Art. 24 
 
 
                      Definizione dei prodotti 
 
  1. I derivati del pomodoro sono  prodotti  ottenuti  a  partire  da
pomodori freschi, sani e maturi  conformi  alle  caratteristiche  del
frutto di Solanum lycopersicum L., di  qualsiasi  varieta',  forma  e
dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati
in idonei contenitori, e si classificano in: 
    a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a
pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un  adeguato  trattamento  di
stabilizzazione  e  confezionati  in  idonei  contenitori,  che,   in
funzione della presentazione, si distinguono in: 
      1) pomodori non pelati interi: conserve  di  pomodoro  ottenute
con pomodori non pelati interi; 
      2) pomodori pelati interi: conserve di  pomodoro  ottenute  con
pomodori pelati interi di varieta'  allungate  il  cui  rapporto  fra
altezza e diametro maggiore del frutto e' superiore  a  1,5  con  una
tolleranza del 10 per cento; 
      3)  pomodori  in  pezzi:  conserve  di  pomodoro  ottenute  con
pomodori  sottoposti  a  triturazione  o  a  taglio,  con   eventuale
sgrondatura e parziale aggiunta di  succo  concentrato  di  pomodoro,
privati  parzialmente  dei  semi  e  delle  bucce  in  modo  che  sia
riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti.
Il modo di presentazione e' legato alle consuetudini commerciali e la
relativa denominazione di vendita deve  fornire  al  consumatore  una
chiara informazione sulla  tipologia  del  prodotto,  quali,  fra  le
altre, polpa di pomodoro, pomodori  tagliati,  cubetti  di  pomodoro,
filetti di pomodoro, triturato di pomodoro; 
    b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti  dalla  estrazione,
raffinazione  ed  eventuale  concentrazione  di  succo  di   pomodoro
suddivisi  in  base  al  residuo  secco.  Le  tipologie  di  prodotto
concentrato sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 25,  comma
1. E' ammesso il successivo passaggio da un residuo secco ad un altro
mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione.  Nel  caso  di
raffinazioni che consentano il passaggio  di  bucce,  di  semi  o  di
entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne
la presentazione o l'uso; 
    c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal
decreto del Ministro delle attivita' produttive  23  settembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005; 
    d)  pomodori  disidratati:  prodotti  ottenuti  per  eliminazione
dell'acqua di costituzione,  fino  al  raggiungimento  di  valori  di
umidita' residua che ne consentano la stabilita' anche in contenitori
non ermeticamente chiusi. Si distinguono in: 
      1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto
da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei  semi,
essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con  mezzi
fisici fino ad un residuo secco in stufa  non  inferiore  al  93  per
cento; 
      2) polvere di pomodoro: prodotto  ottenuto  da  concentrato  di
pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di  costituzione
con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non  inferiore  al
96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro; 
    e)  pomodori  semi-dry  o  semi-secchi:  prodotti  ottenuti   per
eliminazione parziale dell'acqua di costituzione con uso esclusivo di
tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.