Art. 24 
 
 
                          Vendita asincrona 
 
  1. Il giudice puo' disporre che nella vendita senza incanto la gara
si svolga mediante rilanci compiuti  nell'ambito  di  un  determinato
lasso temporale. 
  2. L'offerta e' presentata esclusivamente in via telematica a norma
degli articoli 12  e  13.  Ricevute  le  offerte,  il  giudice  o  il
referente della procedura sente le parti e i creditori  iscritti  non
intervenuti, compie le verifiche di cui all'articolo 18 e invita  gli
offerenti a una gara sull'offerta piu' alta con le modalita'  di  cui
al  comma  1.  Il  gestore  della  vendita  telematica  comunica   ai
partecipanti ogni rilancio all'indirizzo di posta elettronica di  cui
all'articolo 12, comma 1, lettera n) e con SMS. 
  3. Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento  della
gara, il gestore della vendita telematica comunica, con le  modalita'
di cui al comma  2,  a  tutti  i  partecipanti  la  maggiore  offerta
formulata. Al giudice o  al  referente  della  procedura  il  gestore
trasmette l'elenco dei rilanci e di coloro che li  hanno  effettuati,
comunica i dati identificativi del maggiore offerente, la cauzione da
quest'ultimo  versata  e  il   prezzo   offerto,   nonche'   i   dati
identificativi  degli  altri  offerenti,  le  cauzioni  dagli  stessi
versate e gli estremi dei conti bancari  o  postali  sui  quali  sono
state addebitate. Il giudice o il referente della procedura fa  luogo
alla vendita e provvede a  norma  dell'articolo  574  del  codice  di
procedura civile.