Art. 24 
 
 
Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese  nelle  zone
                    colpite dagli eventi sismici 
 
  1. Per sostenere  il  ripristino  ed  il  riavvio  delle  attivita'
economiche gia' presenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo
1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate  dagli
eventi sismici del 24 agosto 2016, finanziamenti  agevolati  a  tasso
zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000
euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in  10  anni  con  un
periodo di 3 anni di preammortamento. 
  2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove  imprese  e
nuovi investimenti nei territori dei Comuni di  cui  all'articolo  1,
nei   settori   della   trasformazione    di    prodotti    agricoli,
dell'artigianato,  dell'industria,  dei  servizi  alle  persone,  del
commercio e del turismo  sono  concessi  a  micro,  piccole  e  medie
imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del  cento
per cento degli investimenti fino a  600.000  euro.  I  finanziamenti
sono  rimborsati  in  8  anni  con  un   periodo   di   3   anni   di
preammortamento. 
  3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono  concessi,  per
l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di  euro,  a  tal  fine
utilizzando  le  risorse   disponibili   sull'apposita   contabilita'
speciale del fondo per la crescita sostenibile, di  cui  all'articolo
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle  modalita'
di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2  si  provvede
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito
il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto  della  normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.