Art. 24 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Certificati di firma elettronica qualificata»; b) il comma 1 e' abrogato; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS, fatta salva la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo, nel certificato di firma elettronica qualificata puo' essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si puo' indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.»; d) al comma 3, alinea, le parole: «certificato qualificato» sono sostituite dalle seguenti: «certificato di firma elettronica qualificata» e dopo le parole «se pertinenti» sono aggiunte le seguenti: «e non eccedenti rispetto»;
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: « Art. 28. Certificati di firma elettronica qualificata 1. (abrogato) 2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS, fatta salva la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo, nel certificato di firma elettronica qualificata puo' essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si puo' indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale. 3. Il certificato di firma elettronica qualificata puo' contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato e' richiesto. 3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalita' di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali. 4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.»