Art. 24 
 
 
                          L'ordine forense 
 
  1. Gli iscritti negli albi degli  avvocati  costituiscono  l'ordine
forense. 
  2. L'ordine forense si articola negli ordini  circondariali  e  nel
CNF. 
  3. Il CNF  e  gli  ordini  circondariali  sono  enti  pubblici  non
economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto
dei  principi  previsti  dalla  presente   legge   e   delle   regole
deontologiche, nonche' con finalita' di tutela della utenza  e  degli
interessi pubblici connessi  all'esercizio  della  professione  e  al
corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati
di   autonomia   patrimoniale   e   finanziaria,   sono    finanziati
esclusivamente  con  i  contributi  degli  iscritti,  determinano  la
propria organizzazione con appositi regolamenti, nel  rispetto  delle
disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla  vigilanza
del Ministro della giustizia.