Art. 24 Finalita' e contenuto della valutazione 1. La valutazione e' volta a: a) fornire elementi perche' sia accertata l'esistenza dei presupposti per la risoluzione, o per la riduzione e conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale prevista dal Capo II; b) fornire elementi perche' siano individuate le azioni di risoluzione piu' appropriate, tenendo anche conto di quanto previsto nel piano di risoluzione; c) quantificare l'entita' della riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale, necessaria per coprire le perdite e assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali; d) se tra le azioni di risoluzione e' indicato il bail-in, quantificare l'entita' della riduzione e conversione delle passivita' ammissibili; e) se tra le azioni di risoluzione e' indicata la cessione ai sensi del Capo IV, Sezione II, fornire elementi utili per: i) individuare i beni e i rapporti giuridici che possono essere ceduti all'ente-ponte o alla societa' veicolo per la gestione delle attivita' e quantificare gli eventuali corrispettivi da pagare, a fronte della cessione, all'ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai titolari delle azioni o di altre partecipazioni; ii) individuare i beni e i rapporti giuridici che possono essere ceduti a soggetti terzi diversi dall'ente-ponte o dalla societa' veicolo per la gestione delle attivita' nonche' accertare le condizioni commerciali che devono sussistere a norma dell'articolo 40, comma 2. 2. La valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di insolvenza e la gravita' delle perdite. Queste sono accertate con riferimento al momento in cui e' effettuata la valutazione; ove possibile, e' altresi' fornita una stima delle perdite che potrebbero risultare al momento dell'applicazione delle azioni di risoluzione o dell'esercizio del potere di riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e gli strumenti di capitale. 3. La valutazione non puo' basarsi sull'eventualita' che sia concesso un sostegno finanziario pubblico straordinario o un'assistenza di liquidita' di emergenza o un'assistenza di liquidita' della banca centrale con caratteristiche non standard di garanzia, durata e tasso d'interesse. 4. La valutazione tiene inoltre conto degli interessi o commissioni che il fondo di risoluzione puo' imputare per eventuali prestiti o garanzie forniti all'ente soggetto a risoluzione. 5. La valutazione identifica le diverse categorie di azionisti e creditori in relazione al rispettivo ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale e stima il trattamento che ciascuna categoria di azionisti e creditori riceverebbe se l'ente fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile. 6. La valutazione e' accompagnata dalle seguenti informazioni, risultanti dai libri e registri contabili: a) stato patrimoniale piu' recente e relazione sulla situazione finanziaria; b) analisi e stima del valore contabile delle attivita'; c) elenco delle passivita' in bilancio o fuori bilancio, con indicazione dell'ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale; 7. Quando opportuno per le decisioni di cui al comma 1, lettera e), l'analisi e la stima del valore contabile delle attivita' e delle passivita' sono integrate con una stima del valore di mercato delle attivita' e delle passivita'.