Art. 24 
 
Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato  (articolo
  23, paragrafi 3,  4  della  direttiva  2013/34/UE  e  articolo  43,
  paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/635/CEE) 
 
  1.  Non  e'  tenuto  alla  redazione   del   bilancio   consolidato
l'intermediario  non  IFRS  controllante  (intermediario   esentato),
costituito in Italia e controllato da una banca soggetta  al  diritto
di un altro Stato membro dell'Unione europea, quando ricorrano  tutte
le seguenti condizioni: 
  a) l'intermediario esentato non ha emesso titoli quotati in mercati
regolamentati; 
  b) la banca estera controllante dispone di almeno il 90  per  cento
dei   diritti   di   voto   esercitabili   nell'assemblea   ordinaria
dell'intermediario  esentato  purche'  gli  altri  azionisti  o  soci
abbiano approvato l'esonero; 
  c) l'intermediario esentato e tutte le sue imprese  controllate  da
includere  nel  consolidamento  ai  sensi   dell'articolo   25   sono
ricomprese nel bilancio consolidato della banca estera controllante; 
  d)  il  bilancio  consolidato  e  la   relazione   sulla   gestione
consolidata  sono  redatti  dalla   banca   estera   controllante   e
revisionati secondo il diritto dello Stato  membro  in  cui  esso  e'
costituito, conformemente alla direttiva  86/635/CEE  o  ai  principi
contabili internazionali adottati a norma  del  regolamento  (CE)  n.
1606/2002. Il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e  la
relazione di revisione sono pubblicati in  lingua  italiana  o  nella
lingua  comunemente   utilizzata   negli   ambienti   della   finanza
internazionale secondo le  modalita'  indicate  all'articolo  42.  La
conformita' della traduzione alla versione  in  lingua  originale  e'
certificata  dal  consiglio  di  amministrazione   dell'intermediario
esentato. 
  2.  L'intermediario  esentato  indica  nella  nota  integrativa  al
proprio bilancio d'esercizio il nome e la  sede  della  banca  estera
controllante  che  redige  il  bilancio  consolidato  e   il   motivo
dell'esonero. 
  3. Non sono altresi' tenuti alla redazione del bilancio consolidato
gli intermediari non IFRS: 
  a) che controllano solo imprese che,  individualmente  e  nel  loro
insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel comma 3  dell'articolo
2; 
  b) che controllano solo imprese  che  possono  essere  escluse  dal
consolidamento ai sensi dell'articolo 26.  
 
          Note all'art. 24: 
              -  La  direttiva  n.  86/635/CEE  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372. 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1606/2002 si
          vedano le note alle premesse.