Art. 24 Definizione dei prodotti 1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di Solanum lycopersicum L., di qualsiasi varieta', forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in: a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione della presentazione, si distinguono in: 1) pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi; 2) pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varieta' allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto e' superiore a 1,5 con una tolleranza del 10 per cento; 3) pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio, con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti. Il modo di presentazione e' legato alle consuetudini commerciali e la relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro; b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al residuo secco. Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1. E' ammesso il successivo passaggio da un residuo secco ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso; c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005; d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidita' residua che ne consentano la stabilita' anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si distinguono in: 1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento; 2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro; e) pomodori semi-dry o semi-secchi: prodotti ottenuti per eliminazione parziale dell'acqua di costituzione con uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.