Art. 24 Richieste di tracce orarie 1. Le richieste di capacita' specifiche di infrastruttura possono essere presentate dai richiedenti sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 13, comma 2 , lettere a), b) e c). Ai fini dell'uso di tale capacita' di infrastruttura, i richiedenti designano un'impresa ferroviaria affinche' sottoscriva un contratto di utilizzo dell'infrastruttura con il gestore dell'infrastruttura a norma dell'articolo 25. 2. Qualora un richiedente intenda chiedere capacita' di infrastruttura, al fine di svolgere un servizio di trasporto internazionale di passeggeri, informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolazione interessati. Per consentire di valutare lo scopo del servizio internazionale nel trasportare passeggeri su un percorso tra stazioni situate in Stati membri diversi e il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, l'organismo di regolazione si assicura che sia informata l'autorita' competente che su tale percorso ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, eventuali altre autorita' competenti interessate, che hanno la facolta' di limitare l'accesso ai sensi dell'articolo 11, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso di detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri. 3. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010, per le tracce ferroviarie su piu' reti il gestore dell'infrastruttura assicura che le richieste possano essere presentate a uno sportello unico sotto forma di organismo congiunto istituito dai gestori dell'infrastruttura medesimi oppure di un gestore unico dell'infrastruttura attivo sulla traccia ferroviaria in questione. Questi puo' agire per conto del richiedente nella ricerca di capacita' presso altri gestori dell'infrastruttura in questione.
Note all'art. 24: Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle premesse. Il Regolamento (UE) n. 913/2010 e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 ottobre 2010, n. L 276.