Art. 24 
 
              Autorita' competente al rilascio del NOS 
 
  1. L'UCSe  rilascia  e  revoca  i  NOS  per  qualsiasi  livello  di
classifica e qualifica. 
  2. Ferme restando le prerogative di direttiva e  di  coordinamento,
di consulenza e di controllo dell'UCSe, le funzioni di cui al comma 1
possono  essere   delegate   ad   articolazioni   dell'Organizzazione
nazionale per la sicurezza con provvedimento del dirigente dell'UCSe,
sentito l'Organo nazionale di sicurezza,  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' di seguito indicate. In particolare, puo' essere delegato: 
    a) il Capo della Segreteria principale di sicurezza del Ministero
dell'Interno al rilascio, al diniego, alla revoca ed alla sospensione
del NOS ovvero alla  sospensione  della  procedura  abilitativa,  nei
confronti  del  personale   dirigenziale   con   qualifica   fino   a
Viceprefetto e a dirigente  superiore  della  Polizia  di  Stato,  di
dirigente superiore del Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  fuoco,  di
dirigente di seconda fascia dell'Amministrazione civile dell'Interno,
nonche' del personale non  dirigenziale  dell'Amministrazione  civile
dell'Interno, della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili
del fuoco; 
    b) il Vice  Capo  del  III  Reparto-Area  Sicurezza  dello  Stato
Maggiore dell'Esercito, il Direttore dell'Agenzia di Sicurezza  della
Marina Militare, il Capo del Reparto Generale Sicurezza  dello  Stato
Maggiore dell'Aeronautica ed il  Capo  del  II  Reparto  del  Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri  al  rilascio,  al  diniego,  alla
revoca ed alla sospensione dei NOS,  ovvero  alla  sospensione  della
procedura abilitativa, nei confronti di: 
      1) personale militare della rispettiva Forza Armata  o  Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri  con  grado  fino  a  Generale  di
Brigata o corrispondente; 
      2) personale civile dipendente con qualifica  di  dirigente  di
seconda fascia e con qualifica non dirigenziale; 
    c) il Capo Ufficio Generale del Segretario Generale della  Difesa
al rilascio, al diniego, alla revoca ed  alla  sospensione  dei  NOS,
ovvero alla sospensione della procedura  abilitativa,  nei  confronti
del personale civile dipendente con qualifica di dirigente di seconda
fascia e con qualifica non dirigenziale; 
    d) il Capo del II Reparto del Comando generale  del  Corpo  della
Guardia di finanza al rilascio,  al  diniego,  alla  revoca  ed  alla
sospensione  dei  NOS,  ovvero  alla  sospensione   della   procedura
abilitativa, nei confronti del personale con grado fino a Generale di
Brigata. 
  3. Con i provvedimenti di cui  al  comma  2  puo'  altresi'  essere
delegata alle medesime autorita' l'attribuzione al NOS di  qualifiche
di sicurezza internazionali. 
  4. Le autorita' delegate ai sensi del comma 2 dispongono la  revoca
o la sospensione del NOS, o gli altri provvedimenti  limitativi,  nei
casi previsti dall'art. 37, previa acquisizione del parere vincolante
dell'UCSe, che puo' a tal fine, ove lo ritenga  necessario,  chiedere
un'integrazione della relativa istruttoria. Il  parere  dell'UCSe  si
intende favorevolmente espresso, ove non intervenga  nel  termine  di
sessanta giorni. 
  5. Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco  nazionale  dei  soggetti
muniti  di  NOS  di  cui  all'art.  7,  comma  2,  lettera  c),   dei
provvedimenti  adottati,  con  l'indicazione  della   classifica   di
segretezza e delle qualifiche di sicurezza internazionali  accordate,
nonche' delle eventuali limitazioni  e  proroghe  disposte,  e'  data
comunicazione all'UCSe.