Art. 24
Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per
alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile
2015. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni
legislative in materia di incentivi in favore delle imprese
marittime
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 157, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e, comunque, non prima del quinto periodo d'imposta
successivo a quello in cui e' venuta meno l'opzione di cui
all'articolo l55»;
b) all'articolo 158:
1) al comma 1, le parole da: «; tuttavia,» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «. Tuttavia, qualora la
cessione abbia ad oggetto un'unita' gia' in proprieta'
dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel
quale e' esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime,
all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 deve essere
aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza
latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il
costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno
dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione e' esercitata, e
la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non
inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi
alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo
in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a
concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della
determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo
86, il costo non ammortizzato e' determinato secondo i valori fiscali
individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza
dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155»;
2) al comma 2, le parole: «la differenza di cui al comma
precedente e' aggiunta» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo
determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, e' aggiunto».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica per le
cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con
riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a tale
fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi
d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, nel caso di cessione di navi gia' in proprieta'
dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non
applicava le disposizioni del capo VI del titolo II del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'imponibile determinato
secondo le disposizioni dell'articolo 156 del medesimo testo unico
deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sensi
dell'articolo 158, comma 1, terzo periodo. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche alle cessioni di navi che
costituiscono un complesso aziendale ai sensi dell'articolo 158,
comma 3, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi.
5. Per le opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non si applica nel caso in cui l'omesso
versamento dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, e'
inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non
superiore all'importo di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso
versamento si applica la sanzione del 50 per cento.
7. E' in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento,
totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma
3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23
giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento, entro un anno dal termine
fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009. Sull'importo del
versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Il
pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla
regolarizzazione del versamento dovuto, nonche' al pagamento degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno
per giorno.
8. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6
e 7 sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano ai
versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
10. Gli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata
in vigore della presente legge possono essere regolarizzati entro
novanta giorni dalla medesima data con le modalita' definite ai sensi
del comma 8.
11. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un
decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni
legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e
contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla
definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli
investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita
dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale.
12. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali
dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti
di Stato e sulla concorrenza, il decreto legislativo di cui al comma
11 e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti
amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da
parte delle imprese e dei lavoratori di settore;
b) per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e ro-ro/pax
adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio
nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza
di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato,
attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi di cui
agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
ed all'articolo 157 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle sole imprese che
imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o
comunitario;
c) semplificazione e riordino della normativa di settore,
assicurandone la coerenza logica e sistematica.
13. Il decreto legislativo di cui al comma 11 e' adottato su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili
finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione del relativo schema, decorsi i quali il decreto
legislativo puo' essere comunque emanato. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al
comma 11 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.
14. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 11, il Governo puo' adottare
disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto
legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
comma 12 e con la procedura di cui al comma 13.
15. Dall'attuazione della delega di cui al comma 11 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva
competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. In conformita' all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto
legislativo di cui al comma 11 determini nuovi o maggiori oneri che
non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso e'
emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
Note all'art. 24:
- Il testo vigente degli articoli 157, comma 5, e 158
del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
302, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 157 (Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla
sua efficacia). - 1. L'opzione di cui all'art. 155 non puo'
essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto
dal periodo d'imposta in corso nel caso in cui oltre la
meta' delle navi complessivamente utilizzate viene locato
dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo
superiore, per ciascuna unita', al 50 per cento dei giorni
di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.
2. In ogni caso l'opzione di cui all'art. 155 non
rileva per la determinazione del reddito delle navi
relativamente ai giorni in cui le stesse sono locate a
scafo nudo, da determinarsi in modo analitico per quanto
attiene ai costi specifici, e secondo la proporzione di cui
all'art. 159 per quanto attiene quelli non suscettibili di
diretta imputazione.
3. L'opzione di cui all'art. 155 viene meno, altresi',
nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei
cadetti secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui
all'art. 161.
4. L'ammontare determinato ai sensi dell'art. 156 non
comprende i ricavi e qualsiasi altro componente positivo
non derivante in via esclusiva dall'esercizio delle navi di
cui all'art. 155 e delle attivita' di cui al comma 2 dello
stesso articolo.
5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia
dell'opzione esercitata, il nuovo esercizio della stessa
non puo' avvenire prima del decorso del decennio
originariamente previsto e, comunque, non prima del quinto
periodo d'imposta successivo a quello in cui e' venuta meno
l'opzione di cui all'art. 155.
Art. 158 (Plusvalenze e minusvalenze). - 1. Nel caso di
cessione a titolo oneroso di una o piu' navi relativamente
alle quali e' efficace l'opzione di cui all'art. 155,
l'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 comprende
anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata. Tuttavia,
qualora la cessione abbia ad oggetto un'unita' gia' in
proprieta' dell'utilizzatore in un periodo d'imposta
precedente a quello nel quale e' esercitata l'opzione per
l'applicazione del presente regime, all'imponibile
determinato ai sensi dell'art. 156 deve essere aggiunto un
ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza
latente, data dalla differenza tra il valore normale della
nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati
nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in
cui l'opzione e' esercitata, e la plusvalenza realizzata ai
sensi dell'art. 86, e, comunque, non inferiore alla
plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla
nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente
capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione
fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai
fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai
sensi dell'art. 86, il costo non ammortizzato e'
determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base
delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio
dell'opzione di cui all'art. 155.
2. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente
quello di prima applicazione del regime di determinazione
dell'imponibile previsto dalla presente sezione, al reddito
prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile
l'agevolazione di cui all'art. 145, comma 66, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, l'importo determinato ai sensi
del comma 1, secondo periodo, e' aggiunto all'imponibile
limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.
3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un
complesso aziendale, per l'applicazione del comma 1 e'
necessario che tali navi rappresentino l'80 per cento del
valore dell'azienda al lordo dei debiti finanziari.».
- Il Capo VI del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302,
disciplina la «Determinazione della base imponibile per
alcune imprese marittime». Al suo interno, il Titolo II
riguarda «l'imposta sul reddito delle societa'».
- Il testo dell'art. 156 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 917/1986, aggiunto dall'art. 1, comma 1
del decreto legislativo n. 344/2003 e successivamente
modificato dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo
n. 247/2005, cosi' recita:
«Art. 156 (Determinazione del reddito imponibile). - 1.
Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed
unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna
nave con i requisiti predetti, e' calcolato sulla base
degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti
scaglioni di tonnellaggio netto:
a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090
euro per tonnellata;
b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta:
0,0070 euro per tonnellata;
c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta:
0,0040 euro per tonnellata;
d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro
per tonnellata.
2. Agli effetti del comma precedente, non sono
computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di
operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o
straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave;
sono altresi' esclusi dal computo dei giorni di
operativita' quelli nei quali la nave e' in disarmo
temporaneo.
3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto
dai commi precedenti non e' ammessa alcuna deduzione. Resta
ferma l'applicazione dell'art. 84.».
- Il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005
(Disposizioni applicative del regime di determinazione
della base imponibile delle imprese marittime, di cui agli
articoli da 155 a 161 del TUIR - tonnage tax), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2005, n. 153, cosi'
recita:
«3. L'obbligo di formazione di cui all'art. 157, comma
3, del testo unico, si ritiene assolto laddove il soggetto
interessato provveda ad imbarcare un allievo ufficiale per
ciascuna delle navi in relazione alle quali sia stata
esercitata l'opzione o, in alternativa, provveda, al fine
di assicurare tale addestramento, a versare al Fondo
nazionale marittimi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 1984, n. 1195, ovvero ad istituzioni
aventi analoghe finalita' un importo annuo, da determinarsi
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti in base al numero delle unita' navali interessate
e ai costi medi connessi all'attivita' formativa.».
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008
(Determinazione delle modalita' di assolvimento
dell'obbligo di formazione a carico delle imprese
marittime, in attuazione del decreto del Ministero delle
finanze del 23 giugno 2005), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 marzo 2009, n. 65, cosi' recita
«Art. 2 (Determinazione dell'importo formativo
alternativo). - 1. L'importo di cui all'art. 1, comma 2,
lettere b) e c) e' di euro 22.732,00 su base annua, ovvero
di euro 62,00 su base giornaliera, da aggiornare
annualmente in base agli indici annuali ISTAT di variazione
dei prezzi.
2. L'importo di cui al comma 1 e' versato entro il
termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito
relativa al periodo di imposta per il quale e' presentata
la dichiarazione dei redditi dell'impresa marittima.».
- Il testo degli articoli 4 e 6 del decreto-legge n.
457/1997 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore
dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303 e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.
30/1998 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49), cosi'
recita:
«Art. 4 (Trattamento fiscale). - 1. Ai soggetti che
esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al
comma 2 e' attribuito un credito d'imposta in misura
corrispondente all'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro
autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle
navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai
fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a
tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione
del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico
della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6,
comma 1.
2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di
navi iscritte nel Registro internazionale concorre in
misura pari al 20 per cento a formare il reddito
complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere e'
posto a carico della gestione commissariale del Fondo di
cui all'art. 6 del presente decreto.
2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a
lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a
decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri
fondi formati con utili che non concorrono a formare il
reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.».
«Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1. Per la salvaguardia
dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente
i requisiti di cui all'art. 119 del codice della
navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro
internazionale di cui all'art. 1, nonche' lo stesso
personale suindicato sono esonerati dal versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
Il relativo onere e' a carico della gestione commissariale
del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e'
rimborsato su conforme rendicontazione.
2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e'
prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese
armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli
concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per
ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono
superare per ciascuna nave il massimale fissato su base
annua dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il
valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana
nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.».
- L'art. 17 della legge n. 196/2009 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, riguarda la copertura
finanziaria delle leggi.