Art. 24 
 
 
                       Non conformita' formale 
 
  1. Fatto salvo  l'articolo  21,  se  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  giunge  a   una   delle   seguenti   conclusioni,   chiede
all'operatore economico interessato di porre fine allo stato  di  non
conformita' in questione: 
    a) la marcatura CE e' stata apposta in  violazione  dell'articolo
30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 11  del  presente
decreto; 
    b) la marcatura CE non e' stata apposta; 
    c) il marchio specifico di protezione  dalle  esplosioni  di  cui
all'articolo 11, comma 5, i simboli  del  gruppo  e  della  categoria
degli  apparecchi  e,  ove  applicabile,   le   altre   marcature   e
informazioni  sono  state  apposte  in  violazione  del  punto  1.0.5
dell'allegato II o non sono state apposte; 
    d)  il  numero  di  identificazione  dell'organismo   notificato,
qualora tale organismo  intervenga  nella  fase  di  controllo  della
produzione, e' stato apposto in violazione dell'articolo 11 o non  e'
stato apposto; 
    e)  la  dichiarazione  di  conformita'  UE  o,  ove   necessario,
l'attestato di conformita' non sono stati apposti; 
    f) non e'  stata  compilata  correttamente  la  dichiarazione  di
conformita' UE; 
    g) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; 
    h) le informazioni di cui all'articolo 5, comma 6, o all'articolo
7, comma 3, sono assenti, false o incomplete; 
    i) non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione  amministrativa
di cui all'articolo 5 o all'articolo 7. 
  2. Se la non conformita' di cui al comma 1  permane,  il  Ministero
dello sviluppo economico adotta le adeguate  misure  per  limitare  o
proibire la messa a disposizione  sul  mercato  del  prodotto  o  per
garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato. 
 
            Nota all'art. 24: 
            Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento  (CE)  n.
          765/2008, si veda nelle note alle premesse.