Art. 24
(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunita' locali
in materia di tutela e valorizzazione del territorio)
1. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la
realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini
singoli e associati, purche' individuati in relazione al territorio
da riqualificare.
Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione,
l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la
valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o
extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i
Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti
al tipo di attivita' posta in essere. L'esenzione e' concessa per un
periodo limitato, per specifici tributi e per attivita' individuate
dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attivita'
posta in essere.