Art. 24 
 
(( Misure di agevolazione della partecipazione delle comunita' locali
  in materia di tutela e valorizzazione del territorio 
 
  1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri  e  le
condizioni per la realizzazione di interventi su progetti  presentati
da cittadini singoli o associati, purche' individuati in relazione al
territorio da riqualificare. Gli  interventi  possono  riguardare  la
pulizia, la  manutenzione,  l'abbellimento  di  aree  verdi,  piazze,
strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e  riuso,  con
finalita'  di  interesse  generale,   di   aree   e   beni   immobili
inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona  del
territorio urbano o extraurbano.  In  relazione  alla  tipologia  dei
predetti  interventi,  i  comuni  possono  deliberare   riduzioni   o
esenzioni di tributi inerenti al tipo di attivita' posta  in  essere.
L'esenzione e' concessa per  un  periodo  limitato  e  definito,  per
specifici tributi e per attivita' individuate dai comuni, in  ragione
dell'esercizio  sussidiario  dell'attivita'  posta  in  essere.  Tali
riduzioni sono concesse prioritariamente  a  comunita'  di  cittadini
costituite   in   forme   associative   stabili   e    giuridicamente
riconosciute. ))