Art. 24 
 
                  Consenso informato del ricevente 
 
  1. Il ricevente la trasfusione di sangue o di emocomponenti e/o  la
somministrazione di  emoderivati,  preventivamente  informato,  anche
attraverso l'utilizzo di apposito  materiale  informativo,  che  tali
procedure possono non essere  completamente  esenti  da  rischio,  e'
tenuto ad esprimere per iscritto il  proprio  consenso  o  dichiarare
esplicitamente il proprio dissenso alla trasfusione. 
  2. Nei casi che comportano trattamenti trasfusionali  ripetuti,  il
consenso raccolto all'inizio del trattamento si  considera  formulato
per tutta la durata della terapia, salvo esplicita  revoca  da  parte
del paziente. 
  3. Se il paziente e' un minore, il consenso deve essere  rilasciato
da entrambi i genitori o dall'eventuale tutore. In  caso  i  genitori
rifiutino il consenso o siano in disaccordo tra loro, il consenso  va
richiesto al giudice  tutelare.  In  considerazione  del  livello  di
maturazione raggiunto dal minore e' auspicabile raccogliere anche  il
suo assenso. 
  4. Quando vi sia un pericolo imminente di vita  e  sopravvenga  una
situazione   di   incoscienza   del   paziente   che   non   consenta
l'acquisizione del consenso, il medico puo' procedere  a  trasfusione
di sangue  anche  senza  il  consenso  dello  stesso.  Devono  essere
indicate   e   documentate   nella   cartella   clinica,   in    modo
particolareggiato,  le  condizioni  che  determinano  tale  stato  di
necessita'. 
  5. Il ricevente esprime il proprio  consenso  alla  trasfusione  di
sangue o di emocomponenti e/o  la  somministrazione  di  emoderivati,
sottoscrivendo il modulo di cui all'Allegato VII, punto G.