Art. 24
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del
2013, le parole «Le regioni, le province» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
regioni, le province».
Note all'art. 24:
Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 28. (Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi
consiliari regionali e provinciali)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,
le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le
province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1,
comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con
evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun
gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e
dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi'
pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di
controllo.
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la
riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da
assegnare nel corso dell'anno 4. E' esclusa la
pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo,
qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni
relative allo stato di salute ovvero alla situazione di
disagio economico-sociale degli interessati.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10 del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
«Art. 1. (Rafforzamento della partecipazione della
Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria
delle regioni)
(Omissis).
10. Il rendiconto e' trasmesso da ciascun gruppo
consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo
trasmette al presidente della regione. Entro sessanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della
regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento, sulla regolarita' dello stesso con apposita
delibera, che e' trasmessa al presidente della regione per
il successivo inoltro al presidente del consiglio
regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata
pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di
esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto e',
altresi', pubblicato in allegato al conto consuntivo del
consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.
(Omissis).».