Art. 24 Avanzamento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1310, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. All'appuntato scelto puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale»; b) all'articolo 1311: 1) al comma 1, le parole: «cinque anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni e sei mesi di anzianita' nel grado»; 2) al comma 3, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; 3) al comma 4, primo periodo, le parole: «di servizio o» sono soppresse e le parole: «sentito il parere della» sono sostituite dalle seguenti: «previo giudizio di idoneita' espresso ai sensi dell'articolo 1056 dalla»; 4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Gli appuntati e i carabinieri giudicati non idonei sono valutati nuovamente dopo un anno. Gli stessi, se giudicati per la seconda volta non idonei, possono essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento.»; c) dopo l'articolo 1325-ter, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera e), del presente decreto, e' inserito il seguente: «Art. 1325-quater (Attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri). - 1. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, agli appuntati scelti che: a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero". 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al comma 1. 3. Per il personale: a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta; b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».
Note all'art. 24: - Si riporta il testo degli articoli 1310 e 1311 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati o introdotti dal presente decreto: "Art. 1310 (Articolazione della carriera). - 1. Lo sviluppo di carriera degli appuntati e carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici: a) carabiniere; b) carabiniere scelto; c) appuntato; d) appuntato scelto. 1-bis. All'appuntato scelto puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. Art. 1311 (Avanzamento degli appuntati e carabinieri). - 1. Ai carabinieri che hanno compiuto quattro anni e sei mesi di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di carabiniere scelto. 2. Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato. 3. Agli appuntati che hanno compiuto quattro anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato scelto. 4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, previo giudizio di idoneita' espresso ai sensi dell'articolo 1056 dalla competente commissione permanente di avanzamento. Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Ai militari giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni. 4-bis. Gli appuntati e i carabinieri giudicati non idonei sono valutati nuovamente dopo un anno. Gli stessi, se giudicati per la seconda volta non idonei, possono essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento.