Art. 24 Modifiche all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni 1. All'articolo 275, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disposizioni previste dal presente articolo per gli stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale. L'Allegato III alla Parte Quinta indica i casi in cui le attivita' degli stabilimenti esistenti di cui al comma 8 sono soggette a valori limite e prescrizioni speciali."; b) al comma 4, le parole: "una domanda di autorizzazione dello stabilimento in conformita' all'articolo 269 e a quanto previsto al presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, comma 3." sono sostituite dalle seguenti: "una domanda di autorizzazione dello stabilimento ai sensi dell'articolo 269 o, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione ai sensi dell'articolo 272, comma 3, o una domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-ter, in conformita' a quanto previsto al presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta."; c) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono inoltre previste le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni di COV durante le operazioni di avviamento e di arresto. Le autorizzazioni, incluse quelle rilasciate in sede di rinnovo ai sensi dell'articolo 281, assicurano che tali valori limite e prescrizioni si applichino a tutte le attivita' di cui al comma 2 e che i valori limite e le prescrizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 si possano applicare soltanto alle attivita' degli stabilimenti esistenti."; d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Si considerano esistenti, ai fini del presente articolo, gli stabilimenti che al 1° aprile 2001 erano in esercizio in base agli atti autorizzativi all'epoca previsti o per i quali e' stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data ove lo stabilimento sia stato messo in funzione entro il 1° aprile 2002. Si considerano nuovi gli altri stabilimenti. Ai fini dell'applicazione degli articoli 270, 271 e 281 gli stabilimenti previsti dal presente articolo, escluse le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, si considerano anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi sulla base delle definizioni previste dall'articolo 268."; e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. In caso di modifiche sostanziali di attivita' svolte negli stabilimenti esistenti l'autorizzazione dispone che le attivita' oggetto di modifica sostanziale: a) siano soggette alle prescrizioni relative alle attivita' degli stabilimenti nuovi; b) siano soggette alle prescrizioni relative alle attivita' degli stabilimenti esistenti se le emissioni totali di tutte le attivita' svolte nello stabilimento non superano quelle che si producono in caso di applicazione della lettera a)."; f) il comma 12 e' sostituito dal seguente: "12. Se il gestore comprova all'autorita' competente che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non e' possibile, per uno specifico stabilimento, rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorita' puo' autorizzare deroghe a detto valore limite, purche' cio' non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente e purche' le migliori tecniche disponibili siano comunque applicate."; g) al comma 15 la parola: "luogo" e' sostituita dalla seguente: "stabilimento"; h) al comma 18 le parole: "decisione 2007/531/CE del 26 luglio 2007 della Commissione europea." sono sostituite dalle seguenti: "decisione della Commissione europea 2010/681/UE del 9 novembre 2010."; i) dopo il comma 18 e' inserito il seguente: "18-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 6, si provvede ad inserire all'Allegato III alla Parte Quinta una specifica disciplina delle attivita' di relazione e di comunicazione alla Commissione europea in merito all'applicazione del presente articolo, in conformita' ai provvedimenti comunitari di attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE. Il comma 18 non trova applicazione a decorrere dalla data prevista dal predetto decreto.".
Note all'art. 24: Il testo dell'art. 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Art. 275. (Emissioni di COV) 1. L'Allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce, relativamente alle emissioni di composti organici volatili, i valori limite di emissione, le modalita' di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformita' dei valori misurati ai valori limite e le modalita' di redazione del piano di gestione dei solventi. Le disposizioni previste dal presente articolo per gli stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale. L'Allegato III alla Parte Quinta indica i casi in cui le attivita' degli stabilimenti esistenti di cui al comma 8 sono soggette a valori limite e prescrizioni speciali. 2. Se nello stesso stabilimento sono esercitate, mediante uno o piu' impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o piu' attivita' individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attivita' si applicano, secondo le modalita' di cui al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III, parte III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonche' le prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica anche alle attivita' che, nello stesso stabilimento, sono direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attivita' individuate nel suddetto Allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV. Il superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato con riferimento al consumo massimo teorico di solvente. Le attivita' di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto comprendono la pulizia delle apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti, fatte salve le diverse disposizioni ivi previste. 3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun impianto che produce tali emissioni ed i valori limite per le emissioni diffuse si applicano alla somma delle emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni. 4. Il gestore che intende effettuare le attivita' di cui al comma 2 presenta all'autorita' competente una domanda di autorizzazione dello stabilimento ai sensi dell'art. 269 o, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione ai sensi dell'art. 272, comma 3, o una domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-ter, in conformita' a quanto previsto al presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta. In aggiunta ai casi previsti dall'art. 269, comma 8, la domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle attivita' che, a seguito di una modifica del consumo massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al comma 2. 5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2 e 7, i valori limite di emissione e le prescrizioni che devono essere rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica l'art. 270. Sono inoltre previste le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni di COV durante le operazioni di avviamento e di arresto. Le autorizzazioni, incluse quelle rilasciate in sede di rinnovo ai sensi dell'art. 281, assicurano che tali valori limite e prescrizioni si applichino a tutte le attivita' di cui al comma 2 e che i valori limite e le prescrizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 si possano applicare soltanto alle attivita' degli stabilimenti esistenti. 6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e l'emissione totale annua conseguente all'applicazione dei valori limite di cui al comma 2, individuata sulla base di detto consumo, nonche' la periodicita' dell'aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. 7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2 e' assicurato mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione delle attivita' e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili. 8. Si considerano esistenti, ai fini del presente articolo, gli stabilimenti che al 1° aprile 2001 erano in esercizio in base agli atti autorizzativi all'epoca previsti o per i quali e' stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data ove lo stabilimento sia stato messo in funzione entro il 1° aprile 2002. Si considerano nuovi gli altri stabilimenti. Ai fini dell'applicazione degli articoli 270, 271 e 281 gli stabilimenti previsti dal presente articolo, escluse le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, si considerano anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi sulla base delle definizioni previste dall'art. 268. 9. Se le attivita' di cui al comma 2 sono effettuate esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali, in esercizio prima dell'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, le emissioni devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto e alle altre prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007. A tal fine l'autorizzazione di cui al comma 4 deve essere richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto. In caso di mancata presentazione della richiesta entro tale termine le attivita' si considerano in esercizio senza autorizzazione. 10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13 marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di cui alle parti III e IV dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi precedentemente in uso. E' fatta salva la facolta' del gestore di chiedere all'autorita' competente di rivedere dette autorizzazioni sulla base delle disposizioni della parte quinta del presente decreto. 11. In caso di modifiche sostanziali di attivita' svolte negli stabilimenti esistenti l'autorizzazione dispone che le attivita' oggetto di modifica sostanziale: a) siano soggette alle prescrizioni relative alle attivita' degli stabilimenti nuovi; b) siano soggette alle prescrizioni relative alle attivita' degli stabilimenti esistenti se le emissioni totali di tutte le attivita' svolte nello stabilimento non superano quelle che si producono in caso di applicazione della lettera a). 12. Se il gestore comprova all'autorita' competente che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non e' possibile, per uno specifico stabilimento, rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorita' puo' autorizzare deroghe a detto valore limite, purche' cio' non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente e purche' le migliori tecniche disponibili siano comunque applicate. 13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto, l'autorita' competente puo' esentare il gestore dall'applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono essere convogliate ai sensi dell'art. 270, commi 1 e 2. In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto, salvo il gestore comprovi all'autorita' competente che il rispetto di detto Allegato non e', nel caso di specie, tecnicamente ed economicamente fattibile e che l'impianto utilizza la migliore tecnica disponibile. 14. L'autorita' competente comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella relazione di cui al comma 18, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13. 15. Se due o piu' attivita' effettuate nello stesso stabilimento superano singolarmente le soglie di cui al comma 2, l'autorita' competente puo': a) applicare i valori limite previsti da tale comma a ciascuna singola attivita'; o b) applicare un valore di emissione totale, riferito alla somma delle emissioni di tali attivita', non superiore a quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla lettera a); la presente opzione non si estende alle emissioni delle sostanze indicate nel comma 17. 16. Il gestore che, nei casi previsti dal comma 8, utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il rispetto di un valore limite di emissione pari a 50 mgC/N m³, in caso di combustione, e pari a 150 mgC/Nm³, in tutti gli altri casi, deve rispettare i valori limite per le emissioni convogliate di cui alla parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto entro il 1° aprile 2013, purche', sin dalle date di adeguamento previste dal comma 8, le emissioni totali non superino quelle che si sarebbero prodotte in caso di applicazione delle prescrizioni della parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. 17. La parte I dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce appositi valori limite di emissione per le sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente. 18. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005, una relazione relativa all'applicazione del presente articolo, in conformita' a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea 2010/681/UE del 9 novembre 2010. Copia della relazione e' inviata dalle autorita' competenti alla regione o alla provincia autonoma. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia tali informazioni alla Commissione europea. 18-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'art. 281, comma 6, si provvede ad inserire all'Allegato III alla Parte Quinta una specifica disciplina delle attivita' di relazione e di comunicazione alla Commissione europea in merito all'applicazione del presente articolo, in conformita' ai provvedimenti comunitari di attuazione dell'art. 72 della direttiva 2010/75/UE. Il comma 18 non trova applicazione a decorrere dalla data prevista dal predetto decreto. 19. 20. I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o piu' impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorita' competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere generale, comunicano a tali autorita' di aderire all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. E' fatto salvo il potere delle medesime autorita' di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'art. 272, l'obbligatoria adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella prevista dalla parte VII dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto relativamente al territorio a cui tali nuove autorizzazioni si riferiscono. A tali attivita' non si applicano le prescrizioni della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. 21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del presente articolo: a) per le attivita' di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al venticinque per cento; b) per tutte le altre attivita', una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al dieci per cento; c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita' competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente; d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili. 22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21, si intendono le attivita' di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore o uguale alla piu' bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le altre attivita' di cui alla parte III del medesimo Allegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore a 10 tonnellate l'anno.".