Art. 24 
 
 
                  Termini di conservazione dei dati 
                 di traffico telefonico e telematico 
 
  1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,  sulla  lotta
contro  il  terrorismo  e  che  sostituisce   la   decisione   quadro
2002/475/GAI  del  Consiglio,  al  fine  di  garantire  strumenti  di
indagine efficace in considerazione delle straordinarie  esigenze  di
contrasto del terrorismo,  anche  internazionale,  per  le  finalita'
dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli  articoli
51, comma 3-quater, e  407,  comma  2,  lettera  a),  del  codice  di
procedura penale il termine di conservazione  dei  dati  di  traffico
telefonico e telematico nonche' dei dati relativi alle chiamate senza
risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2015, n. 43, e' stabilito in settantadue  mesi,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e  1-bis,  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
 
          Note all'art. 24: 
              La direttiva 2017/541/UE del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  del  15  marzo  2017,  sulla  lotta  contro   il
          terrorismo  e   che   sostituisce   la   decisione   quadro
          2002/475/GAI del Consiglio  e  che  modifica  la  decisione
          2005/671/GAI del Consiglio, e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2017, n. L 88. 
              Il testo dell'articolo 51, comma 3-quater,  del  codice
          di procedura penale, approvato dal decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, cosi' recita: 
              "Art. 51. Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica distrettuale. 
              (Omissis). 
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente.". 
              Il testo dell'articolo 407,  comma  2,  del  codice  di
          procedura  penale,  approvato  dal   citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447, cosi'
          recita: 
              "Art. 407. Termini di  durata  massima  delle  indagini
          preliminari. 
              (Omissis). 
              2. La durata massima e' tuttavia  di  due  anni  se  le
          indagini preliminari riguardano: 
              a) i delitti appresso indicati: 
              1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
          del codice  penale,  291-ter,  limitatamente  alle  ipotesi
          aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma  2,
          e 291-quater,  comma  4,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43; 
              2) delitti consumati o tentati  di  cui  agli  articoli
          575, 628, terzo comma, 629,  secondo  comma,  e  630  dello
          stesso codice penale ; 
              3)  delitti  commessi  avvalendosi   delle   condizioni
          previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso articolo; 
              4) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordinamento costituzionale per  i  quali  la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a  dieci  anni,  nonche'
          delitti di cui  agli  articoli  270,  terzo  comma  e  306,
          secondo comma, del codice penale; 
              5)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
              6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente  alle
          ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e  74
          del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
              7) delitto di cui all'articolo 416  del  codice  penale
          nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 
              7-bis)  dei  delitti  previsto  dagli   articoli   600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  601,
          602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
          609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale,  nonche'
          dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          e successive modificazioni; 
              b)  notizie  di  reato  che   rendono   particolarmente
          complesse le investigazioni per la molteplicita'  di  fatti
          tra loro collegati ovvero per l'elevato numero  di  persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese; 
              c)  indagini  che  richiedono  il  compimento  di  atti
          all'estero; 
              d) procedimenti in cui e' indispensabile  mantenere  il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'articolo 371.". 
              Il  testo  dell'articolo  4-bis,  commi  1  e  2,   del
          decreto-legge 18 febbraio 2015 n. 7 (Misure urgenti per  il
          contrasto del terrorismo, anche di matrice  internazionale,
          nonche' proroga delle missioni internazionali  delle  Forze
          armate  e  di  polizia,  iniziative  di  cooperazione  allo
          sviluppo  e  sostegno  ai  processi  di   ricostruzione   e
          partecipazione   alle   iniziative   delle   Organizzazioni
          internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
          di stabilizzazione), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19
          febbraio  2015,  n.  41  e   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015 n. 43, pubblicata
          nellaGazzetta  Ufficiale  20  aprile  2015,  n.  91,  cosi'
          recita: 
              "Art. 4-bis. Disposizioni in materia  di  conservazione
          dei dati di traffico telefonico e telematico 
              1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico,
          esclusi comunque i  contenuti  di  comunicazione,  detenuti
          dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  nonche'  quelli  relativi  al  traffico
          telefonico o telematico effettuato successivamente  a  tale
          data,  sono  conservati,  in  deroga  a  quanto   stabilito
          dall'articolo 132, comma 1, del codice di  cui  al  decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   e   successive
          modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalita'  di
          accertamento  e  di  repressione  dei  reati  di  cui  agli
          articoli 51, comma 3-qua-ter, e 407, comma 2,  lettera  a),
          del codice di procedura penale. 
              2.  I  dati  relativi  alle  chiamate  senza  risposta,
          effettuate a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente  decreto,  trattati
          temporaneamente  da  parte  dei  fornitori  di  servizi  di
          comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di
          una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al
          30 giugno 2017. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  2  cessano  di
          applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2017.". 
              Il testo  dell'articolo  132,  commi  1  e  1-bis,  del
          decreto legislativo  30  giugno  2003  n.  196  (Codice  in
          materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, cosi' recita: 
              "Art. 132. (Conservazione di dati di traffico per altre
          finalita') 
              1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  123,
          comma 2,  i  dati  relativi  al  traffico  telefonico  sono
          conservati dal fornitore per ventiquattro mesi  dalla  data
          della  comunicazione,  per  finalita'  di  accertamento   e
          repressione di reati, mentre, per le medesime finalita',  i
          dati relativi al traffico telematico,  esclusi  comunque  i
          contenuti  delle   comunicazioni,   sono   conservati   dal
          fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. 
              1-bis. I dati relativi alle  chiamate  senza  risposta,
          trattati temporaneamente da parte dei fornitori di  servizi
          di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure
          di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati  per
          trenta giorni.".