Art. 24 
 
 
                        Veterinario designato 
 
  1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore deve disporre di un
medico veterinario designato, esperto in medicina  degli  animali  da
laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e  di  formazione
specifica,  che  prescrive  le  modalita'  per  il  benessere  e   il
trattamento terapeutico degli animali.