Art. 24 
 
 
               Finalita' e contenuto della valutazione 
 
  1. La valutazione e' volta a: 
    a)  fornire  elementi  perche'  sia  accertata  l'esistenza   dei
presupposti per la risoluzione, o  per  la  riduzione  e  conversione
delle  azioni,  delle  altre  partecipazioni  e  degli  strumenti  di
capitale prevista dal Capo II; 
    b) fornire  elementi  perche'  siano  individuate  le  azioni  di
risoluzione piu' appropriate, tenendo anche conto di quanto  previsto
nel piano di risoluzione; 
    c) quantificare l'entita' della  riduzione  o  conversione  delle
azioni, delle altre partecipazioni e  degli  strumenti  di  capitale,
necessaria per coprire  le  perdite  e  assicurare  il  rispetto  dei
requisiti prudenziali; 
    d) se tra le  azioni  di  risoluzione  e'  indicato  il  bail-in,
quantificare l'entita' della riduzione e conversione delle passivita'
ammissibili; 
    e) se tra le azioni di risoluzione e'  indicata  la  cessione  ai
sensi del Capo IV, Sezione II, fornire elementi utili per: 
      i) individuare i beni e i rapporti giuridici che possono essere
ceduti all'ente-ponte o alla societa' veicolo per la  gestione  delle
attivita' e quantificare gli eventuali  corrispettivi  da  pagare,  a
fronte della cessione, all'ente soggetto a risoluzione o,  a  seconda
dei casi, ai titolari delle azioni o di altre partecipazioni; 
      ii) individuare i beni  e  i  rapporti  giuridici  che  possono
essere ceduti  a  soggetti  terzi  diversi  dall'ente-ponte  o  dalla
societa' veicolo per la gestione delle attivita' nonche' accertare le
condizioni commerciali che devono sussistere  a  norma  dell'articolo
40, comma 2. 
  2. La valutazione si fonda su ipotesi prudenti,  anche  per  quanto
concerne i tassi di insolvenza e la gravita'  delle  perdite.  Queste
sono accertate con riferimento al momento in  cui  e'  effettuata  la
valutazione; ove possibile,  e'  altresi'  fornita  una  stima  delle
perdite che potrebbero risultare al momento  dell'applicazione  delle
azioni di risoluzione o dell'esercizio  del  potere  di  riduzione  o
conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e gli  strumenti
di capitale. 
  3. La  valutazione  non  puo'  basarsi  sull'eventualita'  che  sia
concesso   un   sostegno   finanziario   pubblico   straordinario   o
un'assistenza  di  liquidita'  di  emergenza   o   un'assistenza   di
liquidita' della banca centrale con caratteristiche non  standard  di
garanzia, durata e tasso d'interesse. 
  4. La valutazione tiene inoltre conto degli interessi o commissioni
che il fondo di risoluzione puo' imputare per  eventuali  prestiti  o
garanzie forniti all'ente soggetto a risoluzione. 
  5. La valutazione identifica le diverse categorie  di  azionisti  e
creditori in relazione al rispettivo ordine di priorita'  applicabile
in sede concorsuale e stima il trattamento che ciascuna categoria  di
azionisti e creditori riceverebbe se l'ente fosse liquidato,  secondo
la liquidazione coatta amministrativa disciplinata  dal  Testo  Unico
Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile. 
  6. La valutazione  e'  accompagnata  dalle  seguenti  informazioni,
risultanti dai libri e registri contabili: 
    a) stato patrimoniale piu' recente e relazione  sulla  situazione
finanziaria; 
    b) analisi e stima del valore contabile delle attivita'; 
    c) elenco delle passivita' in  bilancio  o  fuori  bilancio,  con
indicazione dell'ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale; 
  7. Quando opportuno per le decisioni di cui al comma 1, lettera e),
l'analisi e la stima del valore contabile  delle  attivita'  e  delle
passivita' sono integrate con una stima del valore di  mercato  delle
attivita' e delle passivita'.