Art. 24 
 
         Congedo per le donne vittime di violenza di genere 
 
  1. La dipendente di  datore  di  lavoro  pubblico  o  privato,  con
esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di  protezione
relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi
sociali del comune di residenza o dai  centri  antiviolenza  o  dalle
case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto  2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.
119, ha il diritto di astenersi dal lavoro  per  motivi  connessi  al
suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. 
  2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa inserite nei  percorsi  di  protezione  relativi  alla
violenza di genere, debitamente certificati dai servizi  sociali  del
Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di
cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,
hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale  per  motivi
connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il  periodo
corrispondente  all'astensione,  la  cui  durata  non   puo'   essere
superiore a tre mesi. 
  3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente  articolo,
la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilita', e'  tenuta  a
preavvisare il datore di lavoro o il committente con  un  termine  di
preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio
e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di
cui ai commi 1 e 2. 
  4. Durante il periodo di  congedo,  la  lavoratrice  ha  diritto  a
percepire un'indennita' corrispondente all'ultima  retribuzione,  con
riferimento alle voci fisse e  continuative  del  trattamento,  e  il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa. L'indennita'
e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per
la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'.  I  datori
di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono  l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei  contributi  previdenziali  dovuti
all'ente previdenziale competente.  Per  i  dipendenti  dei  predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale  periodo  e'
computato ai fini dell'anzianita' di servizio a  tutti  gli  effetti,
nonche' ai fini della  maturazione  delle  ferie,  della  tredicesima
mensilita' e del trattamento di fine rapporto. 
  5. Il congedo di cui al comma  1  puo'  essere  usufruito  su  base
oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni  secondo  quanto
previsto da successivi  accordi  collettivi  nazionali  stipulati  da
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte  della
contrattazione collettiva, delle modalita' di fruizione del  congedo,
la dipendente puo' scegliere tra la fruizione  giornaliera  e  quella
oraria. La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari alla
meta'   dell'orario   medio   giornaliero   del   periodo   di   paga
quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente  a  quello  nel
corso del quale ha inizio il congedo. 
  6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla  trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno  in  lavoro  a  tempo  parziale,
verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di
lavoro  a  tempo  parziale  deve  essere  nuovamente  trasformato,  a
richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno. 
  7. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli previste
dalla contrattazione collettiva. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta l'art. 5-bis del citato decreto-legge,  n.
          93 del 2013: 
              «Art. 5-bis (Azioni per  i  centri  antiviolenza  e  le
          case-rifugio). - 1. Al fine di  dare  attuazione  a  quanto
          previsto dall'art. 5, comma 2,  lettera  d),  del  presente
          decreto, il Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e
          alle pari opportunita', di cui all'art. 19,  comma  3,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e'
          incrementato di 10 milioni di euro per l'anno  2013,  di  7
          milioni di euro per l'anno 2014 e di  10  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno  2015.  Al  relativo  onere  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 61, comma 22,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e,
          quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a  10  milioni
          di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno   2015,   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, relativa  al  Fondo  per  interventi
          strutturali   di   politica    economica.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              2. Il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita',
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, provvede annualmente a  ripartire  tra
          le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto: 
                a) della programmazione regionale e degli  interventi
          gia' operativi per contrastare la  violenza  nei  confronti
          delle donne; 
                b) del numero  dei  centri  antiviolenza  pubblici  e
          privati gia' esistenti in ogni regione; 
                c) del numero delle case-rifugio pubbliche e  private
          gia' esistenti in ogni regione; 
                d) della necessita' di riequilibrare la presenza  dei
          centri antiviolenza e delle case-rifugio in  ogni  regione,
          riservando un terzo dei fondi  disponibili  all'istituzione
          di  nuovi  centri  e  di  nuove  case-rifugio  al  fine  di
          raggiungere  l'obiettivo  previsto  dalla   raccomandazione
          Expert Meeting sulla violenza contro le donne -  Finlandia,
          8-10 novembre 1999. 
              3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle  quali
          e' garantito l'anonimato, sono promossi da: 
                a) enti locali, in forma singola o associata; 
                b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore
          del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime  di  violenza,
          che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche  in
          materia di violenza contro le  donne,  che  utilizzino  una
          metodologia  di  accoglienza  basata  sulla  relazione  tra
          donne, con personale specificamente formato; 
                c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto,
          d'intesa o in forma consorziata. 
              4. I centri antiviolenza e le case-rifugio  operano  in
          maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari  e
          assistenziali territoriali, tenendo conto delle  necessita'
          fondamentali per la protezione delle persone che  subiscono
          violenza,  anche  qualora  svolgano  funzioni  di   servizi
          specialistici. 
              5. Indipendentemente dalle  metodologie  di  intervento
          adottate e  dagli  specifici  profili  professionali  degli
          operatori   coinvolti,   la   formazione    delle    figure
          professionali dei centri antiviolenza e delle  case-rifugio
          promuove un approccio integrato  alle  fenomenologie  della
          violenza, al fine  di  garantire  il  riconoscimento  delle
          diverse dimensioni della violenza subita dalle  persone,  a
          livello   relazionale,   fisico,   psicologico,    sociale,
          culturale ed economico. Fa altresi' parte della  formazione
          degli   operatori   dei   centri   antiviolenza   e   delle
          case-rifugio  il  riconoscimento  delle  dimensioni   della
          violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere. 
              6. Le regioni destinatarie  delle  risorse  oggetto  di
          riparto  presentano  al  Ministro  delegato  per  le   pari
          opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
          concernente le iniziative adottate nell'anno  precedente  a
          valere sulle risorse medesime. 
              7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni,
          il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle
          Camere, entro il 30 giugno  di  ogni  anno,  una  relazione
          sullo stato di utilizzo delle risorse  stanziate  ai  sensi
          del presente articolo.». 
              - Si riporta l'art. 1  del  decreto-legge  30  dicembre
          1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          febbraio 1980, n. 33 (Finanziamento del Servizio  sanitario
          nazionale nonche' proroga  dei  contratti  stipulati  dalle
          pubbliche amministrazioni in  base  alla  legge  1°  giugno
          1977, n. 285, sulla occupazione giovanile): 
              «Art. 1. - A decorrere  dal  1°  gennaio  1980,  per  i
          lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo
          sesto comma, le indennita' di malattia e di  maternita'  di
          cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833, sono corrisposte agli aventi  diritto  a  cura  dei
          datori  di  lavoro  all'atto  della  corresponsione   della
          retribuzione per il periodo di paga  durante  il  quale  il
          lavoratore  ha  ripreso   l'attivita'   lavorativa,   fermo
          restando l'obbligo del datore di  lavoro  di  corrispondere
          anticipazioni a norma dei contratti collettivi e,  in  ogni
          caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione  del
          mese precedente, salvo conguaglio. 
              Il datore di  lavoro  deve  comunicare  nella  denuncia
          contributiva,  con  le  modalita'  che  saranno   stabilite
          dall'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  i  dati
          relativi alle  prestazioni  economiche  di  malattia  e  di
          maternita', nonche' alla prestazione ai donatori di  sangue
          di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e  all'indennita'
          per  riposi  giornalieri  alle  lavoratrici  madri  di  cui
          all'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei
          periodi di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce  la
          denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo
          di detti trattamenti con  quelli  dei  contributi  e  delle
          altre  somme  dovute  dall'Istituto  predetto  secondo   le
          disposizioni previste in materia di assegni  familiari,  in
          quanto compatibili. 
              Le prestazioni di cui  al  primo  comma,  indebitamente
          erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate
          dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi  titolo
          in  dipendenza  del  rapporto  di   lavoro   e   restituite
          all'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
              Qualora il datore di lavoro  non  possa  recuperare  le
          somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto,
          che provvedera' direttamente al relativo recupero. 
              Nel caso che dalla  denuncia  contributiva  risulti  un
          saldo attivo a favore  del  datore  di  lavoro,  l'INPS  e'
          tenuto a rimborsare  l'importo  del  saldo  a  credito  del
          datore di lavoro entro novanta giorni  dalla  presentazione
          della  denuncia  stessa;  scaduto  il   predetto   termine,
          l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma risultante
          a credito gli interessi legali a decorrere dal  novantesimo
          giorno, e gli interessi legali maggiorati  di  5  punti,  a
          decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora  la  denuncia
          contributiva risulti inesatta o incompleta, il  termine  di
          novanta giorni decorre dalla  data  in  cui  il  datore  di
          lavoro  abbia  provveduto  a  rettificare  o  integrare  la
          denuncia stessa. 
              L'Istituto nazionale della previdenza sociale  provvede
          direttamente  al  pagamento  agli  aventi   diritto   delle
          prestazioni di  malattia  e  maternita'  per  i  lavoratori
          agricoli, esclusi  i  dirigenti  e  gli  impiegati;  per  i
          lavoratori  assunti  a  tempo  determinato  per  i   lavori
          stagionali;  per  gli  addetti  ai  servizi   domestici   e
          familiari; per  i  lavoratori  disoccupati  o  sospesi  dal
          lavoro  che  non  usufruiscono  del  trattamento  di  Cassa
          integrazione guadagni. 
              Si applicano comunque  le  modalita'  disciplinate  dai
          primi cinque commi del presente articolo, nei casi  in  cui
          esse siano previste dai contratti collettivi  nazionali  di
          lavoro di categoria. 
              Ai  soci  delle  compagnie  del  danno  industriale   e
          carenanti di Genova vengono assicurate  le  prestazioni  di
          cui all'art. 3, punto e), della legge  22  marzo  1967,  n.
          161, che sono poste a carico del fondo  assistenza  sociale
          lavoratori portuali di cui alla suddetta  legge  attraverso
          appositi  accordi  e  convenzioni  da  stipularsi  tra  gli
          organismi interessati. 
              Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto
          nazionale della previdenza sociale i  dati  retributivi  ed
          ogni altra notizia necessaria per la  determinazione  delle
          prestazioni. 
              Il  Ministro  del  lavoro  della  previdenza   sociale,
          sentito  il  consiglio  di  amministrazione   dell'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale,   in   relazione   a
          particolari situazioni e tenuto conto  delle  esigenze  dei
          lavoratori  e  dell'organizzazione  aziendale,   puo'   con
          proprio  decreto   stabilire   sistemi   diversi   per   la
          corresponsione  delle  prestazioni  di  cui   al   presente
          articolo. 
              Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad
          altri  le  prestazioni  economiche  per  malattia   e   per
          maternita' non spettanti, ovvero per periodi ed  in  misura
          superiore a quelli spettanti, e' punito  con  la  multa  da
          lire  200.000  a  lire  1.000.000,  salvo  che   il   fatto
          costituisce  reato  piu'  grave,  relativamente  a  ciascun
          soggetto cui riferisce l'infrazione. 
              Il datore di lavoro che non provveda, entro  i  termini
          di  cui  al  primo  comma,  all'erogazione  dell'indennita'
          giornaliera di malattia e di maternita'  dovuta  e'  punito
          con una sanzione amministrativa di lire 50.000 per  ciascun
          dipendente cui si riferisce l'infrazione. 
              Fino alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          riordinamento  della  materia  concernente  le  prestazioni
          economiche per maternita', malattia ed  infortunio  di  cui
          all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
          833, l'accertamento, la riscossione dei contributi  sociali
          di malattia - stabiliti, per i marittimi,  in  misura  pari
          all'aliquota  vigente  nell'anno  1979   per   gli   operai
          dell'industria  -  e   il   pagamento   delle   prestazioni
          economiche di malattia e maternita' per gli  iscritti  alle
          casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          restano affidati, con  l'osservanza  delle  norme  gia'  in
          vigore, alle  gestioni  previdenziali  delle  casse  stesse
          mediante  convenzione  con   l'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri  relativi  al
          servizio prestato per suo conto.».