Art. 24 Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici 1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita' economiche gia' presenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. 2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. 3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilita' speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.