(Regolamento-art. 24)
                             Articolo 24 
 
                       Camini e canne fumarie 
 
  1.  Lo  sbocco  dei  condotti  di  evacuazione  dei   prodotti   di
combustione deve avvenire al di sopra della copertura degli  edifici,
in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 5  comma  9  del
D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche. 
  2.  I  condotti  devono  essere  contenuti  in  comignoli,  a  base
quadrata, in muratura intonacata e con terminali piani in  lastre  di
pietra locale o lamiera zincata. 
  3. I camini esistenti degli edifici  di  carattere  storico  devono
essere mantenuti e conservati nelle loro forme originarie.