Art. 24 Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione dei loro diritti 1. Gli organismi di gestione collettiva, fatti salvi il comma 2 e gli articoli 25 e 33, comma 2, forniscono almeno una volta l'anno a ciascun titolare dei diritti cui abbiano attribuito proventi o effettuato pagamenti nel corso dell'anno precedente le seguenti informazioni relative al periodo annuale di riferimento dell'attribuzione dei proventi o di effettuazione dei pagamenti: a) i dati sull'identificazione del titolare dei diritti; b) i proventi attribuiti al titolare dei diritti; c) gli importi pagati dall'organismo di gestione collettiva al titolare dei diritti per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo; d) il periodo in cui ha avuto luogo l'utilizzo per il quale sono stati attribuiti e pagati gli importi al titolare dei diritti salvo che, per motivi obiettivi legati alla comunicazione da parte degli utilizzatori, non sia stato possibile per l'organismo di gestione collettiva fornire questa informazione; e) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione; f) le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione, ivi incluse altre detrazioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la prestazione di servizi sociali, culturali o educativi; g) i proventi di diritti attribuiti e non ancora pagati al titolare di diritti per qualsiasi periodo. 2. Gli organismi di gestione collettiva che abbiano a loro volta come membri soggetti incaricati della distribuzione dei proventi ai titolari dei diritti forniscono le informazioni di cui al precedente comma 1 a tali soggetti, salvo che questi ultimi non ne siano gia' in possesso. Tali soggetti forniscono almeno una volta l'anno le informazioni di cui al comma 1 ai titolari dei diritti a cui abbiano attribuito proventi o effettuato pagamenti nel corso dell'anno precedente.