivi))  dei  servizi
di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli
obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonche'
le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.». 
  2. Al fine di completare l'adeguamento  della  normativa  nazionale
agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo 5 del
decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,  dopo  il  comma  4,  e'
aggiunto il seguente: 
  «4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti
commi   del   presente   articolo   deve   fornire   la   trasparente
rappresentazione  delle  attivita'  di  servizio   pubblico   e   dei
corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attivita'.». 
  3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al  mercato  nei
segmenti di trasporto nazionale a media e lunga  percorrenza  nonche'
al fine di  integrare  il  recepimento  della  direttiva  2007/58/CE,
all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «diritto di far salire e  scendere»  sono
sostituite dalle seguenti «diritto di far salire o scendere»; 
  b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis.  L'autorita'  competente,  qualora   venga   accertata   la
compromissione dell'equilibrio economico del  contratto  di  servizio
pubblico,  puo'  richiedere  all'impresa  ferroviaria  oggetto  della
procedura  di  cui  al  comma  2,  ((il  pagamento))  di   opportuni,
trasparenti  e   non   discriminatori   diritti   di   compensazione.
((L'importo di tali diritti deve, in linea  con  l'analisi  economica
effettuata   dall'organismo   di   regolazione,   essere   tale    da
neutralizzare la predetta  compromissione  dell'equilibrio  economico
e)) non puo' comunque eccedere quanto necessario per coprire i  costi
originati dall'adempimento degli obblighi  di  servizio,  inclusa  la
componente di  remunerazione  del  capitale  investito  prevista  nei
contratti di servizio. ((I diritti riscossi devono essere  utilizzati
per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di  servizio
pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico)).  Nel  caso
in cui  le  imprese  ferroviarie,  interessate  dal  procedimento  di
limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei  sopra
indicati diritti alla competente autorita', non  sono  piu'  soggette
alle limitazioni ((nel diritto di far salire)) o scendere le  persone
fintanto che ((non si verifichino))  nuove  ulteriori  compromissioni
dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate. 
  4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti  e
dalle limitazioni conseguenti qualora il  modello  di  esercizio  sia
tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e
i livelli  medi  tariffari  applicati  risultino  di  almeno  il  20%
superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.». 
  ((3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del  decreto  legislativo
10 agosto 2007, n. 162, e' inserito il seguente:)) 
  ((«3-bis. Le modifiche di cui al comma 2  non  possono  prescrivere
livelli di sicurezza diversi da quelli minimi  definiti  dai  CST,  a
meno  che  non  siano  accompagnate  da  una  stima  dei  sovraccosti
necessari e da un'analisi di sostenibilita' economica  e  finanziaria
per il gestore dell'infrastruttura  e  per  le  imprese  ferroviarie,
corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi  di
attuazione».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta il testo dell'art. 17 del D.Lgs.  8-7-2003
          n. 188 recante Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della
          direttiva  2001/13/CE  e  della  direttiva  2001/14/CE   in
          materia ferroviaria, pubblicato nella Gazz. Uff. 24  luglio
          2003, n. 170, S.O. come modificato dalla presente legge: 
              - 
              "Art.17.  Canoni  per  l'utilizzo   dell'infrastruttura
          ferroviaria. 
              1. Ai fini dell'accesso  e  dell'utilizzo  equo  e  non
          discriminatorio dell'infrastruttura  ferroviaria  da  parte
          delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie  e
          delle imprese ferroviarie, con decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  acquisita  una  motivata
          relazione  da   parte   del   gestore   dell'infrastruttura
          ferroviaria, previo parere del  Comitato  interministeriale
          per la programmazione economica  e  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano  limitatamente  ai
          servizi di loro competenza, e' approvata  la  proposta  del
          gestore  per  l'individuazione  del   canone   dovuto   per
          l'accesso  all'infrastruttura  ferroviaria  nazionale.   Il
          decreto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
          Repubblica  italiana  e  nella  Gazzetta  Ufficiale   delle
          Comunita' europee. 
              2. Il gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria,  sulla
          base di quanto disposto  al  comma  1,  calcola  il  canone
          dovuto  dalle  associazioni   internazionali   di   imprese
          ferroviarie e  dalle  imprese  ferroviarie  per  l'utilizzo
          dell'infrastruttura  e  procede  alla   riscossione   dello
          stesso. 
              3. Ai fini della determinazione del canone  sono  presi
          in considerazione i costi diretti e indiretti  dei  servizi
          di gestione d'infrastruttura forniti, i  costi  di  energia
          sostenuti dal gestore dell'infrastruttura  ferroviaria  per
          lo svolgimento della corrispondente attivita',  nonche'  le
          spese generali dirette e quota  di  quelle  indirette.  Dai
          costi  cosi'  considerati  devono  dedursi  gli   eventuali
          indennizzi e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi
          natura  previsti  nel  contratto  di   programma   di   cui
          all'articolo 14. 
              4. Per impedire discriminazioni, deve essere  garantito
          che gli  importi  medi  e  marginali  del  canone  per  usi
          equivalenti dell'infrastruttura siano comparabili e  che  i
          servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato  siano
          soggetti al pagamento dello stesso canone. Del rispetto  di
          tali garanzie deve essere data dimostrazione nel  prospetto
          informativo della rete. 
              5. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per
          l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano  i
          seguenti parametri: 
              a)  qualita'  dell'infrastruttura  ferroviaria,  intesa
          come  velocita'   massima   e   attrezzatura   tecnica   ed
          impiantistica della linea; 
              b) saturazione, legata alla densita' dei convogli sulle
          singole tratte infrastrutturali all'interno della  giornata
          e all'intensita' di utilizzo dei nodi ferroviari; 
              c) usura del binario e della linea elettrica, legata al
          peso  e  alla  velocita'  del   convoglio,   nonche'   alle
          caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria; 
              d) velocita', intesa  come  grado  di  assorbimento  di
          capacita' sulla linea percorsa in relazione alla  tipologia
          della fascia oraria in cui si inserisce la  traccia  oraria
          richiesta; 
              e)  consumo  energetico,  legato  alla   tipologia   di
          trazione utilizzata. 
              6. Il parametro indicato al comma 5, lettera a),  viene
          utilizzato per  il  calcolo  del  diritto  di  prenotazione
          dovuto da ciascun assegnatario di capacita' per  le  tracce
          orarie  programmate  nell'orario  ferroviario.  Gli   altri
          parametri  di  cui  al  comma  5  si  applicano   su   base
          chilometrica. 
              7. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
          puo' individuare con proprio decreto, sentito il  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  previa  consultazione  del
          gestore   dell'infrastruttura,   le   ulteriori   eventuali
          tipologie di costo da prendere in  considerazione  ai  fini
          della determinazione del canone. 
              8. Il canone dovuto per l'utilizzo  dell'infrastruttura
          ferroviaria e' soggetto a  revisione  annuale  in  base  al
          tasso di inflazione  programmato.  L'incremento  annuo  del
          canone   dovuto    per    l'utilizzo    dell'infrastruttura
          ferroviaria  Alta  Velocita'/Alta  Capacita'   non   dovra'
          comunque  essere  inferiore  al  2  per  cento.   Eventuali
          modifiche agli  elementi  essenziali  per  il  calcolo  del
          canone devono essere rese pubbliche con almeno tre mesi  di
          anticipo rispetto alla data di applicazione. 
              9. In sede di applicazione del decreto di cui al  comma
          1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria  puo',  sulla
          base   dei   principi   stabiliti   dal   Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti,  adeguare  l'ammontare  del
          canone in  funzione  dei  volumi  e  della  qualita'  delle
          capacita' richieste, nonche' in relazione  alla  situazione
          del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento
          dell'infrastruttura,  con  corrispondenti  variazioni   dei
          corrispettivi globalmente intesi. In ogni  caso  il  canone
          per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve  essere
          calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente  e  non
          discriminatorio. 
              10. Nelle more dell'emanazione del decreto  di  cui  al
          comma 1, della conseguente  determinazione  dei  canoni  da
          parte del gestore  dell'infrastruttura  e  del  recepimento
          delle  modalita'  e  termini  di  calcolo  dei  canoni  nel
          prospetto informativo della  rete,  i  canoni  di  utilizzo
          dell'infrastruttura  ferroviaria   continuano   ad   essere
          calcolati sulla base dei criteri dettati dal D.M. 21  marzo
          2000  e  dal  D.M.  22  marzo  2000  del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n.  94  del  21  aprile
          2000, e successive modifiche ed integrazioni. 
              11.  Con  uno  o  piu'  decreti  del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  da  pubblicarsi   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti
          il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le
          procedure  per  l'assegnazione  della  capacita'   di   cui
          all'articolo 27 del presente decreto, per  il  calcolo  del
          canone   ai    fini    dell'utilizzo    dell'infrastruttura
          ferroviaria  e  dei  corrispettivi  dei  servizi   di   cui
          all'articolo 20 del presente  decreto,  non  ricompresi  in
          quelli  obbligatori   inclusi   nel   canone   di   accesso
          all'infrastruttura, nonche' le regole in materia di servizi
          di cui al medesimo articolo 20. 
              11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di  cui
          alla  lettera  e)  del  comma  5,  il  relativo  prezzo  di
          fornitura e' determinato secondo i seguenti principi: 
              a) applicazione delle condizioni di  approvvigionamento
          a minor costo ai servizi oggetto di contratti  di  servizio
          pubblico, al fine di  minimizzare  il  costo  del  servizio
          universale; 
              b) computo dei consumi medi per tipologia di treno; 
              c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie; 
              d)  applicazione  di  meccanismi  di  adeguamento  alle
          condizioni  del  mercato  dell'energia   elettrica,   anche
          tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base  dei
          costi di approvvigionamento  effettivamente  sostenuti  dal
          gestore  dell'infrastruttura  e  comunicati  alle   imprese
          ferroviarie. 
              11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi
          concorrenziali nel settore  dei  trasporti  ferroviari,  in
          armonia con la necessita' di assicurare la copertura  degli
          oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario  di
          interesse  nazionale  oggetto  di  contratti  di   servizio
          pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della  legge
          1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal  13
          dicembre 2011  e'  introdotto  un  sovrapprezzo  al  canone
          dovuto  per  l'esercizio  dei  servizi  di   trasporto   di
          passeggeri a media  e  a  lunga  percorrenza,  non  forniti
          nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte
          espletata su linee appositamente costruite o  adattate  per
          l'alta velocita', attrezzate per velocita' pari o superiori
          a 250 chilometri orari. 
              11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al
          comma 11-ter, conformemente al  diritto  comunitario  e  in
          particolare  alla  direttiva  2007/58/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 ottobre  2007,  nonche'  ai
          principi di equita',  trasparenza,  non  discriminazione  e
          proporzionalita', e' effettuata con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ufficio  di
          cui all'articolo 37, comma 1-bis, sulla base dei costi  dei
          servizi universali di trasporto  ferroviario  di  interesse
          nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di  cui
          al citato comma 11-ter, senza compromettere la redditivita'
          economica del servizio di trasporto su rotaia al  quale  si
          applica, ed  e'  soggetta  ad  aggiornamento  triennale.  I
          proventi ottenuti dal  sovrapprezzo  non  possono  eccedere
          quanto necessario per  coprire  tutto  o  parte  dei  costi
          originati  dall'adempimento  degli  obblighi  di   servizio
          pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi
          nonche'  di   un   margine   di   utile   ragionevole   per
          l'adempimento di detti obblighi. 
              11-quinquies. Gli introiti derivanti  dal  sovrapprezzo
          di  cui  al  comma  11-ter   sono   integralmente   versati
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere  utilizzati
          per contribuire al finanziamento degli  oneri  dei  servizi
          universali di trasporto ferroviario di interesse  nazionale
          oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al  citato
          comma 11-ter." 
              - si riporta il testo dell'art.  5  del  citato  D.Lgs.
          8-7-2003 n. 188 come modificato dalla presente legge: 
              "Art.5.   Contabilita'   e   bilancio   delle   imprese
          ferroviarie. 
              1. Le imprese ferroviarie rendono pubblico il  bilancio
          annuale. 
              2.  Nel  bilancio  annuale  sono  tenute  separate   le
          attivita'  connesse  con  la  prestazione  di  servizi   di
          trasporto merci. 
              3.  Qualora  siano  erogati  fondi  per  le   attivita'
          relative alla  prestazione  di  servizi  di  trasporto  per
          servizio pubblico, essi devono figurare separatamente nella
          pertinente contabilita' e  non  possono  essere  trasferiti
          alle attivita' relative alla prestazione di  altri  servizi
          di trasporto o ad altre attivita'. 
              4.  Qualora  l'impresa  ferroviaria  svolga   attivita'
          connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria, nel
          bilancio sono tenute separate le  attivita'  connesse  alla
          prestazione di servizi di trasporto da quelle connesse alla
          gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Il  finanziamento
          pubblico concesso ad uno di questi due settori di attivita'
          non puo' essere trasferito all'altro. I conti  relativi  ai
          due settori di attivita' sono tenuti in modo da  riflettere
          tale divieto. 
              4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai
          precedenti commi del  presente  articolo  deve  fornire  la
          trasparente rappresentazione delle  attivita'  di  servizio
          pubblico e dei corrispettivi e/o fondi  pubblici  percepiti
          per ogni attivita'." 
              - si riporta l'art. 59  della  legge  23-7-2009  n.  99
          recante     Disposizioni     per     lo     sviluppo      e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia, pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009,  n.
          176, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 59. (Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri
          in ambito nazionale) 
              1. Dal 1° gennaio  2010,  le  imprese  ferroviarie  che
          forniscono   servizi   di   trasporto   internazionale   di
          passeggeri hanno  il  diritto  di  far  salire  e  scendere
          passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso
          del  servizio  internazionale,  senza  il  possesso   della
          licenza nazionale di cui all' articolo 58, a condizione che
          la finalita' principale del servizio sia  il  trasporto  di
          passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi. Il
          rispetto di tale condizione e' valutato in base a  criteri,
          determinati con provvedimento dell'Organismo di regolazione
          di cui all' articolo 37 del decreto  legislativo  8  luglio
          2003, n. 188, quali la percentuale del volume di  affari  e
          di carico,  rappresentata  rispettivamente  dai  passeggeri
          sulle  tratte  nazionali  e  sulle  tratte  internazionali,
          nonche' la percorrenza coperta dal servizio. 
              2. Lo svolgimento di servizi ferroviari  passeggeri  in
          ambito  nazionale,  ivi  compresa  la  parte   di   servizi
          internazionali svolta sul territorio italiano, puo'  essere
          soggetto a limitazioni nel diritto di far salire o scendere
          passeggeri  in  stazioni  situate  lungo  il  percorso  del
          servizio,  nei  casi  in  cui  il  loro   esercizio   possa
          compromettere l'equilibrio economico  di  un  contratto  di
          servizio pubblico in termini di  redditivita'  di  tutti  i
          servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni
          sul costo  netto  per  le  competenti  autorita'  pubbliche
          titolari   del   contratto,   domanda    dei    passeggeri,
          determinazione  dei  prezzi  dei   biglietti   e   relative
          modalita' di emissione, ubicazione e numero delle  fermate,
          orario e frequenza del nuovo servizio proposto. 
              3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1,  entro
          due  mesi  dal  ricevimento  di   tutte   le   informazioni
          necessarie, stabilisce se un servizio ferroviario  rispetta
          le condizioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e  2  e,  se
          del caso, dispone le eventuali limitazioni al servizio,  in
          base  ad  un'analisi  economica  oggettiva  e   a   criteri
          prestabiliti, previa richiesta: 
              a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
              b) del gestore dell'infrastruttura; 
              c) della o delle regioni titolari  del  con  tratto  di
          servizio pubblico;. 
              d) della impresa ferroviaria che fornisce  il  servizio
          pubblico. 
              4. L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e
          ne  informa  tutte  le  parti  interessate,  precisando  il
          termine entro il quale le medesime  possono  richiedere  il
          riesame della decisione e le relative condizioni cui questo
          e' assoggettato. 
              4-bis. L'autorita' competente, qualora venga  accertata
          la compromissione dell'equilibrio economico  del  contratto
          di   servizio   pubblico,   puo'   richiedere   all'impresa
          ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma  2,  il
          pagamento di opportuni, trasparenti  e  non  discriminatori
          diritti di compensazione. L'importo di tali  diritti  deve,
          in linea con l'analisi economica effettuata  dall'organismo
          di regolazione, essere tale da  neutralizzare  la  predetta
          compromissione  dell'equilibrio  economico   e   non   puo'
          comunque eccedere quanto necessario  per  coprire  i  costi
          originati  dall'adempimento  degli  obblighi  di  servizio,
          inclusa  la  componente  di  remunerazione   del   capitale
          investito prevista nei contratti  di  servizio.  I  diritti
          riscossi devono essere utilizzati  per  il  cofinanziamento
          dei servizi oggetto del contratto di servizio  pubblico  al
          fine di ristabilirne l'equilibrio economico.  Nel  caso  in
          cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di
          limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al  pagamento
          dei sopra indicati diritti alla competente  autorita',  non
          sono piu' soggette alle  limitazioni  nel  diritto  di  far
          salire  o  scendere  le  persone  fintanto   che   non   si
          verifichino nuove ulteriori compromissioni dei contratti di
          servizio pubblico sulle relazioni interessate. 
              4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui  ai  commi
          precedenti  e  dalle  limitazioni  conseguenti  qualora  il
          modello di esercizio sia tale  che  le  fermate  intermedie
          siano a distanza superiore ai  100  Km  e  i  livelli  medi
          tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori  a
          quelli dei servizi a committenza pubblica." 
                
              - si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 10-8-2007
          n. 162 recante  Attuazione  delle  direttive  2004/49/CE  e
          2004/51/CE relative alla sicurezza e  allo  sviluppo  delle
          ferrovie comunitarie, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre
          2007, n. 234, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Art.12. Norme nazionali di sicurezza. 
              1. L'Agenzia provvede affinche' gli standard e le norme
          nazionali di sicurezza siano pubblicate  in  un  linguaggio
          chiaro  e  accessibile   agli   interessati   e   messe   a
          disposizione di tutti i gestori dell'infrastruttura,  delle
          imprese ferroviarie, di chiunque richieda un certificato di
          sicurezza  e  di  chiunque  richieda  un'autorizzazione  di
          sicurezza. 
              2. L'Agenzia apporta, quando necessarie,  le  modifiche
          agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali. 
              3. L'Agenzia notifica le  modifiche  di  cui  al  comma
          precedente alla Commissione. 
              3-bis. Le modifiche di  cui  al  comma  2  non  possono
          prescrivere livelli di sicurezza diversi da  quelli  minimi
          definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da  una
          stima  dei  sovraccosti  necessari  e  da   un'analisi   di
          sostenibilita'  economica  e  finanziaria  per  il  gestore
          dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata
          di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi  di
          attuazione. 
              4.  Qualora  tali  modifiche  prescrivano  livelli   di
          sicurezza superiori a quelli minimi  definiti  dai  CST,  o
          comunque  le  norme  riguardino  l'attivita'   di   imprese
          ferroviarie di altri Stati membri  sulla  rete  ferroviaria
          italiana, l'Agenzia presenta tale progetto  di  norma  alla
          Commissione."