Art. 24 
 
                     Richieste di tracce orarie 
 
  1. Le richieste di capacita' specifiche di  infrastruttura  possono
essere presentate dai richiedenti sotto forma di tracce orarie e  dei
connessi servizi di cui all'articolo 13, comma 2 , lettere a),  b)  e
c).  Ai  fini  dell'uso  di  tale  capacita'  di  infrastruttura,   i
richiedenti designano un'impresa ferroviaria affinche' sottoscriva un
contratto   di   utilizzo   dell'infrastruttura   con   il    gestore
dell'infrastruttura a norma dell'articolo 25. 
  2.  Qualora  un   richiedente   intenda   chiedere   capacita'   di
infrastruttura,  al  fine  di  svolgere  un  servizio  di   trasporto
internazionale di passeggeri, informa i gestori dell'infrastruttura e
gli organismi di regolazione interessati. Per consentire di  valutare
lo scopo del servizio internazionale nel trasportare passeggeri su un
percorso tra stazioni situate in Stati membri diversi e il potenziale
impatto economico  sui  contratti  di  servizio  pubblico  esistenti,
l'organismo di regolazione si assicura che sia informata  l'autorita'
competente  che  su  tale  percorso  ha  attribuito  un  servizio  di
trasporto ferroviario di  passeggeri  definito  in  un  contratto  di
servizio pubblico, eventuali altre autorita' competenti  interessate,
che hanno la facolta' di limitare l'accesso  ai  sensi  dell'articolo
11,  della  direttiva  2012/34/UE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, e le imprese ferroviarie che  adempiono  al  contratto  di
servizio  pubblico  sul  percorso  di  detto  servizio  di  trasporto
internazionale di passeggeri. 
  3. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) n.  913/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010, per  le
tracce  ferroviarie  su  piu'  reti  il  gestore  dell'infrastruttura
assicura che le richieste possano essere presentate a  uno  sportello
unico sotto  forma  di  organismo  congiunto  istituito  dai  gestori
dell'infrastruttura   medesimi   oppure   di   un    gestore    unico
dell'infrastruttura attivo sulla traccia  ferroviaria  in  questione.
Questi  puo'  agire  per  conto  del  richiedente  nella  ricerca  di
capacita' presso altri gestori dell'infrastruttura in questione. 
 
          Note all'art. 24: 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il Regolamento (UE) n.  913/2010  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 20 ottobre 2010, n. L 276.