Art. 24 
 
 
      Misure urgenti per il patrimonio e le attivita' culturali 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  le   migliori   condizioni   per   il
completamento del percorso di risanamento delle  gestioni  e  per  il
rilancio  delle   attivita'   delle   fondazioni   lirico-sinfoniche,
all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  1,  alinea,  le  parole  da  «strutturalmente»   a
«economico-finanziario»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «non
compatibili con la necessita' di assicurare il pareggio economico, in
ciascun  esercizio,  ed  il  tendenziale  equilibrio  patrimoniale  e
finanziario»; 
    b) al comma 1, lettera a), le parole: «gli equilibri  strutturali
del   bilancio,   sia   sotto    il    profilo    patrimoniale    che
economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti:  «il  pareggio
economico,  in  ciascun  esercizio,  ed  il  tendenziale   equilibrio
patrimoniale e finanziario»; 
    c) al comma 9, lettera a), le parole: «gli equilibri  strutturali
del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale  che
economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti:  «il  pareggio
economico,  in  ciascun  esercizio,  e  il   tendenziale   equilibrio
patrimoniale e finanziario della fondazione»; 
    d) al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni  di
equilibrio  strutturale  del   bilancio,   sia   sotto   il   profilo
patrimoniale che economico-finanziario,  del  conto  economico»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «il   pareggio   economico   e,   entro
l'esercizio  2016,   il   tendenziale   equilibrio   patrimoniale   e
finanziario». 
  2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  all'articolo  1,
comma  355,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  le  parole:
«dell'equilibrio  strutturale  di  bilancio,  sotto  il  profilo  sia
patrimoniale  sia  economico-finanziario»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «del  pareggio  economico,  in  ciascun  esercizio,  e  del
tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario». 
  3. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014 n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.
106, e successive modificazioni, dopo le parole: «predetti  piani  di
risanamento» sono inserite le  seguenti:  «,  ancorche'  non  abbiano
proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267».