Art. 24 
 
    Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano 
 
  1. Sono fatte  salve  le  competenze  attribuite  in  materia  alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano,  secondo  i  rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
  2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e,
per le scuole delle localita'  ladine,  la  padronanza  delle  lingue
scolastiche ladina, italiana e tedesca e' accertata anche nell'ambito
di specifiche prove  scritte  degli  esami  di  Stato.  La  provincia
autonoma di Bolzano, in considerazione della  particolare  situazione
linguistica,  disciplina  la  partecipazione  alle  prove  scritte  a
carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalita'
di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni  stipulate
tra la provincia e l'INVALSI. 
  3. Nelle scuole con  lingua  di  insegnamento  slovena  e  bilingue
sloveno-italiano la padronanza  della  seconda  lingua  e'  accertata
anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami  di  Stato.
Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI  sono
tradotte o elaborate in lingua slovena.