Art. 24 
 
Modifiche all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 275, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "Le
disposizioni previste dal presente articolo per gli  stabilimenti  si
intendono   riferite   anche   alle   installazioni    soggette    ad
autorizzazione integrata ambientale. L'Allegato III alla Parte Quinta
indica i casi in cui le attivita' degli stabilimenti esistenti di cui
al comma 8 sono soggette a valori limite e prescrizioni speciali."; 
    b) al comma 4, le parole: "una domanda  di  autorizzazione  dello
stabilimento in conformita' all'articolo 269 e a quanto  previsto  al
presente articolo  e  all'Allegato  III  alla  Parte  Quinta  oppure,
ricorrendone    i    presupposti,    una    domanda    di    adesione
all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, comma  3."  sono
sostituite dalle  seguenti:  "una  domanda  di  autorizzazione  dello
stabilimento  ai  sensi   dell'articolo   269   o,   ricorrendone   i
presupposti, una domanda di  adesione  ai  sensi  dell'articolo  272,
comma 3, o una domanda  di  autorizzazione  integrata  ambientale  ai
sensi dell'articolo 29-ter,  in  conformita'  a  quanto  previsto  al
presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta."; 
    c) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "Sono
inoltre previste le precauzioni necessarie per ridurre al  minimo  le
emissioni di COV durante le operazioni di avviamento e di arresto. Le
autorizzazioni, incluse quelle rilasciate in sede di rinnovo ai sensi
dell'articolo 281, assicurano che tali valori limite  e  prescrizioni
si applichino a tutte le attivita' di cui al comma 2 e che  i  valori
limite e le prescrizioni di cui all'ultimo periodo  del  comma  2  si
possano  applicare  soltanto  alle   attivita'   degli   stabilimenti
esistenti."; 
    d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  "8. Si considerano esistenti, ai fini del  presente  articolo,  gli
stabilimenti che al 1° aprile 2001 erano in esercizio  in  base  agli
atti  autorizzativi  all'epoca  previsti  o  per  i  quali  e'  stata
presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale  data
ove lo stabilimento sia stato messo in funzione entro  il  1°  aprile
2002.  Si  considerano  nuovi  gli  altri   stabilimenti.   Ai   fini
dell'applicazione degli articoli 270,  271  e  281  gli  stabilimenti
previsti dal presente articolo, escluse le  installazioni  sottoposte
ad autorizzazione integrata ambientale, si considerano  anteriori  al
1988, anteriori al 2006 e nuovi sulla base delle definizioni previste
dall'articolo 268."; 
    e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  "11. In caso di modifiche sostanziali  di  attivita'  svolte  negli
stabilimenti esistenti  l'autorizzazione  dispone  che  le  attivita'
oggetto di modifica sostanziale: 
    a) siano soggette alle prescrizioni relative alle attivita' degli
stabilimenti nuovi; 
    b) siano soggette alle prescrizioni relative alle attivita' degli
stabilimenti esistenti se le emissioni totali di tutte  le  attivita'
svolte nello stabilimento non superano quelle  che  si  producono  in
caso di applicazione della lettera a)."; 
    f) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
  "12. Se il  gestore  comprova  all'autorita'  competente  che,  pur
utilizzando la migliore tecnica disponibile, non  e'  possibile,  per
uno specifico  stabilimento,  rispettare  il  valore  limite  per  le
emissioni diffuse, tale autorita' puo' autorizzare  deroghe  a  detto
valore limite, purche' cio' non comporti rischi per la salute umana o
per l'ambiente e  purche'  le  migliori  tecniche  disponibili  siano
comunque applicate."; 
    g) al comma 15 la parola: "luogo" e' sostituita  dalla  seguente:
"stabilimento"; 
    h) al comma 18 le parole: "decisione 2007/531/CE  del  26  luglio
2007 della Commissione  europea."  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"decisione della  Commissione  europea  2010/681/UE  del  9  novembre
2010."; 
    i) dopo il comma 18 e' inserito il seguente: 
  "18-bis. Con apposito decreto, da adottare ai  sensi  dell'articolo
281, comma 6, si provvede ad inserire  all'Allegato  III  alla  Parte
Quinta una specifica disciplina delle attivita'  di  relazione  e  di
comunicazione alla Commissione europea in merito all'applicazione del
presente articolo, in  conformita'  ai  provvedimenti  comunitari  di
attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE. Il  comma  18
non trova applicazione a decorrere dalla data prevista  dal  predetto
decreto.". 
 
          Note all'art. 24: 
              Il testo dell'art. 275 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 275. (Emissioni di COV) 
              1.  L'Allegato  III  alla  parte  quinta  del  presente
          decreto  stabilisce,  relativamente   alle   emissioni   di
          composti organici volatili, i valori limite  di  emissione,
          le  modalita'  di  monitoraggio  e   di   controllo   delle
          emissioni, i criteri per la valutazione  della  conformita'
          dei valori misurati ai valori  limite  e  le  modalita'  di
          redazione  del  piano  di   gestione   dei   solventi.   Le
          disposizioni  previste  dal  presente  articolo   per   gli
          stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni
          soggette ad autorizzazione integrata ambientale. L'Allegato
          III alla Parte Quinta indica i casi  in  cui  le  attivita'
          degli  stabilimenti  esistenti  di  cui  al  comma  8  sono
          soggette a valori limite e prescrizioni speciali. 
              2.  Se  nello  stesso  stabilimento  sono   esercitate,
          mediante uno o piu' impianti o  macchinari  e  sistemi  non
          fissi  o  operazioni  manuali,   una   o   piu'   attivita'
          individuate nella parte II  dell'Allegato  III  alla  parte
          quinta del presente decreto le quali superano singolarmente
          le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a  ciascuna
          di tali attivita' si applicano, secondo le modalita' di cui
          al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate  e
          per le emissioni diffuse di cui al medesimo  Allegato  III,
          parte III, oppure i valori limite di  emissione  totale  di
          cui a tale  Allegato  III,  parti  III  e  IV,  nonche'  le
          prescrizioni ivi previste.  Tale  disposizione  si  applica
          anche alle attivita' che, nello stesso  stabilimento,  sono
          direttamente  collegate  e   tecnicamente   connesse   alle
          attivita' individuate nel suddetto Allegato III, parte  II,
          e  che  possono  influire  sulle  emissioni  di   COV.   Il
          superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato
          con riferimento al consumo massimo teorico di solvente.  Le
          attivita' di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte
          quinta del presente decreto comprendono  la  pulizia  delle
          apparecchiature e non comprendono la pulizia dei  prodotti,
          fatte salve le diverse disposizioni ivi previste. 
              3. Ai fini di quanto previsto dal  comma  2,  i  valori
          limite per le emissioni convogliate si applicano a  ciascun
          impianto che produce tali emissioni ed i valori limite  per
          le  emissioni  diffuse  si  applicano  alla   somma   delle
          emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i
          macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni. 
              4. Il gestore che intende effettuare  le  attivita'  di
          cui  al  comma  2  presenta  all'autorita'  competente  una
          domanda  di  autorizzazione  dello  stabilimento  ai  sensi
          dell'art. 269 o, ricorrendone i presupposti, una domanda di
          adesione ai sensi dell'art. 272, comma 3, o una domanda  di
          autorizzazione  integrata  ambientale  ai  sensi  dell'art.
          29-ter,  in  conformita'  a  quanto  previsto  al  presente
          articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta. In  aggiunta
          ai casi previsti dall'art. 269,  comma  8,  la  domanda  di
          autorizzazione deve essere  presentata  anche  dal  gestore
          dello stabilimento in cui sono esercitate  delle  attivita'
          che, a seguito di una modifica del consumo massimo  teorico
          di solvente, rientrano tra quelle di cui al comma 2. 
              5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi  2
          e 7, i valori limite di emissione  e  le  prescrizioni  che
          devono  essere  rispettati.  Per   la   captazione   e   il
          convogliamento si applica l'art. 270. Sono inoltre previste
          le  precauzioni  necessarie  per  ridurre  al   minimo   le
          emissioni di COV durante le operazioni di avviamento  e  di
          arresto. Le autorizzazioni, incluse  quelle  rilasciate  in
          sede di rinnovo ai sensi dell'art. 281, assicurano che tali
          valori limite e  prescrizioni  si  applichino  a  tutte  le
          attivita' di cui al comma 2 e che  i  valori  limite  e  le
          prescrizioni di cui  all'ultimo  periodo  del  comma  2  si
          possano   applicare   soltanto   alle    attivita'    degli
          stabilimenti esistenti. 
              6. L'autorizzazione indica il consumo  massimo  teorico
          di  solvente  e  l'emissione   totale   annua   conseguente
          all'applicazione dei valori  limite  di  cui  al  comma  2,
          individuata  sulla  base  di  detto  consumo,  nonche'   la
          periodicita' dell'aggiornamento del piano  di  gestione  di
          cui alla parte V dell'Allegato III alla  parte  quinta  del
          presente decreto. 
              7. Il rispetto dei valori limite di emissione  previsti
          dal comma 2 e'  assicurato  mediante  l'applicazione  delle
          migliori   tecniche   disponibili   e,   in    particolare,
          utilizzando materie prime  a  ridotto  o  nullo  tenore  di
          solventi organici, ottimizzando l'esercizio e  la  gestione
          delle  attivita'  e,  ove  necessario,  installando  idonei
          dispositivi di abbattimento,  in  modo  da  minimizzare  le
          emissioni di composti organici volatili. 
              8. Si  considerano  esistenti,  ai  fini  del  presente
          articolo, gli stabilimenti che al 1° aprile 2001  erano  in
          esercizio  in  base  agli  atti   autorizzativi   all'epoca
          previsti o per i quali  e'  stata  presentata  una  domanda
          completa di  autorizzazione  prima  di  tale  data  ove  lo
          stabilimento sia stato messo in funzione entro il 1° aprile
          2002. Si considerano nuovi gli altri stabilimenti. Ai  fini
          dell'applicazione  degli  articoli  270,  271  e  281   gli
          stabilimenti previsti dal  presente  articolo,  escluse  le
          installazioni  sottoposte   ad   autorizzazione   integrata
          ambientale, si considerano anteriori al 1988, anteriori  al
          2006  e  nuovi  sulla  base  delle   definizioni   previste
          dall'art. 268. 
              9. Se le attivita' di cui al comma  2  sono  effettuate
          esclusivamente da macchinari  e  sistemi  non  fissi  o  da
          operazioni manuali,  in  esercizio  prima  dell'entrata  in
          vigore  della  parte  quinta  del  presente   decreto,   le
          emissioni   devono   essere   adeguate   alle    pertinenti
          prescrizioni  dell'Allegato  III  alla  parte  quinta   del
          presente decreto e alle  altre  prescrizioni  del  presente
          articolo  entro  il   31   ottobre   2007.   A   tal   fine
          l'autorizzazione di cui al comma 4  deve  essere  richiesta
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  parte
          quinta  del  presente   decreto.   In   caso   di   mancata
          presentazione  della  richiesta  entro  tale   termine   le
          attivita' si considerano in esercizio senza autorizzazione. 
              10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima
          del 13 marzo 2004 che conseguono un  maggiore  contenimento
          delle emissioni di composti organici  volatili  rispetto  a
          quello ottenibile con l'applicazione delle  indicazioni  di
          cui alle parti III e IV dell'Allegato III alla parte quinta
          del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi
          di campionamento e di analisi precedentemente  in  uso.  E'
          fatta  salva  la   facolta'   del   gestore   di   chiedere
          all'autorita' competente di rivedere  dette  autorizzazioni
          sulla  base  delle  disposizioni  della  parte  quinta  del
          presente decreto. 
              11. In  caso  di  modifiche  sostanziali  di  attivita'
          svolte  negli   stabilimenti   esistenti   l'autorizzazione
          dispone che le attivita' oggetto di modifica sostanziale: 
              a)  siano  soggette  alle  prescrizioni  relative  alle
          attivita' degli stabilimenti nuovi; 
              b)  siano  soggette  alle  prescrizioni  relative  alle
          attivita' degli  stabilimenti  esistenti  se  le  emissioni
          totali di tutte le attivita' svolte nello stabilimento  non
          superano quelle che si producono in  caso  di  applicazione
          della lettera a). 
              12. Se il  gestore  comprova  all'autorita'  competente
          che, pur utilizzando la migliore tecnica  disponibile,  non
          e' possibile, per uno specifico stabilimento, rispettare il
          valore limite per le emissioni diffuse, tale autorita' puo'
          autorizzare deroghe a detto valore limite, purche' cio' non
          comporti rischi per la salute  umana  o  per  l'ambiente  e
          purche' le migliori  tecniche  disponibili  siano  comunque
          applicate. 
              13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III
          alla  parte  quinta  del  presente   decreto,   l'autorita'
          competente puo' esentare il gestore dall'applicazione delle
          prescrizioni ivi stabilite  se  le  emissioni  non  possono
          essere convogliate ai sensi dell'art. 270, commi 1 e 2.  In
          tal  caso  si  applica  quanto  previsto  dalla  parte   IV
          dell'Allegato III alla parte quinta del  presente  decreto,
          salvo il gestore comprovi all'autorita' competente  che  il
          rispetto di detto Allegato non  e',  nel  caso  di  specie,
          tecnicamente ed economicamente fattibile e  che  l'impianto
          utilizza la migliore tecnica disponibile. 
              14.  L'autorita'  competente  comunica   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nella relazione di cui al comma 18, le deroghe  autorizzate
          ai sensi dei commi 12 e 13. 
              15. Se due o piu'  attivita'  effettuate  nello  stesso
          stabilimento superano singolarmente le  soglie  di  cui  al
          comma 2, l'autorita' competente puo': 
              a) applicare i valori limite previsti da tale  comma  a
          ciascuna singola attivita'; o 
              b) applicare un valore di  emissione  totale,  riferito
          alla somma delle emissioni di tali attivita', non superiore
          a quello che si avrebbe applicando  quanto  previsto  dalla
          lettera  a);  la  presente  opzione  non  si  estende  alle
          emissioni delle sostanze indicate nel comma 17. 
              16. Il gestore che, nei  casi  previsti  dal  comma  8,
          utilizza un dispositivo di  abbattimento  che  consente  il
          rispetto di un valore limite di emissione pari a  50  mgC/N
          m³, in caso di combustione, e pari a 150 mgC/Nm³, in  tutti
          gli altri casi, deve rispettare  i  valori  limite  per  le
          emissioni convogliate di cui alla parte  III  dell'Allegato
          III alla parte quinta del  presente  decreto  entro  il  1°
          aprile  2013,  purche',  sin  dalle  date  di   adeguamento
          previste dal comma 8,  le  emissioni  totali  non  superino
          quelle che si sarebbero prodotte in  caso  di  applicazione
          delle prescrizioni della parte III dell'Allegato  III  alla
          parte quinta del presente decreto. 
              17. La parte I dell'Allegato III alla parte quinta  del
          presente  decreto  stabilisce  appositi  valori  limite  di
          emissione per le  sostanze  caratterizzate  da  particolari
          rischi per la salute e l'ambiente. 
              18. Le autorita' competenti  trasmettono  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a  partire  dal  2005,
          una  relazione  relativa  all'applicazione   del   presente
          articolo, in conformita' a quanto previsto dalla  decisione
          della Commissione europea 2010/681/UE del 9 novembre  2010.
          Copia della relazione e' inviata dalle autorita' competenti
          alla  regione  o  alla  provincia  autonoma.  Il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          invia tali informazioni alla Commissione europea. 
              18-bis. Con apposito  decreto,  da  adottare  ai  sensi
          dell'art.  281,  comma   6,   si   provvede   ad   inserire
          all'Allegato III alla Parte Quinta una specifica disciplina
          delle  attivita'  di  relazione  e  di  comunicazione  alla
          Commissione europea in merito all'applicazione del presente
          articolo, in conformita'  ai  provvedimenti  comunitari  di
          attuazione dell'art.  72  della  direttiva  2010/75/UE.  Il
          comma 18 non trova  applicazione  a  decorrere  dalla  data
          prevista dal predetto decreto. 
              19. 
              20. I gestori degli stabilimenti costituiti  da  uno  o
          piu' impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di  tessuti
          e   di   pellami,   escluse   le    pellicce,    e    delle
          pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorita'
          competente non abbia adottato autorizzazioni  di  carattere
          generale,  comunicano   a   tali   autorita'   di   aderire
          all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato  III
          alla parte quinta del presente decreto. E' fatto  salvo  il
          potere delle medesime autorita' di adottare successivamente
          nuove  autorizzazioni  di  carattere  generale,  ai   sensi
          dell'art. 272, l'obbligatoria adesione alle quali comporta,
          per  il  soggetto  interessato,  la  decadenza  di   quella
          prevista dalla  parte  VII  dell'Allegato  III  alla  parte
          quinta del presente decreto relativamente al  territorio  a
          cui  tali  nuove  autorizzazioni  si  riferiscono.  A  tali
          attivita' non si applicano le prescrizioni della  parte  I,
          paragrafo 3, punti 3.2, 3.3 e 3.4  dell'Allegato  III  alla
          parte quinta del presente decreto. 
              21. Costituisce  modifica  sostanziale,  ai  sensi  del
          presente articolo: 
              a) per le attivita' di ridotte dimensioni, una modifica
          del consumo massimo teorico di  solventi  che  comporta  un
          aumento  delle  emissioni  di  composti  organici  volatili
          superiore al venticinque per cento; 
              b) per tutte  le  altre  attivita',  una  modifica  del
          consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento
          delle emissioni di composti organici volatili superiore  al
          dieci per cento; 
              c) qualsiasi modifica che,  a  giudizio  dell'autorita'
          competente, potrebbe avere effetti  negativi  significativi
          sulla salute umana o sull'ambiente; 
              d) qualsiasi modifica del consumo  massimo  teorico  di
          solventi che  comporti  la  variazione  dei  valori  limite
          applicabili. 
              22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai  sensi  del
          comma 21, si intendono le attivita' di cui alla parte  III,
          punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell'Allegato III alla
          parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo
          teorico di solventi inferiore o uguale alla piu' bassa  tra
          le soglie di consumo ivi indicate in  terza  colonna  e  le
          altre attivita' di cui alla parte III del medesimo Allegato
          III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore
          a 10 tonnellate l'anno.".