Art. 24 (Personale degli enti di ricerca) 1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attivita' di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e' autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unita' di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unita' di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, 4 milioni nell'anno 2015, 6 milioni nell'anno 2016, 8 milioni nell'anno 2017 e 10 milioni a partire dall'anno 2018. 2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 116, e' incrementato degli oneri derivanti dal comma 1. 4. Gli enti di ricerca di cui all'articolo comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 possono procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti delle facolta' assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.