(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
                  Esercizio finanziario e bilancio 
 
    1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1°  gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
    2. Il Consorzio adotta un sistema  di  separazione  contabile  ed
amministrativa e redige un  conto  economico  separato.  Il  bilancio
separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche,  deve
evidenziare le  componenti  patrimoniali,  economiche  e  finanziarie
relative al contributo  ambientale  di  cui  all'art.  11,  comma  1,
lettera d) del presente statuto. 
    3. Entro quattro mesi dalla chiusura  di  ciascun  esercizio,  il
consiglio  di  amministrazione  convoca  l'assemblea  ordinaria   per
l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione puo' avvenire
nel termine  di  sei  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,  qualora
particolari esigenze  lo  richiedano;  in  tale  ultima  ipotesi  gli
amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni  che  giustificano
la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi. 
    4.  Il  bilancio  preventivo,approvato  entro  il  mese  di   ...
dell'anno precedente, e' accompagnato da: 
    a) una relazione  illustrativa  sui  programmi  di  attivita'  da
realizzare nell'esercizio; 
    b) una relazione  sulle  differenze  di  previsione  in  rapporto
all'esercizio precedente. 
    5.  I  documenti  menzionati  ai  commi  3  e  4  devono  restare
depositati presso la sede del  Consorzio  in  modo  da  consentire  a
ciascun consorziato di prenderne visione almeno quindici giorni prima
dello svolgimento dell'assemblea e finche' sia approvato il  bilancio
consuntivo. 
    6. Il bilancio consuntivo e' costituito  dal  conto  economico  e
dallo stato patrimoniale del Consorzio ed e' accompagnato dalla  nota
integrativa e dalla relazione sulla gestione. 
    7. I progetti di bilancio devono essere  comunicati  al  collegio
dei revisori/collegio sindacale  almeno  trenta  giorni  prima  della
riunione dell'assemblea o del consiglio  che  deve  deliberare  sulla
loro approvazione. 
    8. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo  corredati  da
relazione  tecnica  sull'attivita'  consortile  sono   trasmessi   al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ed
al Ministero dello sviluppo economico  entro  sessanta  giorni  dalla
loro approvazione. 
    9. Ove i Ministeri formulino rilievi, l'assemblea o il  consiglio
sono tenuti a deliberare su di essi entra i trenta giorni  successivi
al ricevimento della comunicazione ministeriale.  Le  controdeduzioni
deliberate dall'assemblea o dal consiglio sono inviate ai  Ministeri.
Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi sessanta  giorni
i bilanci si intendono approvati 
    10. La  situazione  patrimoniale,  redatta  osservando  le  norme
relative al bilancio di esercizio per  le  societa'  per  azioni,  e'
depositata presso il  Registro  delle  Imprese  entro  2  mesi  dalla
chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile. 
    11. Le norme specifiche di amministrazione, finanza  e  legalita'
sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell' art. 26. 
    12. E' vietata la distribuzione degli avanzi  di  gestione  e  di
riserve alle imprese consorziate.