Art. 24 
 
 
(( Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri  del
sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione
                              e consumo 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  i  corrispettivi  tariffari  a
copertura degli oneri generali di  sistema  di  cui  all'articolo  3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri
ai sensi dell'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  14  novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  dicembre
2003, n. 368,  sono  determinati  facendo  esclusivo  riferimento  al
consumo di  energia  elettrica  dei  clienti  finali  o  a  parametri
relativi al punto di connessione dei medesimi clienti  finali,  fatto
salvo quanto disposto ai commi 2,  3,  4,  5,  6  e  7  del  presente
articolo. 
  2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge
23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i  sistemi  di
cui al secondo periodo del  comma  2  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 30 maggio  2008,  n.  115,  e  successive  modificazioni,
nonche' per i sistemi efficienti di utenza di  cui  al  comma  1  del
medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014,
i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al
comma  1,  limitatamente   alle   parti   variabili,   si   applicano
sull'energia elettrica consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  in
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari  dovuti
sull'energia prelevata dalla rete. 
  3.  Per  i  sistemi  efficienti  di  utenza,  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  115,  e
successive modificazioni, entrati in esercizio dopo  il  31  dicembre
2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema  di
cui al comma 1, limitatamente  alle  parti  variabili,  si  applicano
sull'energia elettrica consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  in
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari  dovuti
sull'energia prelevata dalla rete. 
  4. Al  fine  di  non  ridurre  l'entita'  complessiva  dei  consumi
soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di  cui
al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del  Ministro  dello
sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri: 
  a) il primo  aggiornamento  puo'  essere  effettuato  entro  il  30
settembre 2015  e  gli  eventuali  successivi  aggiornamenti  possono
essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo; 
  b) le nuove  quote  si  applicano  agli  impianti  che  entrano  in
esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  di
entrata in vigore del pertinente decreto; 
  c) le nuove quote non possono essere  incrementate  ogni  volta  di
piu' di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti. 
  5. Per il raggiungimento delle finalita' di cui ai  commi  2  e  3,
l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico
adotta  i  provvedimenti  necessari  alla  misurazione   dell'energia
consumata e non prelevata dalla rete. 
  6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico definisce,  per  le  reti  e  i
sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile  misurare
l'energia consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  un  sistema  di
maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti  a  copertura
degli oneri generali di sistema, di  effetto  stimato  equivalente  a
quanto previsto ai medesimi commi 2  e  3.  Il  medesimo  sistema  e'
applicabile,  anche  successivamente  al  2015,  laddove   le   quote
applicate siano inferiori al 10 per cento. 
  7.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  dei  provvedimenti   adottati
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in
attuazione dell'articolo 33 della legge 23  luglio  2009,  n.  99,  e
successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto  legislativo
30 maggio 2008, n. 115, e  successive  modificazioni,  per  le  parti
compatibili con le disposizioni dei precedenti commi. 
  8.  I   corrispettivi   tariffari   di   trasmissione,   misure   e
distribuzione  dell'energia  elettrica   sono   determinati   facendo
riferimento, per le parti fisse, a parametri  relativi  al  punto  di
connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia
elettrica prelevata tramite il medesimo punto. 
  9. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
agli impianti a fonti  rinnovabili  di  cui  all'articolo  25-bis  di
potenza non superiore a 20 kW». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  il  testo  dell'art.  3,  comma  11,   del   decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante Attuazione  della
          direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica, e' il seguente: 
              "Art. 3 Gestore della rete di trasmissione nazionale 
              1-10 [omissis] 
              11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
          presente decreto legislativo, con uno o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, su proposta  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati
          gli oneri generali  afferenti  al  sistema  elettrico,  ivi
          inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e  le
          attivita'  di  cui  all'art.  13,  comma  2,  lettera   e).
          L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  provvede  al
          conseguente adeguamento del corrispettivo di cui  al  comma
          10. La  quota  parte  del  corrispettivo  a  copertura  dei
          suddetti oneri a carico dei clienti finali, in  particolare
          per le attivita' ad alto consumo di energia, e' definita in
          misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori. 
              12-15[omissis]". 
              - Il testo dell'art. 4, comma 1, del  decreto-legge  14
          novembre 2003, n. 314, recante Disposizioni urgenti per  la
          raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni  di
          massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e'  il
          seguente: 
              "Art. 4 Misure compensative e informazione 
              1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite,
          fino al definitivo smantellamento degli impianti, a  favore
          dei siti che ospitano  centrali  nucleari  e  impianti  del
          ciclo del combustibile nucleare. Alla data della  messa  in
          esercizio del Deposito nazionale di cui all'art.  1,  comma
          1, le misure sono trasferite al territorio  che  ospita  il
          Deposito, proporzionalmente alla  allocazione  dei  rifiuti
          radioattivi. 
              1bis-2[omissis]". 
              -Il testo dell'art. 33 della legge 23 luglio  2009,  n.
          99 e successive modificazioni, recante Disposizioni per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di energia, e' il seguente: 
              "Art. 33. Reti internet di utenza 
              1.  Nelle   more   del   recepimento   nell'ordinamento
          nazionale  della  normativa  comunitaria  in  materia,   e'
          definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il
          cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni: 
              a) e' una rete esistente alla data di entrata in vigore
          della presente legge, ovvero  e'  una  rete  di  cui,  alla
          medesima  data,   siano   stati   avviati   i   lavori   di
          realizzazione  ovvero  siano  state   ottenute   tutte   le
          autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 
              b)  connette  unita'  di  consumo  industriali,  ovvero
          connette  unita'  di  consumo  industriali  e   unita'   di
          produzione di energia elettrica  funzionalmente  essenziali
          per il processo produttivo industriale, purche' esse  siano
          ricomprese in aree insistenti sul territorio di non piu' di
          tre comuni adiacenti, ovvero di non piu'  di  tre  province
          adiacenti nel solo caso in  cui  le  unita'  di  produzione
          siano alimentate da fonti rinnovabili; 
              c)  e'  una  rete   non   sottoposta   all'obbligo   di
          connessione  di  terzi,  fermo  restando  il  diritto   per
          ciascuno dei soggetti ricompresi  nella  medesima  rete  di
          connettersi,  in  alternativa  alla  rete  con  obbligo  di
          connessione di terzi; 
              d) e' collegata tramite uno o piu' punti di connessione
          a una rete con obbligo di connessione di terzi  a  tensione
          nominale non inferiore a 120 kV; 
              e) ha un soggetto responsabile che  agisce  come  unico
          gestore della medesima  rete.  Tale  soggetto  puo'  essere
          diverso dai soggetti titolari delle unita' di consumo o  di
          produzione, ma non puo' essere titolare di  concessioni  di
          trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia
          elettrica. 
              2. Ai fini della  qualita'  del  servizio  elettrico  e
          dell'erogazione  dei   servizi   di   trasmissione   e   di
          distribuzione, la responsabilita' del gestore di  rete  con
          obbligo di connessione di terzi e' limitata, nei  confronti
          delle unita' di produzione e di consumo connesse alle  RIU,
          al  punto  di  connessione  con  la  rete  con  obbligo  di
          connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte
          della societa' Terna Spa, del  servizio  di  dispacciamento
          alle singole unita' di produzione  e  di  consumo  connesse
          alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della  RIU
          il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in
          relazione all'attivita' svolta. 
              3. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas: 
              a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica  al
          Ministero dello sviluppo economico; 
              b) stabilisce le modalita' con le quali  e'  assicurato
          il diritto dei  soggetti  connessi  alla  RIU  di  accedere
          direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi; 
              c) fissa le condizioni alle quali le singole unita'  di
          produzione e di consumo connesse nella  RIU  fruiscono  del
          servizio di dispacciamento; 
              d) definisce le modalita'  con  le  quali  il  soggetto
          responsabile della RIU provvede alle  attivita'  di  misura
          all'interno della medesima rete, in  collaborazione  con  i
          gestori  di  rete  con  obbligo  di  connessione  di  terzi
          deputati alle medesime attivita'; 
              e) ai sensi dell' art. 2, comma 12, lettere  a)  e  b),
          della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula  proposte  al
          Ministero dello sviluppo  economico  concernenti  eventuali
          esigenze di  aggiornamento  delle  vigenti  concessioni  di
          distribuzione, trasmissione e dispacciamento. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          effettua  il  monitoraggio  ai  fini  del  rispetto   delle
          condizioni di cui al presente articolo. 
              5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, a  decorrere
          dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  i
          corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione,
          nonche' quelli a copertura degli oneri generali di  sistema
          di cui all' art. 3, comma 11, del  decreto  legislativo  16
          marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai  sensi  dell'  art.  4,
          comma 1,  del  decreto-legge  14  novembre  2003,  n.  314,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2003,  n.   368,   sono   determinati   facendo   esclusivo
          riferimento al consumo di  energia  elettrica  dei  clienti
          finali o a parametri relativi al punto di  connessione  dei
          medesimi clienti finali. 
              6.  Limitatamente  alle  RIU  di  cui  al  comma  1,  i
          corrispettivi tariffari di cui  al  comma  5  si  applicano
          esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di
          connessione. 
              7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e
          il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare
          attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6  del  presente
          articolo.". 
              - Il testo dell'art.  10  del  decreto  legislativo  30
          maggio 2008, n. 115, e  successive  modificazioni,  recante
          Attuazione    della    direttiva    2006/32/CE     relativa
          all'efficienza degli usi finali dell'energia  e  i  servizi
          energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 10.  Disciplina  dei  servizi  energetici  e  dei
          sistemi efficienti di utenza 
              1. Ferma restando l'attuazione dell'articolo  28  della
          direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del  13  luglio  2009  per  quanto  attiene  i  sistemi  di
          distribuzione chiusi, entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' per  la
          regolazione dei sistemi efficienti di  utenza,  nonche'  le
          modalita'  e  i  tempi  per  la   gestione   dei   rapporti
          contrattuali  ai  fini  dell'erogazione  dei   servizi   di
          trasmissione, distribuzione e dispacciamento, tenendo conto
          dei  principi  di  corretto   funzionamento   del   mercato
          elettrico e assicurando che non si producano disparita'  di
          trattamento sul territorio nazionale. Salvo  che  il  fatto
          costituisca reato, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas, nel caso di  inosservanza  dei  propri  provvedimenti,
          applica l'art. 2, comma 20,  lettera  c),  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481. 
              2. Nell'ambito dei provvedimenti di  cui  al  comma  1,
          l'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  provvede
          inoltre affinche' la regolazione  dell'accesso  al  sistema
          elettrico sia effettuata in modo tale che  i  corrispettivi
          tariffari  di  trasmissione  e  di  distribuzione,  nonche'
          quelli di dispacciamento e quelli a copertura  degli  oneri
          generali di sistema  di  cui  all'art.  3,  comma  11,  del
          decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri  ai
          sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge  14  novembre
          2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          dicembre  2003,  n.  368,  siano  applicati  esclusivamente
          all'energia elettrica prelevata sul punto  di  connessione.
          In  tale  ambito,   l'Autorita'   prevede   meccanismi   di
          salvaguardia  per  le   realizzazioni   avviate   in   data
          antecedente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione
          dell'accesso al sistema  elettrico  di  cui  al  precedente
          periodo almeno ai sistemi il  cui  assetto  e'  conforme  a
          tutte le seguenti condizioni: 
              a) sono sistemi  esistenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore del suddetto  regime  di  regolazione,  ovvero  sono
          sistemi di cui, alla medesima data, sono  stati  avviati  i
          lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le
          autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 
              b) hanno una configurazione conforme  alla  definizione
          di cui all'art. 2, comma 1, lettera t) o,  in  alternativa,
          connettono, per il tramite di un collegamento privato senza
          obbligo di connessione di terzi, esclusivamente  unita'  di
          produzione  e  di  consumo  di  energia   elettrica   nella
          titolarita' del medesimo soggetto giuridico. 
              3. Le disposizioni per lo svolgimento di attivita'  nel
          settore verticalmente  collegato  o  contiguo  dei  servizi
          post-contatore, di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della
          legge 23 agosto 2004, n. 239, e  successive  modifiche,  si
          applicano anche alla fornitura di servizi energetici.".