Articolo 24 Camini e canne fumarie 1. Lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione deve avvenire al di sopra della copertura degli edifici, in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 5 comma 9 del D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche. 2. I condotti devono essere contenuti in comignoli, a base quadrata, in muratura intonacata e con terminali piani in lastre di pietra locale o lamiera zincata. 3. I camini esistenti degli edifici di carattere storico devono essere mantenuti e conservati nelle loro forme originarie.