Art. 24 
 
                      Modifiche all'articolo 28 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Certificati di firma
elettronica qualificata»; 
    b) il comma 1 e' abrogato; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  In  aggiunta  alle
informazioni  previste  nel  Regolamento  eIDAS,   fatta   salva   la
possibilita' di utilizzare uno pseudonimo, nel certificato  di  firma
elettronica qualificata puo' essere inserito il codice fiscale. Per i
titolari residenti all'estero cui non risulti  attribuito  il  codice
fiscale, si puo' indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita'
fiscale del Paese di residenza o,  in  mancanza,  un  analogo  codice
identificativo univoco, quale  ad  esempio  un  codice  di  sicurezza
sociale o un codice identificativo generale.»; 
    d) al comma 3, alinea, le parole: «certificato qualificato»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «certificato   di   firma   elettronica
qualificata» e dopo  le  parole  «se  pertinenti»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e non eccedenti rispetto»; 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  28  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              « Art. 28. Certificati di firma elettronica qualificata 
              1. (abrogato) 
              2.  In  aggiunta   alle   informazioni   previste   nel
          Regolamento  eIDAS,  fatta   salva   la   possibilita'   di
          utilizzare  uno  pseudonimo,  nel  certificato   di   firma
          elettronica qualificata  puo'  essere  inserito  il  codice
          fiscale.  Per  i  titolari  residenti  all'estero  cui  non
          risulti attribuito il codice fiscale, si puo'  indicare  il
          codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del  Paese
          di  residenza   o,   in   mancanza,   un   analogo   codice
          identificativo univoco,  quale  ad  esempio  un  codice  di
          sicurezza sociale o un codice identificativo generale. 
              3. Il certificato di firma elettronica qualificata puo'
          contenere,  ove  richiesto  dal  titolare   o   dal   terzo
          interessato, se pertinenti e non  eccedenti  rispetto  allo
          scopo per il quale il certificato e' richiesto. 
              3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere
          contenute in un separato certificato elettronico e  possono
          essere rese disponibili anche  in  rete.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  sono  definite  le
          modalita'  di  attuazione  del  presente  comma,  anche  in
          riferimento alle pubbliche amministrazioni  e  agli  ordini
          professionali. 
              4.  Il  titolare,  ovvero  il  terzo   interessato   se
          richiedente   ai   sensi   del    comma    3,    comunicano
          tempestivamente al certificatore  il  modificarsi  o  venir
          meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al
          presente articolo.»