Art. 24 
 
                             Avanzamento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1310, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. All'appuntato scelto puo' essere attribuita la qualifica di
qualifica speciale»; 
    b) all'articolo 1311: 
      1) al comma 1,  le  parole:  «cinque  anni  di  servizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «quattro anni e sei mesi di anzianita' nel
grado»; 
      2)  al  comma  3,  la  parola:  «cinque»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quattro»; 
      3) al comma 4, primo periodo, le parole: «di servizio  o»  sono
soppresse e le parole: «sentito  il  parere  della»  sono  sostituite
dalle seguenti: «previo  giudizio  di  idoneita'  espresso  ai  sensi
dell'articolo 1056 dalla»; 
      4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Gli appuntati e i carabinieri  giudicati  non  idonei  sono
valutati nuovamente dopo un anno. Gli stessi,  se  giudicati  per  la
seconda volta non idonei, possono essere ulteriormente  valutati  nel
quarto anno successivo a ogni  giudizio  negativo.  A  tal  fine,  se
giudicati idonei, sono promossi con le  stesse  modalita'  e  con  le
stesse decorrenze attribuite ai pari grado con  i  quali  sono  stati
portati in avanzamento.»; 
    c) dopo l'articolo 1325-ter, introdotto dall'articolo  21,  comma
1, lettera e), del presente decreto, e' inserito il seguente: 
  «Art.  1325-quater  (Attribuzione  della  qualifica  speciale  agli
appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri). -  1.  La  qualifica  di
qualifica speciale e' attribuita, previa verifica  del  possesso  dei
requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo  1047,  agli
appuntati scelti che: 
    a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado; 
    b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; 
    c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione
caratteristica, la qualifica  di  almeno  "superiore  alla  media"  o
giudizio equivalente; 
    d) nell'ultimo biennio  non  abbiano  riportato  alcuna  sanzione
disciplinare piu' grave del "rimprovero". 
  2. La qualifica e' conferita dal giorno  successivo  a  quello  del
compimento del periodo minimo di anzianita' di  grado  di  permanenza
previsto al comma 1. 
  3. Per il personale: 
    a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1,  lettera  b)  la
qualifica e' conferita con la stessa decorrenza  attribuita  ai  pari
grado con i quali sarebbe  stato  valutato  in  assenza  della  causa
impeditiva,  riacquistando  l'anzianita'   relativa   precedentemente
posseduta; 
    b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d),
la qualifica e' conferita dal giorno successivo  al  maturamento  dei
requisiti richiesti.». 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1310  e  1311  del
          citato decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  come
          modificati o introdotti dal presente decreto: 
              "Art. 1310 (Articolazione  della  carriera).  -  1.  Lo
          sviluppo di carriera degli appuntati e carabinieri  prevede
          i seguenti gradi gerarchici: 
              a) carabiniere; 
              b) carabiniere scelto; 
              c) appuntato; 
              d) appuntato scelto. 
              1-bis. All'appuntato scelto puo' essere  attribuita  la
          qualifica di qualifica speciale. 
              Art. 1311 (Avanzamento degli appuntati e  carabinieri).
          - 1. Ai carabinieri che hanno compiuto quattro anni  e  sei
          mesi di anzianita' nel grado,  e'  conferito  il  grado  di
          carabiniere scelto. 
              2. Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni
          di  anzianita'  nel  grado,  e'  conferito  il   grado   di
          appuntato. 
              3. Agli appuntati che hanno compiuto  quattro  anni  di
          anzianita' nel grado, e' conferito il  grado  di  appuntato
          scelto. 
              4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con
          decorrenza dal giorno successivo a  quello  del  compimento
          del periodo minimo di anzianita' nel grado, data in cui  ha
          inizio la procedura di valutazione, con determinazione  del
          Comandante   generale   dell'Arma   dei   carabinieri,    o
          dell'autorita'  da  questi  delegata,  previo  giudizio  di
          idoneita'  espresso  ai  sensi  dell'articolo  1056   dalla
          competente commissione permanente di  avanzamento.  Per  il
          personale di cui ai commi  precedenti,  ai  soli  fini  del
          computo degli anni utili all'avanzamento, si  applicano  le
          norme previste per l'avanzamento del  personale  dei  ruoli
          ispettori  e  sovrintendenti.  Ai  militari  giudicati  non
          idonei e' data comunicazione delle motivazioni. 
              4-bis. Gli appuntati  e  i  carabinieri  giudicati  non
          idonei sono valutati nuovamente dopo un anno.  Gli  stessi,
          se giudicati per  la  seconda  volta  non  idonei,  possono
          essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo  a
          ogni giudizio negativo. A tal fine,  se  giudicati  idonei,
          sono promossi con le  stesse  modalita'  e  con  le  stesse
          decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono  stati
          portati in avanzamento.