Art. 24 
 
 
                       Consultazione sindacale 
 
  1. L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di
integrazione salariale per le causali di cui all'articolo  21,  comma
1, lettere a), e b), e' tenuta a comunicare, direttamente  o  tramite
l'associazione imprenditoriale cui  aderisce  o  conferisce  mandato,
alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  o   alla   rappresentanza
sindacale unitaria, nonche'  alle  articolazioni  territoriali  delle
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'   rappresentative   a
livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario
di  lavoro,  l'entita'  e  la  durata  prevedibile,  il  numero   dei
lavoratori interessati. 
  2. Entro tre giorni  dalla  predetta  comunicazione  e'  presentata
dall'impresa o dai soggetti di cui  al  comma  1,  domanda  di  esame
congiunto della situazione aziendale. Tale domanda e'  trasmessa,  ai
fini  della  convocazione  delle   parti,   al   competente   ufficio
individuato dalla regione  del  territorio  di  riferimento,  qualora
l'intervento richiesto riguardi unita' produttive ubicate in una sola
regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora
l'intervento riguardi unita' produttive ubicate in piu'  regioni.  In
tale caso il Ministero richiede, comunque, il  parere  delle  regioni
interessate. 
  3. Costituiscono oggetto  dell'esame  congiunto  il  programma  che
l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero  dei
lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle
ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di
orario, nonche' delle misure previste per la gestione delle eventuali
eccedenze di  personale,  i  criteri  di  scelta  dei  lavoratori  da
sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali e'
richiesto  l'intervento,  e  le  modalita'  della  rotazione  tra   i
lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata  adozione
di meccanismi di rotazione. 
  4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da  imprese
edili e affini, le  parti  devono  espressamente  dichiarare  la  non
percorribilita' della causale di contratto  di  solidarieta'  di  cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c). 
  5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di
esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi  a  quello
in cui e' stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10  per  le
imprese che occupano fino a 50 dipendenti. 
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
e' definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile
a titolo di sanzione per  il  mancato  rispetto  delle  modalita'  di
rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.