Art. 24 Presunzione di conformita' degli organismi notificati 1. Si presume conforme l'organismo notificato che dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti dal presente decreto, nonche' ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.