(Allegato I-art. 24)
 
                             Articolo 24 
 
                         Tenuta del registro 
 
  1. Le modalita' precise per la tenuta del  registro  del  tribunale
sono stabilite nelle norme che disciplinano la cancelleria,  adottate
dal praesidium. 
 
  2. Le norme per  l'accesso  ai  documenti  della  cancelleria  sono
stabilite nel regolamento di procedura.