Art. 24 
 
 
               Accesso ai meccanismi di incentivazione 
 
  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in   esercizio
dell'impianto, caricata dal gestore di rete su  GAUDI',  il  soggetto
responsabile presenta al GSE la documentazione indicata  in  allegato
3.  Entro  novanta   giorni   dalla   data   di   ricevimento   della
documentazione, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del
presente decreto, procede alla stipula del contratto di cui al  comma
5 e all'erogazione dell'incentivo spettante, a decorrere  dalla  data
di entrata in esercizio commerciale. Il termine di novanta giorni  di
cui al periodo precedente va calcolato al netto dei tempi  imputabili
al medesimo soggetto responsabile o ad  altri  soggetti  interpellati
dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183,  ovvero
agli operatori coinvolti nel processo  di  validazione  dei  dati  su
GAUDI'. 
  2. La violazione del termine di cui al primo periodo  del  comma  1
comporta il mancato riconoscimento degli  incentivi  per  un  periodo
temporale pari a quello intercorrente  fra  la  data  di  entrata  in
esercizio e la data della presentazione della documentazione al  GSE.
In tal caso, inoltre, il GSE attribuisce  all'impianto  una  data  di
entrata  in  esercizio   convenzionale   corrispondente   alla   data
antecedente  trenta  giorni  quella  della   comunicazione   tardiva.
L'impianto e' conseguentemente considerato in esercizio a  tale  data
ai fini dell'applicazione  di  tutte  le  disposizioni  del  presente
decreto. Non sono comunque ammesse richieste di accesso ai meccanismi
di incentivazione da impianti entrati in esercizio  anteriormente  al
1° gennaio 2013. 
  3. Le tariffe dovute dai produttori al GSE ai  sensi  dell'art.  25
del decreto-legge n.  91  del  2014  sono  disciplinate  dal  decreto
ministeriale 24 dicembre 2014. 
  4. I soggetti  beneficiari  degli  incentivi  di  cui  al  presente
decreto devono assolvere gli eventuali obblighi in  materia  fiscale,
ove previsti. 
  5. Per ogni singolo  impianto,  a  seguito  del  conseguimento  del
diritto di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente
decreto, il soggetto responsabile stipula  un  contratto  di  diritto
privato con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2,  lettera  d),  del
decreto legislativo n. 28 del 2011. 
  6. Nei casi previsti, e fino all'adozione dei regolamenti  relativi
alla banca dati unica prevista dall'art. 99,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi  del  comma  2-bis  del
medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia. 
  7.  Le  regioni  e  le  province  delegate  allo  svolgimento   del
procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12  del  decreto
legislativo  387  del  2003,  possono  richiedere  al  GSE,  ai  fini
dell'ammissibilita' degli impianti alla procedura di cui al  medesimo
art. 12, una valutazione  circa  la  corrispondenza  della  fonte  di
alimentazione dell'impianto alla  definizione  di  fonti  energetiche
rinnovabili, cosi' come stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo
n. 28 del 2011. 
  8. Il GSE potra' richiedere, anche ai sensi dell'art. 15, comma  1,
della legge n. 183 del 2011, l'acquisizione delle  informazioni  gia'
in possesso dell'Agenzia delle dogane e di tutte le  altre  pubbliche
amministrazioni, laddove funzionali allo svolgimento delle  attivita'
di competenza.