Art. 24 Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle localita' ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca e' accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalita' di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI. 3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua e' accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena.